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Sentenza

Sentenza n. 121/2026 - Catania, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 1144 del 2024.

Giustizia amministrativa202502163

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Catania, sezione lavoro, n. 1144 del 2024, relativa al riconoscimento del diritto alla Carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Catania, sezione lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto alla fruizione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale. La sentenza era stata notificata via PEC al Ministero in forma esecutiva. Il Ministero si è costituito con un atto di stile, senza dare esecuzione al giudicato. La ricorrente ha quindi dedotto l’inadempimento dell’amministrazione e chiesto l’attuazione coattiva del comando giudiziale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era irrevocabile, era stata ritualmente notificata all’amministrazione debitrice in forma esecutiva ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo giudiziale entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’ulteriore inadempienza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli facoltà di delega e stabilendo che proceda, su richiesta della parte, entro ulteriori 60 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro di spese di giudizio, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La liquidazione è stata determinata considerando il carattere seriale della controversia e la natura assimilabile alle procedure esecutive mobiliari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce la base normativa del diritto alla Carta docente riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione

    Il decorso del termine dilatorio, unitamente alla notifica del titolo in forma esecutiva, consente la proposizione dell’azione esecutiva o di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione inadempiente.

  • art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000

    La disposizione è richiamata quale modifica dell’art. 14 d.l. n. 669/1996.

  • art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, come modificato dalla l. n. 326/2003

    La disposizione è richiamata quale ulteriore modifica della disciplina del termine dilatorio per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato emessa dal giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, la notificazione del titolo in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 consentono al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’adempimento del comando giudiziale.
  • Quando l’amministrazione non esegue il titolo giudiziale entro il termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza, può essere disposto l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta, anche con facoltà di delega, su richiesta della parte interessata.
  • La costituzione dell’amministrazione con un mero atto di stile, in assenza di allegazione o prova dell’avvenuta esecuzione del giudicato, non impedisce l’accoglimento dell’azione di ottemperanza quando l’inadempimento risulti dagli atti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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