Circolare n. 51 del 17/09/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che anche i soggetti non residenti, non identificati direttamente e senza rappresentante fiscale in Italia, possono chiedere il rimborso dell’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi relativi ad autovetture, autoveicoli, ciclomotori e motocicli e alle spese accessorie indicate nell’art. 19-bis1, lett. c) e d), del DPR 633/1972. Il recupero può avvenire secondo la procedura telematica e forfetaria prevista dal DL 258/2006 e dal provvedimento del 22 febbraio 2007, oppure, per chi non aderisce alle percentuali forfetarie, con determinazione analitica dell’imposta ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 546/1992. Per i non residenti che non hanno una posizione IVA in Italia, la domanda va presentata al Centro Operativo di Pescara, con la documentazione richiesta e nel rispetto dei termini previsti dalla disciplina speciale.
Rimborso IVA per soggetti non residenti sugli acquisti di autoveicoli e spese correlate
Rimborso IVA per soggetti non residenti sugli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 19-bis1, lett. c) e d), DPR 633/1972
La circolare fornisce chiarimenti operativi sulla possibilità, per i soggetti non residenti privi di identificazione diretta e di rappresentante fiscale in Italia, di ottenere il rimborso dell’IVA assolta sugli acquisti di autovetture, autoveicoli, ciclomotori e motocicli, nonché sulle spese correlate indicate dalla norma. Il documento si colloca nel quadro della disciplina introdotta per dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 settembre 2006 e al successivo DL 15 settembre 2006, n. 258, convertito dalla legge 10 novembre 2006, n. 278.
Presupposti normativi
La circolare richiama innanzitutto la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella causa C-228/05, che ha ritenuto illegittime le disposizioni dell’art. 19-bis1, comma 1, lett. c) e d), del DPR 633/1972 nella parte in cui limitavano il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti e sulle spese relative ai veicoli. In attuazione della pronuncia, il decreto-legge n. 258/2006 ha previsto modalità specifiche per il recupero dell’imposta non detratta.
Modalità di recupero dell’imposta
La disciplina consente due diverse modalità:
- presentazione di un’istanza di rimborso tramite procedura telematica, con determinazione dell’importo mediante le percentuali forfetarie di detrazione fissate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2007;
- per i contribuenti che non intendano aderire al sistema forfetario, determinazione analitica dell’IVA da rimborsare in funzione dell’inerenza dei beni e servizi all’attività esercitata, con presentazione dell’istanza secondo l’art. 21 del D.Lgs. 546/1992.
Soggetti non residenti interessati
La circolare afferma espressamente che anche i soggetti non residenti che non si sono identificati direttamente e non hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia possono accedere al rimborso. Tale interpretazione è giustificata dall’esigenza di evitare una disparità di trattamento rispetto ai soggetti residenti e ai non residenti già ammessi alla procedura tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale.
Condizioni e disciplina applicabile
Per poter usufruire del rimborso, questi soggetti devono comunque rispettare le condizioni previste dall’art. 38-ter del DPR 633/1972, disposizione di recepimento delle direttive comunitarie sui rimborsi ai soggetti passivi non residenti. La circolare ribadisce quindi che l’accesso al beneficio è subordinato alla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa speciale.
Procedura, modello e ufficio competente
Per la richiesta di rimborso deve essere utilizzato l’apposito modello approvato con il provvedimento del 22 febbraio 2007. La presentazione deve seguire le modalità stabilite dall’art. 38-ter del DPR 633/1972 e dal DM 20 maggio 1982, n. 2672, nel termine speciale previsto per l’invio del modello.
La competenza per la gestione dei rimborsi IVA ai non residenti è attribuita al Centro Operativo di Pescara, secondo il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 dicembre 2001. La domanda deve essere inviata direttamente oppure tramite servizio postale a tale struttura.
Documentazione da allegare
Alla richiesta devono essere allegati:
- gli originali delle fatture di acquisto;
- gli originali delle bollette doganali di importazione;
- un’attestazione rilasciata dall’Amministrazione dello Stato membro che comprovi la qualità di soggetto d’imposta del richiedente.
Tale documentazione non è necessaria solo se risulta già consegnata all’amministrazione finanziaria.
Esito operativo
In sintesi, la circolare conferma l’ammissibilità del rimborso IVA anche per i non residenti senza identificazione diretta né rappresentante fiscale in Italia, purché siano rispettate le condizioni di legge e venga utilizzata la procedura e la documentazione previste dalla disciplina speciale.
Punti principali
Presupposto normativo e finalità
La circolare prende le mosse dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 settembre 2006, causa C-228/05, che ha ritenuto illegittime le limitazioni alla detrazione dell’IVA previste dall’art. 19-bis1, comma 1, lett. c) e d), del DPR 633/1972 per l’acquisto, anche in leasing o noleggio, di autovetture, autoveicoli, ciclomotori e motocicli, nonché per le relative spese accessorie. Per dare attuazione alla pronuncia è intervenuto il DL 15 settembre 2006, n. 258, convertito dalla legge 10 novembre 2006, n. 278, che ha disciplinato le modalità di recupero dell’imposta non detratta.
Modalità di rimborso previste dal DL 258/2006
La disciplina speciale consente di presentare istanza di rimborso in via telematica, determinando l’importo da recuperare tramite le percentuali forfetarie di detrazione stabilite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2007. In alternativa, per i contribuenti che non intendano utilizzare le percentuali forfetarie, è ammessa la determinazione analitica dell’IVA da chiedere a rimborso in base all’inerenza dei beni e servizi all’attività esercitata; in tale ipotesi l’istanza va presentata secondo l’art. 21 del D.Lgs. 546/1992.
Soggetti non residenti ammessi alla procedura
La circolare afferma espressamente che non vi è alcuna preclusione per i soggetti non residenti che non si sono identificati direttamente e che non hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia. Anche per questi soggetti è possibile chiedere il rimborso dell’IVA assolta sugli acquisti di cui all’art. 19-bis1, lett. c) e d), evitando una disparità di trattamento rispetto ai residenti e ai non residenti già identificati o assistiti da rappresentante fiscale.
Condizioni da rispettare
Per accedere al rimborso i soggetti interessati devono comunque soddisfare le condizioni previste dall’art. 38-ter del DPR 633/1972, norma di attuazione dell’ottava e della tredicesima direttiva comunitaria in materia di rimborsi ai soggetti passivi non residenti.
Domanda, modello e termini
I soggetti non residenti, non identificati direttamente e senza rappresentante fiscale in Italia, devono utilizzare l’apposito modello approvato con il provvedimento del 22 febbraio 2007. La presentazione deve avvenire secondo le modalità dell’art. 38-ter del DPR 633/1972 e del DM 20 maggio 1982, n. 2672, entro il termine speciale previsto per l’invio del modello.
Ufficio competente e documentazione da allegare
La competenza per i rimborsi IVA ai non residenti è attribuita al Centro Operativo di Pescara, come da provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 dicembre 2001. La domanda va presentata direttamente o tramite servizio postale a tale ufficio, allegando gli originali delle fatture di acquisto e delle bollette doganali di importazione e un’attestazione rilasciata dall’Amministrazione dello Stato membro che comprovi la qualità di soggetto d’imposta del richiedente, salvo che tali documenti siano già stati consegnati all’amministrazione finanziaria.
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