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Sentenza

Sentenza del 26/04/2018 n. 1966 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Irap - Autonomia organizzativa - Attività professionale - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha escluso la sussistenza dell’autonoma organizzazione ai fini IRAP. Gli elementi esaminati hanno dimostrato che l’attività non beneficiava di una struttura organizzativa autonoma e significativa, ma dipendeva prevalentemente dal lavoro personale del professionista. Pertanto, il contribuente è risultato non soggetto all’IRAP per assenza del relativo presupposto.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato l’assoggettamento all’IRAP sostenendo l’assenza del presupposto dell’autonoma organizzazione. L’attività professionale ruotava principalmente attorno al suo personale apporto; i compensi corrisposti a terzi erano variabili e non indicavano la presenza continuativa di collaboratori; lo studio era ricavato in una stanza dell’abitazione e i beni strumentali avevano quote di ammortamento esigue, compatibili con dotazioni minime e indispensabili.

Norme richiamate

  • IRAP – presupposto dell’autonoma organizzazione

    L’IRAP non è dovuta dal professionista quando l’attività è svolta senza un’autonoma organizzazione, cioè senza una struttura idonea a potenziare significativamente l’apporto personale del contribuente.

Massime di principio

  • Per escludere l’IRAP, il professionista deve dimostrare che i risultati dell’attività derivano prevalentemente dal proprio lavoro personale e non da una struttura organizzata autonoma.
  • La collaborazione o l’impiego di terzi non determina automaticamente l’autonoma organizzazione: occorre valutarne continuità, rilevanza e stabilità. Compensi variabili e non continuativi possono deporre per l’assenza del presupposto.
  • L’utilizzo di una stanza della propria abitazione come studio può indicare una struttura organizzativa minima, soprattutto se non emergono ulteriori elementi organizzativi rilevanti.
  • Quote di ammortamento ridotte e beni strumentali limitati ai soli strumenti indispensabili per l’attività costituiscono elementi favorevoli all’esclusione dell’IRAP.
  • La valutazione deve essere complessiva e basata su elementi concreti: collaboratori, beni strumentali, locali, costi e modalità effettive di esercizio dell’attività.

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