Sentenza n. 3924/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sardegna che aveva accolto il ricorso per l’ottemperanza di una sentenza del giudice del lavoro, liquidando le spese del primo grado in euro 400,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR limitatamente alla liquidazione delle spese di lite, ritenuta eccessivamente bassa e inferiore ai parametri tariffari applicabili. Ha dedotto la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., degli artt. 23, 111, 113 e 117 Cost., in relazione all’art. 6 CEDU, nonché dell’art. 2233 c.c., della legge n. 247 del 2012, della legge n. 794 del 1942 e dei decreti ministeriali n. 55 del 2014 e n. 37 del 2018. In particolare, ha contestato che la serialità della controversia potesse giustificare una liquidazione considerevolmente inferiore ai minimi tariffari e lesiva del decoro professionale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato parzialmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto non corretta la liquidazione di euro 400,00, perché inferiore ai valori tariffari applicabili allo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200, anche considerando la riduzione prevista dai parametri ministeriali. Il Collegio ha tuttavia escluso che la motivazione del TAR fosse apodittica: la controversia era oggettivamente non complessa e seriale, e tali caratteristiche possono essere valorizzate come indice di minore impegno difensivo ai fini della riduzione del compenso. La serialità, però, non consente di scendere al di sotto delle soglie minime risultanti dai parametri applicabili. Le spese del primo grado sono state quindi liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del giudizio di appello sono state compensate, in ragione del parziale accoglimento della pretesa economica e del fatto che l’importo richiesto era superiore a quello riconosciuto.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
beneficio della carta elettronica per il docente
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio riconosciuto alla docente nel giudizio presupposto; la sentenza non ne esamina direttamente l’ambito applicativo.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Il Collegio fa riferimento per la motivazione (...) alla precedente sentenza della Sezione
Consente una motivazione mediante richiamo a precedenti conformi della medesima Sezione.
artt. 91 e 92 c.p.c.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Sono richiamati quali parametri per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali.
D.M. n. 55/2014
il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera
I parametri forensi delimitano la discrezionalità del giudice nella liquidazione del compenso e impediscono una quantificazione simbolica o inferiore alle soglie minime applicabili, pur consentendo riduzioni correlate alla complessità e alla serialità della controversia.
art. 2, comma 1, D.M. n. 55/2014
il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera
La liquidazione deve mantenere proporzione tra compenso e importanza dell’attività professionale svolta.
art. 4, comma 4, D.M. n. 147/2022
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La riduzione prevista dalla disposizione può essere applicata, ma non giustifica una liquidazione al di sotto dei valori minimi risultanti dai parametri.
art. 2233 c.c.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È richiamato quale fondamento della tutela del decoro e dell’adeguatezza del compenso professionale.
artt. 23, 111, 113 e 117 Cost.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Sono stati invocati dall’appellante, ma la sentenza non sviluppa una specifica declaratoria di violazione.
art. 6 CEDU
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È richiamato dall’appellante in relazione alle garanzie del giusto processo, senza specifico ulteriore esame nella decisione.
Massime di principio
- La liquidazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice, ma non può tradursi nell’attribuzione di somme meramente simboliche o comunque inferiori alle soglie minime risultanti dai parametri forensi applicabili.
- La serialità del contenzioso e la sua oggettiva semplicità possono essere valorizzate per ridurre il compenso rispetto al valore parametrico di base, in quanto indici di un minore impegno difensivo; tali elementi non consentono tuttavia di derogare alle soglie minime inderogabili previste dai parametri.
- Il giudice amministrativo deve motivare specificamente la liquidazione delle spese processuali quando si discosta dalla regola della soccombenza; la motivazione della riduzione può essere ritenuta sufficiente quando individua la non complessità e la serialità della controversia.
- La liquidazione del compenso deve rispettare il principio di proporzione tra l’importanza dell’opera professionale e il compenso riconosciuto, tenendo conto delle caratteristiche concrete dell’attività difensiva.
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