Cassazione Penale, Sentenza n. 15704/2023 del 13/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il decreto della Corte di appello di Bologna che aveva confermato, in gran parte, la misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale con obbligo di dimora) nei confronti di Aldo Ruffini e la confisca di numerosi beni anche intestati a terzi (la convivente Carla Benevelli, lo zio Silvano Ferretti e la madre Luisa Ferretti). Le censure principali: insussistenza della qualifica soggettiva prevista dall'art. 1, lett. b) del D.Lgs. 159/2011 (contestata la pericolosita generica), inidoneità delle risultanze probatorie provenienti da procedimenti ancora in fase di indagini preliminari e dalle intercettazioni, mancanza del requisito dellabitualità e della dimostrazione di proventi illeciti rilevanti, mancata correlazione temporale tra pericolosità e acquisizione dei beni confiscati, e per i terzi la mancata prova della loro effettiva titolarità e la contestazione dell'applicabilità della presunzione di cui all'art. 26 D.Lgs. 159/2011.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Aldo Ruffini ritenendolo infondato e ha dichiarato inammissibili i ricorsi dei terzi interessati. Motivazione essenziale: la Corte d'appello, in sede di rinvio, ha colmato i rilievi della pronuncia di annullamento, effettuando una ricognizione puntuale delle risultanze investigative (intercettazioni, sequenze di indagini, movimenti di denaro e rapporti con soggetti pluripregiudicati) e ha individuato un dies a quo della pericolosità (intorno al 2012) sulla base di un modus operandi reiterato. La Cassazione ha ribadito i principi: il procedimento di prevenzione è autonomo rispetto al processo penale e il giudice della prevenzione può valorizzare elementi investigativi anche non confluiti in condanna definitiva purché siano descritti con sufficiente precisione e chiarezza; per l'art. 1 lett. b) D.Lgs. 159/2011 occorre dimostrare elementi di fatto che consentano di ritenere l'abitualità nella commissione di reati produttivi di profitto e che tali proventi costituiscano componente significativa del reddito. Quanto ai terzi, la Corte ha ricordato che essi possono impugnare soltanto la titolarità dei beni e che l'art. 26 introduce una presunzione relativa di fittizietà dell'intestazione che inverte l'onere della prova a carico del terzo; la Corte d'appello ha motivatamente ritenuto la riferibilità di numerosi beni al Ruffini e ha disposto la restituzione soltanto di alcuni beni ritenuti inequivocabilmente di proprietà dei terzi.
Norme richiamate
D. Lg.vo 159/2011 (codice antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 1, lett. b); art. 4; art. 16; art. 19; art. 26
L'art. 1 lett. b) richiede elementi di fatto idonei a dimostrare che il soggetto viva abitualmente, anche in parte, dei proventi di attività delittuose; la Corte richiede che tali elementi siano puntuali e descritti in motivazione. L'art. 26 prevede una presunzione iuris tantum di intestazione fittizia per determinate categorie e periodi temporali, invertendo l'onere della prova a carico del terzo intestatario.
D. Lg.vo 74/2000
I reati fiscali possono concorrere, se commessi in modo continuativo e produttivo di profitto, alla valutazione della pericolosità generica quando rientrano nel «modus operandi» che produce proventi reinvestiti.
Codice di procedura penale
I limiti di utilizzabilità delle intercettazioni nel processo penale ordinario non precludono automaticamente l'utilizzo di tali risultanze nel procedimento di prevenzione, data l'autonomia del giudice della prevenzione.
Legge 27/12/1956, n. 1423 e legge 31/05/1965, n. 575
richiamate in relazione all'autonomia del procedimento di prevenzione
Riferimenti normativi storici che confermano la specialità e autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al penale.
Corte Costituzionale
Ha indicato la necessità di un'interpretazione 'tassativizzante' della fattispecie di pericolosità generica, richiamando elevati standard di determinatezza dei presupposti sostanziali; tuttavia distinzione tra tassatività sostanziale e questioni processuali.
Giurisprudenza di legittimità
Sez. U, De Angelis 22.12.2016; altre pronunce di Cassazione richiamate
Prassi giurisprudenziale conferma l'esistenza di presunzioni iuris tantum e i limiti della prova nei giudizi di prevenzione, nonché i parametri per la valutazione degli elementi di fatto.
Massime di principio
- Il procedimento di prevenzione è autonomo rispetto al processo penale: il giudice della prevenzione può utilizzare atti investigativi e intercettazioni anche se non sfociati in condanne definitive, purché la motivazione indichi con precisione e chiarezza gli elementi di fatto che giustificano la pericolosità.
- Per fondare una misura ex art. 1 lett. b) D.Lgs. 159/2011 è necessario dimostrare tre profili sovrapposti: abitualità nella commissione di delitti, produzione di profitti da tali delitti e rilevanza di tali profitti nel reddito del soggetto.
- La confisca patrimoniale richiede una correlazione temporale tra il periodo di pericolosità e l'acquisizione dei beni; il giudice può determinare un dies a quo sulla base del modus operandi e della continuità delle movimentazioni patrimoniali.
- I terzi formalmente intestatari hanno l'onere di provare la reale titolarità dei beni; l'art. 26 D.Lgs. 159/2011 prevede una presunzione relativa di intestazione fittizia che può ribaltare l'onere della prova a loro carico.
- In sede di cassazione dei provvedimenti di prevenzione sono deducibili prevalentemente vizi di diritto e di motivazione inesistente o meramente apparente; la rivalutazione del merito e dei fatti, salvo motivazione mancante o apparente, è generalmente inammissibile.
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