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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02010/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la pretesa contributiva dell'ente previdenziale per contributi dovuti alla Gestione separata in relazione all'attività professionale svolta nell'anno 2010. Il Tribunale aveva dichiarato prescritti i contributi; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che la mancata indicazione dei contributi nel quadro RR della dichiarazione dei redditi non integrasse occultamento doloso del debito e che quindi non operassero né le sanzioni più severe né la sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17 e del D.P.C.M. 12 maggio 2011, sostenendo che la Corte territoriale aveva errato nel ritenere prescritto il credito contributivo notificato nel 2016, senza considerare il differimento al 6 luglio 2011 del termine di versamento previsto per i contribuenti interessati dallo slittamento dei termini fiscali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale. Ha ritenuto fondato il motivo perché la prescrizione dei contributi alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento, e nel caso concreto il termine era stato differito al 6 luglio 2011 dal D.P.C.M. 12 maggio 2011. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme al principio di diritto affermato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3

    L'eccezione di inammissibilità per difetto di esposizione dei fatti è stata respinta perché i fatti salienti risultavano sinteticamente e sufficientemente esposti.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata resa in camera di consiglio non partecipata sulla base della proposta comunicata alle parti.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di decorrenza della prescrizione; la Corte ha ritenuto che il dies a quo coincida con la scadenza del termine di pagamento del contributo.

  • art. 2941 c.c.

    La mancata indicazione dei contributi nella dichiarazione non è stata ritenuta, di per sé, sufficiente a integrare una causa di sospensione della prescrizione; tuttavia la questione decisiva è stata la diversa data di scadenza del versamento.

  • L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 26-31

    Disciplina della Gestione separata alla quale erano dovuti i contributi oggetto della pretesa.

  • D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4

    I versamenti a saldo e in acconto dei contributi agli enti previdenziali seguono gli stessi termini previsti per i versamenti dovuti in base alla dichiarazione dei redditi.

  • D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 17

    Richiamato nel motivo di ricorso quale norma collegata ai termini dichiarativi/di versamento.

  • D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17

    Richiamato nel motivo di ricorso quale norma collegata ai termini dichiarativi/di versamento.

  • D.P.C.M. 12 maggio 2011, art. 1, comma 1

    Per i soggetti interessati dagli studi di settore, i versamenti dovuti entro il 16 giugno 2011 erano differiti al 6 luglio 2011 senza maggiorazione, oppure al periodo successivo con maggiorazione dello 0,40%.

  • R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 55

    La prescrizione dei contributi obbligatori decorre dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati.

  • D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-bis

    Richiamato quale base normativa degli studi di settore presupposti per il differimento del versamento.

  • L. 29 ottobre 1993, n. 427

    Norma di conversione del decreto richiamato in relazione agli studi di settore.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte rinvia alla motivazione di precedenti conformi.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    La censura è stata proposta per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

Massime di principio

  • La prescrizione dei contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine legale di pagamento del contributo, non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi del contribuente, quando quest'ultima abbia mera funzione dichiarativa e non costitutiva del credito.
  • Ai fini della decorrenza della prescrizione, il giudice deve individuare il termine effettivo di versamento applicabile al caso concreto, includendo eventuali differimenti normativi dei termini di pagamento.
  • La mancata indicazione di un debito contributivo nella dichiarazione non comporta automaticamente la sospensione della prescrizione: occorre verificare se ricorrano i presupposti specifici della causa di sospensione invocata e, prima ancora, la corretta data di scadenza del credito.
  • Nel giudizio di legittimità sulla prescrizione, la Corte può riesaminare tutti i profili logicamente interconnessi alla decorrenza e durata del termine, anche se le parti abbiano enfatizzato solo alcune cause di sospensione, applicando il principio iura novit curia nei limiti del devoluto non coperto da giudicato interno.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

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