Cassazione Penale, Sentenza n. 40395/2023 del 04/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza resa dal G.u.p. del Tribunale di Palmi (applicazione della pena concordata ex art. 444 c.p.p.) con quattro motivi principali: 1) vizio di legge e carenza di motivazione per il presunto concorso formale tra il reato di detenzione di armi clandestine e il reato di detenzione di arma comune da sparo (richiamando la giurisprudenza delle Sezioni unite che esclude il concorso quando riguarda le stesse armi); 2) vizio di legge e di motivazione circa la configurabilità del reato di detenzione di parti di arma, sostenendo che caricatori e silenziatori non possano essere considerati tali; 3) contestazione dell'applicazione della recidiva reiterata ex art. 99 c.p. per mancata antecedente dichiarazione di recidiva; 4) criticità nella determinazione del trattamento sanzionatorio e violazione degli artt. 132 e 133 c.p.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. In sintesi: 1) il primo motivo è infondato perché dai capi di imputazione emergevano armi con caratteristiche e natura differenti tra i vari capi, quindi non ravvisabile il vizio denunciato; 2) il secondo motivo è infondato: il silenziatore è qualificabile come parte di arma (con riferimento a giurisprudenza consolidata) e la censura rispetto ai caricatori è ritenuta generica e priva di specificazione fattuale; 3) il terzo motivo è infondato alla luce dell'indirizzo delle Sezioni unite (sent. n. 32318/2023); 4) il quarto motivo è inammissibile per motivi non consentiti in sede di legittimità (art. 448, comma 2‑bis c.p.p.), non potendosi contestare la sola misura della pena senza gli specifici presupposti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Riferimento al patteggiamento: la sentenza impugnata era frutto di concordamento della pena tra le parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; il gravame non ha ottenuto accoglimento rispetto ai profili dedotti.
Legge 895/1967 (artt. 2, 4, 7)
Norme richiamate in relazione alla disciplina delle armi e delle parti di arma: la Corte ha ritenuto infondati i profili di illegittimità e ha considerato applicabile la qualificazione come parte di arma (in particolare rispetto al silenziatore).
Legge 110/1975 (art. 23, comma 1, 3 e 4)
Richiamata nella contestazione relativa alla detenzione illegale di armi; la Corte non ha ritenuto fondati i motivi che invocavano un contrasto con tali disposizioni.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 527, art. 1‑bis, lett. b) (richiamato)
Citato nel ragionamento sulla rilevanza normativa delle componenti essenziali dell'arma: la Corte, richiamando giurisprudenza, ha escluso che la mancata inclusione del dispositivo nell'elenco abbia rilievo per escluderne la qualificazione come parte di arma ai fini penali.
art. 99 c.p.
Riferimento alla recidiva: la Corte ha ritenuto infondato il motivo relativo alla recidiva reiterata, richiamando l'indirizzo delle Sezioni unite che ha risolto la questione dedotta.
artt. 132 e 133 c.p.
Norme sul regime sanzionatorio e determinazione della pena: la censura sulla misura della pena è stata ritenuta inammissibile in Cassazione ove non prevista tra i motivi consentiti.
art. 448, comma 2‑bis c.p.p.
Limita i motivi proponibili in sede di legittimità avverso sentenze di patteggiamento; la Corte ha ritenuto che il quarto motivo (attinente alla misura della pena) non rientrasse tra i motivi consentiti.
Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 28593/2022; Sez. 1, n. 3116/2017; Sez. U., n. 32318/2023)
Le pronunce sono state utilizzate per qualificare il silenziatore come parte di arma, per delimitare quando un caricatore possa integrare il reato e per risolvere la questione sulla recidiva; la Corte di legittimità si è attenuta a tali precedenti per dichiarare infondati i motivi del ricorrente.
Massime di principio
- La configurabilità del concorso tra reati che hanno ad oggetto armi dipende dalla effettiva differenza di natura e caratteristiche degli oggetti materiali contestati: se le armi sono diverse per natura o funzione, il concorso può sussistere; se si tratta delle medesime armi, deve valutarsi l'indirizzo delle Sezioni unite che limita la cumulabilità.
- Il silenziatore è generalmente qualificabile come parte di arma e la sua detenzione può integrare reato autonomo; l'assenza del dispositivo nell'elenco amministrativo delle componenti non esclude la rilevanza penale.
- La censura su oggetti come i caricatori richiede specificazione fattuale e prova delle caratteristiche tecniche che consentano o meno di qualificarli come parti di arma; argomentazioni generiche vengono rigettate.
- Per l'applicazione della recidiva reiterata è necessario che siano soddisfatte le condizioni previste dalla legge e la questione può essere influenzata dall'orientamento delle Sezioni unite; la Corte di legittimità si attiene agli indirizzi consolidati.
- In sede di impugnazione della sentenza di patteggiamento la Corte di Cassazione è limitata dai motivi ammessi dall'art. 448 c.p.p.; non è sempre possibile contestare in cassazione la sola misura della pena se non ricorrono i presupposti previsti dalla norma.
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