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Sentenza

Sentenza n. 1562/2026 - Milano, Sezione 3

per l’annullamento del provvedimento del Questore della Provincia di -OMISSIS- Cat. -OMISSIS-II° Sez., con il quale veniva rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente, collegato e comunque connesso a quello gravato.

Giustizia amministrativa202600387

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del Questore, relativo a un'istanza di rinnovo presentata il 31 agosto 2024, sebbene il precedente permesso fosse scaduto il 10 luglio 2008. Il diniego era fondato su una condanna penale definitiva alla pena di sedici anni e otto mesi di reclusione per omicidio e occultamento di cadavere. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/1998, nonché carenze motivazionali e istruttorie, travisamento e inidoneità degli elementi posti a fondamento del provvedimento. Il ricorrente ha sostenuto che l'esito positivo dell'affidamento in prova avesse fatto venir meno l'efficacia ostativa della condanna e che l'Amministrazione avrebbe dovuto valorizzare la cessazione della pericolosità sociale dichiarata dal magistrato di sorveglianza, la durata del soggiorno e l'inserimento lavorativo quale aiuto cuoco. Con il secondo motivo sono state dedotte la violazione dell'art. 8 CEDU e degli artt. 2 e 3 Cost., sotto il profilo della sproporzione del diniego.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la condanna per omicidio ex art. 575 c.p. costituisca fatto ostativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. Secondo l'orientamento condiviso dal Collegio, l'estinzione del reato o della pena non elimina l'elemento ostativo, poiché non cancella il fatto storico della condanna, considerato dimostrativo della pericolosità dello straniero e della sua non meritevolezza a soggiornare in Italia. Il primo motivo è stato quindi respinto. Il TAR ha aggiunto che, anche ipotizzando il venir meno dell'automatismo ostativo, il Questore aveva comunque considerato, seppure con motivazione succinta, elementi favorevoli quali la durata del soggiorno e l'inserimento lavorativo, ritenendo prevalente l'assoluta gravità del delitto, commesso ai danni della moglie incinta. È stata respinta anche la censura di sproporzionalità, sia per il carattere vincolato del diniego sia, comunque, per la gravità delle circostanze del reato. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    La condanna per il delitto di omicidio costituisce fatto ostativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno; l'estinzione del reato o della pena non elimina il fatto storico della condanna quale elemento ostativo.

  • art. 575 c.p.

    La condanna per omicidio integra un fatto ostativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.

  • art. 8 CEDU

    La valutazione di proporzionalità non conduce all'accoglimento quando il diniego è vincolato e, comunque, la gravità concreta del delitto prevale sugli elementi di integrazione e radicamento.

  • art. 2 Cost.

  • art. 3 Cost.

Massime di principio

  • La condanna definitiva per omicidio costituisce elemento ostativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/1998.
  • L'estinzione del reato o della pena, compreso l'esito positivo dell'affidamento in prova, non cancella il fatto storico della condanna e non fa venir meno, di per sé, l'elemento ostativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.
  • Anche quando si discuta il venir meno dell'automatismo ostativo, l'Amministrazione può legittimamente negare il rinnovo se, ponderati gli elementi favorevoli di soggiorno e integrazione lavorativa, ritiene prevalente la gravità del delitto sulla base di una motivazione riferita alle circostanze concrete del fatto.
  • La censura di sproporzionalità del diniego è infondata quando il provvedimento ha carattere vincolato e, comunque, la gravità concreta del reato giustifica la prevalenza dell'interesse pubblico alla sicurezza e al controllo dell'immigrazione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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