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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09420/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato a tre anni, due mesi e venti giorni di reclusione per il reato di incendio doloso aggravato dalla recidiva. Nel ricorso ha dedotto: violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata assoluzione, quantomeno ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p.; omessa assunzione di una prova ritenuta necessaria, consistita in una perizia tecnica sugli abiti rinvenuti nella sua abitazione; omessa concessione delle attenuanti generiche; errata valutazione della recidiva; e trattazione illegittima o insufficiente del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto che il ricorso mirasse in sostanza a ottenere una nuova valutazione del compendio indiziario e delle circostanze già esaminate in appello, senza evidenziare reali vizi di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse motivato in modo approfondito, логico e non contraddittorio sulla gravità, precisione e concordanza degli indizi, sull'assenza di elementi contrari e sulla mancanza di alibi. Ha inoltre ritenuto legittimo il diniego della rinnovazione istruttoria richiesta, poiché la perizia sugli abiti era stata considerata non indispensabile, essendo già disponibile un quadro probatorio sufficiente. Quanto alle attenuanti generiche, alla recidiva e alla pena, ha rilevato che la sentenza impugnata aveva già affrontato e respinto specificamente tali doglianze, valorizzando la mancanza di elementi positivi e la maggiore pericolosità desunta da una precedente condanna recente per reato grave ed eterogeneo. La mancata motivazione ulteriore sul trattamento sanzionatorio non è stata ritenuta causa di nullità, anche perché la pena era stata determinata in prossimità del minimo edittale. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 99, comma 2, n. 2, c.p.

    artt. 99, comma 2 n. 2), 423 cod. pen.

    La recidiva è stata valorizzata ai fini del trattamento sanzionatorio e ritenuta correttamente applicata in ragione di una precedente condanna recente per reato grave ed eterogeneo.

  • art. 423 c.p.

    artt. 99, comma 2 n. 2), 423 cod. pen.

    Norma incriminatrice del reato per cui l'imputato è stato condannato in appello; dalla sentenza non emerge una diversa qualificazione giuridica del fatto.

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    l'omessa assoluzione quanto meno ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente come parametro per ottenere una formula assolutoria in presenza di asserite lacune probatorie.

  • art. 603 c.p.p.

    ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.

    La Corte richiama il potere di rigettare la richiesta di rinnovazione istruttoria in appello quando la prova richiesta non sia indispensabile e il materiale già acquisito sia sufficiente.

  • art. 133 c.p.

    sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen.

    La determinazione della pena entro il minimo e il massimo edittale è ricondotta ai criteri di discrezionalità del giudice di merito, che può anche richiamare in modo sintetico i criteri di adeguatezza ed equità.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e... di una somma in favore della Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito attraverso la semplice rivalutazione parcellizzata degli indizi già scrutinati dai giudici di merito.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a opporre una lettura alternativa degli stessi elementi probatori.
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello può essere respinta quando la prova sollecitata non sia indispensabile e il quadro probatorio già acquisito sia sufficiente a fondare la decisione.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se la sentenza evidenzia l'assenza di elementi positivi e la difesa non indica specifici fattori favorevoli trascurati dal giudice.
  • La recidiva può essere motivatamente valorizzata in presenza di una precedente condanna recente per reato grave ed eterogeneo, quale indice di maggiore pericolosità.
  • La determinazione della pena entro la cornice edittale è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando la pena sia prossima al minimo e la motivazione richiami criteri di adeguatezza ed equità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

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