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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2099/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la decisione della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto in favore dell'imputato per intervenuta rinuncia all'impugnazione. Il ricorrente deduceva che la rinuncia era stata effettuata da un difensore sostituto (avv.ta Francesca Rami) in udienza, privo di procura speciale ai sensi dell'art. 589 c.p.p., e che quindi tale rinuncia non poteva essere considerata valida; inoltre si eccepiva che il difensore sostituito (avv. Tiziano Veltri) non aveva conferito alcuna procura speciale per la rinuncia.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che l'imputato era assente, che la rinuncia all'impugnazione era stata dichiarata dal sostituto processuale presente (avv.ta Francesca Rami) e che non risultava una procura speciale che legittimasse tale rinuncia. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, la Corte ha dichiarato la rinuncia invalida per mancanza di legittimazione del soggetto che l'ha effettuata, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha ordinato la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per il giudizio.

Norme richiamate

  • art. 589 cod. proc. pen.

    La rinuncia all'impugnazione richiede procura speciale del difensore; in mancanza la rinuncia non è valida, salvo che il rappresentato sia presente in udienza e non si opponga.

  • art. 102 cod. proc. pen.

    Consente la sostituzione del difensore in udienza, ma tale sostituzione non attribuisce automaticamente al sostituto i poteri di rinuncia all'impugnazione in assenza di procura speciale.

  • Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015 (Celso, Rv. 266244)

    Giurisprudenza delle Sezioni Unite che stabilisce che il difensore non munito di procura speciale non può validamente rinunciare ad un'impugnazione, salvo la presenza e la mancata opposizione del rappresentato.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione deve essere eseguita da chi sia munito di procura speciale per tale atto; in alternativa può essere valida solo se il rappresentato è materialmente presente e non si oppone.
  • La sostituzione del difensore in udienza (art. 102 c.p.p.) non equivale a conferire al sostituto il potere di rinunciare all'impugnazione se non è espressamente prevista una procura speciale.
  • Una dichiarazione di rinuncia resa da soggetto non legittimato è inefficace e non impedisce il proseguimento dell'impugnazione: la decisione che la dà per scontata può essere annullata in cassazione.
  • Per evitare contestazioni formali è opportuno che la procura speciale per atti abdicativi (es. rinuncia all'impugnazione) sia depositata e verbalizzata prima dell'udienza, oppure che il difeso sia presente in aula al momento della dichiarazione.
  • In caso di dubbi sulla validità della rinuncia, conviene impugnare la pronuncia di inammissibilità: la Corte di cassazione può annullare la decisione e rinviare gli atti al giudice d'appello per il riesame.

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