Sentenza del 25/11/2022 n. 34886 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
F. Group Srl aveva impugnato cartelle di pagamento emesse per ICI relative a vari anni. Con quattro motivi ricorse in cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia (che aveva rigettato il suo appello). Durante il giudizio di legittimità la ricorrente ha depositato istanza e documentazione di adesione alla procedura di definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016, art. 6, risultando ammessa e avendo poi adempiuto al piano di rateizzazione e versato le somme dovute; ha quindi chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere in relazione alla definizione agevolata e al pagamento effettuato. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'adesione alla definizione agevolata comporta rinuncia ai giudizi pendenti e determina l'estinzione se l'impegno è adempiuto. Le spese del giudizio estinto sono state compensate integralmente tra le parti; non è stato richiesto né applicato l'ulteriore versamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater, del DPR n. 115/2002, perché tale misura è limitata ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
D.L. n. 193 del 2016, art. 6
L'adesione alla definizione agevolata implica l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui carichi definiti; se l'adesione è eseguita (pagamento/rateizzazione assolti) il giudizio pendente si estingue per cessazione della materia del contendere.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46
La definizione agevolata dei crediti iscritti a ruolo può determinare l'estinzione del giudizio. Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate salvo diversa determinazione; la giurisprudenza ammette comunque compensazione per non vanificare la ratio della definizione.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater
La norma, di natura eccezionale e sanzionatoria, prevede l'ulteriore versamento del contributo unificato solo in casi tipici quali rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; non si estende ai casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata adempiuta.
Codice di procedura civile, art. 391, comma 2
La regola generale sulla condanna alle spese in caso di rinuncia al giudizio non è applicata quando la condanna contrasterebbe con la finalità della definizione agevolata; la Corte ha ritenuto non applicabile la sanzione spese in modo da non vanificare gli effetti della definizione.
Massime di principio
- L'adesione alla definizione agevolata (quando la dichiarazione contiene l'impegno a rinunciare ai giudizi) comporta, una volta eseguiti i pagamenti previsti, la declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
- Chi intende definire i carichi tramite la procedura agevolata deve considerare che l'adesione implica rinuncia ai ricorsi pendenti: l'atto di adesione è efficace anche nel giudizio di cassazione e determina estinzione se adempiuto.
- In caso di estinzione per definizione agevolata le spese processuali vanno valutate tenendo conto della ratio della misura: la giurisprudenza tende a evitare condanne alle spese che frustrerebbero l'effetto incentivante della definizione (spesso si dispone compensazione o si applica l'art.46, comma 3).
- Non è dovuto l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1‑quater DPR 115/2002 nei casi di estinzione conseguente ad adesione e pagamento della definizione agevolata, perché quella sanzione è limitata ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- Proceduralmente, chi aderisce dovrebbe depositare tempestiva comunicazione e prova dell'ammissione e del pagamento/rateizzazione in corso nel giudizio pendente per ottenere la declaratoria di estinzione; attenzione però alla perdita del diritto di contestare il carico in futuro.
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