Corte di giustizia, Ordinanza C-183/20
Order of the Court (Chamber determining whether appeals may proceed) of 16 July 2020. — Fabryki Mebli 'Forte' S.A. v Bog-Fran sp. z o.o. sp.k. — Appeal – Community design – Whether appeals may be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Appeal not allowed to proceed. — Case C-183/20 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto la richiesta di autorizzazione a procedere dell’impugnazione proposta da Fabryki Mebli “Forte” S.A. contro una sentenza del Tribunale in materia di disegno comunitario. Ha ritenuto che i cinque motivi dedotti non dimostrassero alcuna questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, come richiesto dall’articolo 58a dello Statuto e dagli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura. Di conseguenza, l’appello non è stato ammesso e la ricorrente è stata condannata alle proprie spese.
Ricorso per cassazione in materia di disegno comunitario: mancata autorizzazione all’impugnazione perché non è stata dimostrata la rilevanza della causa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
La questione giuridica
Se l’impugnazione proposta contro una sentenza del Tribunale relativa a una decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO potesse essere autorizzata a procedere ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto della Corte e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, in quanto solleverebbe una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; in particolare, se i cinque motivi dedotti dal ricorrente fossero sufficientemente specifici e idonei a dimostrare tale rilevanza.
Principio di diritto
Un’impugnazione contro una sentenza del Tribunale relativa a una decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO non è autorizzata a procedere se il ricorrente non dimostra, con argomentazione chiara e specifica, che i motivi dedotti sollevano una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La mera allegazione di un contrasto con precedenti del Tribunale, la contestazione della valutazione delle prove o affermazioni generiche sull’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 o dell’articolo 47 della Carta non sono sufficienti.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Ricorso in materia di disegno comunitario e filtro di ammissibilità dell’impugnazione
La pronuncia è un’ordinanza della Corte di giustizia, resa dalla Camera incaricata di stabilire se l’impugnazione possa essere autorizzata a procedere. Il contenzioso riguarda una decisione dell’EUIPO in materia di nullità di un disegno comunitario e la sentenza del Tribunale che aveva annullato tale decisione.
Parti e contesto processuale
L’impugnazione è stata proposta da Fabryki Mebli “Forte” S.A. contro la sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2020, causa T‑159/19, Bog-Fran v EUIPO — Fabryki Mebli “Forte” (Furniture). Nel procedimento principale figuravano Bog-Fran sp. z o.o. sp.k. come ricorrente in primo grado ed EUIPO come convenuto; la lite originava da un procedimento di nullità davanti alla terza Commissione di ricorso dell’EUIPO.
Quadro normativo applicabile
La Corte richiama il meccanismo di selezione delle impugnazioni introdotto dall’articolo 58a dello Statuto, secondo cui alcuni ricorsi contro decisioni del Tribunale relative a decisioni di commissioni di ricorso dell’EUIPO non possono procedere se non dopo una decisione della Corte in tal senso. Sono inoltre richiamati gli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, che impongono al ricorrente di presentare una domanda motivata indicando l’issue di diritto significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Sullo sfondo sostanziale compare anche l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002, relativo alla divulgazione del disegno anteriore, oltre all’articolo 47 della Carta.
Motivi addotti per ottenere l’autorizzazione a procedere
Il ricorrente ha articolato cinque argomenti per sostenere che l’impugnazione sollevasse questioni di rilievo per il diritto dell’Unione:
- i primi tre si fondavano su un preteso scostamento del Tribunale dalla propria giurisprudenza precedente in tema di autenticità e valore probatorio degli elementi di prova e di ripartizione dell’onere della prova;
- il quarto denunciava la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 e una cattiva applicazione del principio di interdipendenza dei fattori nella valutazione della divulgazione del disegno anteriore;
- il quinto invocava la violazione dell’articolo 47 della Carta per mancato esame specifico e espresso di un motivo basato sulle prove prodotte.
Ragionamento della Corte sul requisito di ammissione
La Corte ribadisce che incombe al ricorrente dimostrare, in modo chiaro e dettagliato, che l’impugnazione solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La domanda di autorizzazione deve contenere tutti gli elementi necessari a consentire alla Corte di decidere e deve indicare con precisione la norma UE o la giurisprudenza asseritamente violate, la natura dell’errore di diritto e il suo impatto sull’esito della decisione impugnata.
Quanto ai primi tre argomenti, la Corte osserva che il semplice richiamo a un asserito scostamento dalla giurisprudenza del Tribunale non basta. In particolare:
- il primo argomento è respinto perché fondato su una lettura manifestamente errata della sentenza impugnata: il Tribunale non aveva ignorato le contestazioni sull’autenticità, ma le aveva ritenute non suffragate;
- il secondo è irrilevante ai fini dell’autorizzazione, poiché attiene alla valutazione del valore probatorio delle prove, che rientra nell’apprezzamento dei fatti riservato al Tribunale;
- il terzo non dimostra alcun effettivo scostamento dal precedente Senz Technologies, perché il Tribunale aveva richiamato tale giurisprudenza e fondato su di essa la propria analisi.
Sul quarto argomento, la Corte rileva che il ricorrente si è limitato ad affermazioni generiche circa un errore nell’applicazione del principio di interdipendenza dei fattori e circa il mancato rispetto della giurisprudenza consolidata, senza spiegare perché ciò porrebbe una questione significativa ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto.
Sul quinto argomento, la Corte osserva che il ricorrente si è limitato ad asserire in modo astratto la rilevanza dell’articolo 47 della Carta e l’esigenza di coerenza della giurisprudenza, senza dimostrare in che modo la presunta violazione di tale disposizione sollevasse una questione significativa per il diritto dell’Unione.
Decisione e conseguenze sulle spese
La Corte conclude che la domanda non consente di stabilire che l’impugnazione sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Per questo motivo l’impugnazione non è stata autorizzata a procedere. Quanto alle spese, poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notifica del ricorso alle altre parti, la Corte ha disposto che Fabryki Mebli “Forte” S.A. sopporti le proprie spese.
Principio ricavabile
La pronuncia conferma che il filtro di ammissibilità delle impugnazioni in materia EUIPO richiede una dimostrazione rigorosa e specifica della rilevanza della questione di diritto sollevata; non sono sufficienti critiche alla valutazione probatoria, deduzioni generiche sulla violazione di norme UE o il mero richiamo a presunte divergenze rispetto alla giurisprudenza precedente.
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