Sentenza n. 7522/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. 185/2024, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota del 18 aprile 2023 della Direzione generale per il personale militare che ha respinto la richiesta di inquadramento degli infermieri nel ruolo degli ufficiali e di esercizio della professione senza esclusività; in appello, sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia n. 185/2024 che aveva respinto il ricorso
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
In primo grado i sottufficiali infermieri avevano impugnato il diniego ministeriale, chiedendo anche l’accertamento del diritto alla ricostruzione della carriera nel ruolo degli ufficiali dalla data di entrata in vigore della legge n. 42/1999. Con un unico motivo avevano dedotto eccesso di potere per erroneità dei presupposti, irragionevolezza, incongruità, illogicità, ingiustizia e difetto di motivazione, oltre alla violazione degli artt. 646, 679, 682 e 212 del codice dell’ordinamento militare e degli artt. 3, 36 e 97 Cost. Sostenevano che la laurea infermieristica, l’autonomia e le responsabilità professionali, l’equiparazione dei titoli pregressi e l’analogia con l’inquadramento dei funzionari del comparto sanità rendessero discriminatorio il loro inquadramento tra i sottufficiali; richiamavano inoltre il trattamento nei transiti ai ruoli civili e nelle missioni internazionali, nonché la facoltà di libera professione riconosciuta ai medici militari. In appello hanno censurato per error in iudicando e travisamento dei fatti le argomentazioni recepite dal TAR circa l’irrilevanza del titolo di studio ai fini dell’inquadramento, la non omogeneità delle funzioni di infermieri e medici, l’inapplicabilità della sentenza costituzionale n. 98/2023 sugli psicologi e la non pertinenza dei precedenti sugli orchestrali militari. Il Ministero ha proposto appello incidentale contro il rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale e ha riproposto le eccezioni di inammissibilità del ricorso collettivo e di carenza di interesse, oltre a contestare nel merito l’appello. Tre appellanti hanno poi dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione. Gli altri hanno inoltre invocato le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 74/2026 e insistito sulla questione di legittimità costituzionale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello incidentale del Ministero sulla competenza territoriale: la censura non contestava specificamente il criterio della sede di servizio dei dipendenti applicato dal TAR; era impugnata una nota riferita ai singoli rapporti di lavoro, non un atto generale o ultraregionale. Ha quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’appello di tre appellanti che avevano manifestato la volontà di non proseguirlo: pur in assenza della formale rinuncia prevista dall’art. 84 c.p.a., le dichiarazioni sono state valutate come fatti univoci ai sensi del comma 4. L’appello degli altri tre è stato respinto nel merito. La disciplina dell’inquadramento e delle incompatibilità del personale sanitario militare è stabilita dalla legge e l’Amministrazione non poteva derogarla; il titolo universitario e l’autonomia professionale infermieristica non determinano automaticamente l’accesso al ruolo degli ufficiali, che dipende anche da funzioni, posizione organizzativa ed esigenze ordinamentali e operative. È stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale: infermieri e medici non sono situazioni omogenee, né nell’ordinamento militare né nel SSN, e la sentenza costituzionale n. 98/2023 sugli psicologi riguardava una categoria equiparata ai medici nel SSN, non gli infermieri. Il d.lgs. n. 74/2026 non ha modificato l’inquadramento degli infermieri come sottufficiali e conferma che le deroghe al regime di esclusività dipendono dalle scelte legislative, entro il limite della ragionevolezza. Il TAR è stato dunque confermato quanto al rigetto della pretesa sostanziale. Spese compensate per i tre appellanti il cui appello è improcedibile; gli altri tre sono stati condannati in solido a pagare al Ministero della Difesa euro 3.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, c.p.a.
L’Avvocatura ha infatti dedotto l’efficacia ultraregionale dell’atto impugnato e l’esigenza di trattazione dei vari ricorsi presso un unico Tribunale, ma non ha specificamente indicato perché non dovrebbe essere applicato il criterio della sede di servizio dei pubblici dipendenti, in un caso, come quello di specie, in cui non risulta impugnato alcun atto di carattere generale o efficacia ultraregionale, essendo impugnata una nota indirizzata a più militari ma riguardante il rapporto di lavoro di ognuno di essi.
Ai fini della competenza territoriale è applicabile il criterio della sede di servizio dei dipendenti quando la controversia riguarda i loro rapporti di lavoro e l’atto impugnato, pur indirizzato a più soggetti, non ha carattere generale o efficacia ultraregionale.
art. 84 c.p.a.
Nel caso di specie, la rinuncia non risulta notificata, ma è stata resa un dichiarazione di non rinuncia priva dei requisiti formali, che viene valutata, ai sensi del comma 4 dell’art. 84 c.p.a..
Anche in mancanza delle formalità della rinuncia, il giudice può desumere da fatti o atti univoci e dal comportamento della parte la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
art. 208 d.lgs. 66/2010
La disciplina del personale sanitario militare è quindi regolata dalla legge, che ne determina le modalità di inquadramento e le incompatibilità, derivanti dal principio di carattere generale di esclusività del pubblico impiego e in particolare del servizio militare. E’ quindi legittima la nota della Direzione generale del personale militare del 18 aprile 2023, impugnata in primo grado, in quanto l’Amministrazione militare non avrebbe potuto procedere in alcun modo a derogare a quanto previsto dalle norme di legge.
Le modalità di inquadramento del personale sanitario militare sono stabilite dalla legge e l’Amministrazione non può introdurre deroghe in via amministrativa.
art. 210 d.lgs. 66/2010
Quanto al profilo di illegittimità costituzionale, sollevato per la irragionevolezza e la disparità di trattamento, ritiene il Collegio che la questione non possa che essere considerata manifestamente infondata, non sussistendo una irragionevole disparità di trattamento tra gli infermieri e il personale medico.
La diversa disciplina dell’attività libero-professionale di infermieri e medici militari non è irragionevole in assenza di omogeneità tra le rispettive categorie professionali e funzioni.
art. 894 d.lgs. 66/2010
La disciplina del personale sanitario militare è quindi regolata dalla legge, che ne determina le modalità di inquadramento e le incompatibilità, derivanti dal principio di carattere generale di esclusività del pubblico impiego e in particolare del servizio militare.
Il regime di incompatibilità del personale militare discende dal principio generale di esclusività del servizio militare, salvo deroghe previste dalla legge.
art. 212 d.lgs. 66/2010
La Sezione aveva anche già affermato che dalla legge n. 43 del 2006 (recante “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali”), che ha previsto il titolo universitario per le professioni infermieristiche, non deriva alcuna equiparazione degli infermieri agli ufficiali medici.
Il titolo universitario e l’autonomia professionale riconosciuta agli infermieri non comportano, di per sé, l’equiparazione agli ufficiali medici né l’inquadramento nel ruolo degli ufficiali.
art. 3 Cost.
Quanto al profilo di illegittimità costituzionale, sollevato per la irragionevolezza e la disparità di trattamento, ritiene il Collegio che la questione non possa che essere considerata manifestamente infondata, non sussistendo una irragionevole disparità di trattamento tra gli infermieri e il personale medico.
La differenza di trattamento non viola il principio di eguaglianza quando le categorie poste a confronto non sono omogenee per funzioni e caratteristiche professionali.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, la sopravvenuta carenza di interesse può essere desunta anche in assenza delle formalità proprie della rinuncia, quando fatti o dichiarazioni univoci e il comportamento della parte manifestino la volontà di non ottenere più una decisione.
- Quando una controversia riguarda il rapporto di lavoro di dipendenti pubblici e l’atto impugnato non è generale né ultraregionale, la competenza territoriale va valutata considerando il criterio della sede di servizio; la mera pluralità dei destinatari non trasforma l’atto in un provvedimento a efficacia ultraregionale.
- Nell’ordinamento militare il titolo di studio, anche se richiesto per l’accesso alla professione sanitaria, non è da solo sufficiente a determinare l’inquadramento nel ruolo degli ufficiali, che dipende anche dalle funzioni svolte, dalla posizione nell’organizzazione e dalle esigenze ordinamentali e operative.
- La diversa disciplina dell’attività libero-professionale di categorie sanitarie militari non è irragionevole quando le categorie comparate non sono omogenee per funzioni e inquadramento; l’Amministrazione non può introdurre deroghe alle incompatibilità e alle regole di inquadramento stabilite dalla legge.
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