Cassazione Civile, Ordinanza n. 13545/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara improcedibile il ricorso per cassazione per tardivo deposito rispetto al termine di cui all’art. 369, comma 1, c.p.c. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del controricorrente e dispone ulteriori importi ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al raddoppio del contributo unificato ove dovuto. La decisione segue la proposta del consigliere delegato, confermata in sede di definizione accelerata.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta dal lavoratore contro l’esclusione del proprio credito privilegiato per T.f.r. e ultime retribuzioni ed emolumenti. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione ritenendo non provata l’effettività del rapporto di lavoro e, quindi, il credito insinuato. In cassazione il lavoratore ha proposto due motivi contro il decreto del tribunale, ma la Corte non entra nel merito delle censure perché rileva d’ufficio che il ricorso per cassazione, notificato il 30 luglio 2021, è stato depositato il 30 agosto 2021 oltre il termine perentorio previsto dall’art. 369, comma 1, c.p.c., con conseguente improcedibilità. Viene anche richiamato il principio per cui, nelle controversie sull’ammissione allo stato passivo di crediti di lavoro, la sospensione feriale dei termini non opera. La Corte applica inoltre la disciplina della decisione accelerata e, in ragione dell’esito conforme alla proposta, ritiene sussistenti i presupposti per le conseguenze sanzionatorie di cui all’art. 96 c.p.c. e per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 98 l. fall.
norma processuale posta a base dell’opposizione allo stato passivo del creditore escluso
art. 2751bis n. 1 c.c.
richiamato quale titolo di privilegio invocato per il credito da T.f.r. e retribuzioni
art. 369, comma 1, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve essere depositato entro il termine prescritto a pena di improcedibilità; il tardivo deposito comporta improcedibilità
art. 92 r.d. n. 12 del 1941
richiamato nel coordinamento con la legge n. 742 del 1969 sulla sospensione feriale
artt. 1 e 3 l. n. 742 del 1969
la sospensione feriale dei termini non opera nelle controversie sull’ammissione allo stato passivo dei crediti di lavoro
art. 380bis c.p.c.
disciplinando la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, consente la definizione conforme alla proposta e collega la valutazione tipica ai presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.
art. 380bis1 c.p.c.
richiamato per la definizione camerale e la riserva della motivazione
art. 96, comma 3, c.p.c.
consente la condanna equitativa per responsabilità aggravata in caso di abuso del processo e definizione conforme alla proposta
art. 96, comma 4, c.p.c.
consente la condanna a somma in favore della cassa delle ammende nei casi previsti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
impone, in presenza dei presupposti processuali, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il mancato deposito del ricorso nel termine previsto dall’art. 369, comma 1, c.p.c. determina improcedibilità, anche se il ricorso sia stato tempestivamente notificato.
- Nelle controversie relative all’ammissione allo stato passivo di crediti di lavoro, la sospensione feriale dei termini non opera, poiché la disciplina processuale speciale è governata dalla materia del credito azionato.
- La decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati può fondare, in caso di definizione conforme alla proposta, una valutazione tipica di abuso del processo e legittimare le conseguenze di cui all’art. 96 c.p.c.
- In caso di improcedibilità del ricorso, segue la soccombenza sulle spese e, ove ne ricorrano i presupposti processuali, il raddoppio del contributo unificato.
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