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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35225/2024 del 19/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 21/03/2024 che aveva dichiarato non doversi procedere per il reato di furto aggravato di energia elettrica per difetto di querela, dopo che in udienza il P.M. aveva chiesto la contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, c.p.; il ricorso di cassazione deduce violazione di legge sostenendo che l'aggravante fosse già contestata "in fatto" poiché il capo di imputazione indicava l'oggetto (energia elettrica) e la modalità (allaccio tramite cavo abusivo), rendendo il reato perseguibile d'ufficio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha qualificato la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, c.p. (destinazione del bene a pubblico servizio) come elemento di natura valutativa non "autoevidente" in generale, ma ha ritenuto che nel caso concreto la descrizione del fatto nel capo di imputazione (allaccio diretto alla "base elettrica" e quindi alla rete di distribuzione) fosse sostanzialmente equivalente alla contestazione dell'aggravante, rendendola adeguatamente contestata. Ne è conseguito che il reato è procedibile d'ufficio e la sentenza di improcedibilità è stata annullata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 150 del 2022, art. 2, comma 1, lett. i) e art. 85

    Ha reso il delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 c.p. procedibile a querela di parte salvo specifiche ipotesi (tra cui la circostanza di cui al n. 7); per i fatti anteriori all'entrata in vigore ha fissato il termine per la querela decorrente dal 30/12/2022.

  • art. 625 c.p., comma 1, n. 7 e n. 7-bis

    Prevede l'aggravante per il furto commesso su cose destinate a pubblico servizio; la Corte ha ritenuto che tale aggravante abbia natura valutativa e richieda verifica giuridica sulla destinazione del bene, salvo che la descrizione fattuale nell'imputazione renda manifesto il carattere di pubblica utilità (es. allaccio alla rete di distribuzione).

  • art. 624 e art. 625 c.p.

    Articoli che disciplinano il delitto di furto e le sue aggravanti; nel caso in esame l'imputazione contestava il furto di energia elettrica con aggravante per violenza sulle cose e modalità di allaccio abusivo.

  • art. 552, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Richiamato nel ricorso per dedurre violazione di legge; riguarda i motivi di ricorso per cassazione da parte del pubblico ministero.

  • art. 517 c.p.p.

    Norma sulla modifica dell'imputazione da parte del P.M.; la questione era se fosse consentita la modifica per aggiungere un'aggravante che muta il regime di procedibilità dopo il decorso del termine per la querela.

  • art. 129 c.p.p.

    Norma che impone al giudice di dichiarare l'improcedibilità quando manchi la querela nei casi previsti; è stata richiamata nella difesa dell'imputata ma la Cassazione ha valutato che l'aggravante fosse già adeguatamente contestata.

Massime di principio

  • L'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, c.p. (beni destinati a pubblico servizio) è in linea di principio un elemento valutativo che non è "autoevidente" e richiede verifica giuridica sulla natura e destinazione del bene.
  • È possibile contestare l'aggravante "in fatto" senza formula espressa solo se il capo di imputazione descrive i fatti in modo tale da rendere manifesto che il bene sottratto è destinato a pubblico servizio (es. allaccio diretto alla rete di distribuzione o alla base elettrica).
  • Se l'imputazione non rende chiaro il carattere di pubblico servizio, l'aggravante non potrà essere presunta e, ove la norma renda il reato procedibile a querela, l'assenza della querela può determinare l'improcedibilità.
  • Il pubblico ministero non può eludere il termine per la querela aggiungendo in istruttoria un'aggravante che muta il regime di procedibilità se tale aggravante non risultava adeguatamente contestata sin dall'imputazione o in modo equivalente.
  • Per fatti anteriore alla riforma del d.lgs. 150/2022 il termine per proporre la querela decorre dal 30/12/2022 se la persona offesa aveva già avuto notizia del fatto; pertanto va valutato sempre il momento di decorrenza del termine.
  • Per evitare contestazioni processuali, quando il reato può essere aggravato per destino a pubblico servizio è preferibile che l'atto di accusa contenga una chiara indicazione della natura pubblicistica del bene o della rete coinvolta (es. rete di distribuzione dell'ente gestore).

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