Cassazione Penale, Ordinanza n. 22517/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando quindi la sentenza di appello e lasciando ferme le condanne per i reati contestati. Conseguentemente ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna di due imputati per fatti in materia di stupefacenti; uno dei due era stato inoltre condannato per resistenza a pubblico ufficiale. I ricorrenti hanno proposto distinti ricorsi per cassazione deducendo, in sintesi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità per il delitto in materia di stupefacenti; 2) omessa riqualificazione del fatto nell’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; 3) violazione degli artt. 132 e 133 c.p. per l’eccessività della pena. Il solo imputato colpito anche dal capo per resistenza ha censurato inoltre la motivazione sulla ritenuta integrazione di tale reato. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché diretti, in sostanza, a sollecitare una nuova lettura del compendio probatorio e una diversa valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità; ha inoltre reputato manifestamente infondata la doglianza sulla lieve entità, evidenziando che la Corte territoriale aveva motivato in modo adeguato valorizzando elementi di professionalità dell’attività di spaccio; infine ha ritenuto non censurabile il trattamento sanzionatorio, essendo stata irrogata una pena in misura media o prossima al minimo edittale, per la quale non è richiesta una motivazione particolarmente analitica.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Richiamato come base del concorso di persone nei reati contestati agli imputati.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice in materia di stupefacenti posta a fondamento delle condanne confermate.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Ipotesi di lieve entità invocata dai ricorrenti; la Corte ribadisce che richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità della sostanza, escludibile se anche un solo elemento depone contro la minima offensività.
art. 61 n. 2 c.p.
Richiamato quale aggravante contestata nel capo relativo a uno dei ricorrenti.
art. 337 c.p.
Norma incriminatrice relativa alla resistenza a pubblico ufficiale, contestata a uno dei ricorrenti.
art. 606, lett. e), c.p.p.
È richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sui vizi della motivazione, che non consente una rilettura del fatto.
artt. 132 e 133 c.p.
Parametri della commisurazione della pena; la Corte afferma che, per pene medie o prossime al minimo edittale, non occorre una motivazione particolarmente analitica.
art. 133 c.p.
Usato come criterio discrezionale di determinazione della pena dal giudice di merito.
art. 3 Cost.
Richiamato nel passaggio sulla lieve entità, in collegamento ai principi di offensività e proporzionalità della pena.
art. 27 Cost.
Richiamato nel passaggio sulla lieve entità, in collegamento ai principi di offensività e proporzionalità della pena.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio né una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito; la censura è ammissibile solo se attacca specifici vizi logico-giuridici della motivazione.
- La qualificazione del fatto di lieve entità in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva di tutti i parametri normativi rilevanti, sia relativi alla condotta sia all’oggetto materiale; la presenza di elementi significativi di professionalità o di offensività non lieve legittima il diniego della fattispecie attenuata.
- Quando la pena è determinata in misura media o prossima al minimo edittale, la motivazione sul dosaggio sanzionatorio può essere sintetica, poiché la scelta rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; un obbligo motivazionale rafforzato sussiste soprattutto per pene vicine al massimo edittale o superiori alla media.
- Le doglianze che si limitano a contrapporre una lettura alternativa delle risultanze processuali rispetto a quella accolta nella sentenza impugnata sono inammissibili in cassazione se non si confrontano specificamente con la ratio decidendi della decisione di merito.
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