Sentenza n. 357/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento previa idonea misura cautelare collegiale, - della Determinazione del Responsabile di Area n. 1668 del 24.11.2023, avente ad oggetto “Modifica avviso di selezione mediante procedura comparativa ex art. 13, commi 6-8, del CCNL 16.11.2022 (Progressione di carriera straordinaria) (…) Posticipo termine presentazione domande di partecipazione”; - della nota prot. n. 2023/68823 del 23.11.2023; - della graduatoria finale della prefata procedura, stilata dall’Area Risorse Umane del Comune di Senigallia; - della Determinazione del Responsabile di Area n. 1935 del 22.12.2023 di assunzione a tempo indeterminato; - dell’Avviso di Selezione mediante procedura comparativa ex art. 13, commi 6-8, del CCNL 16.11.2022 per n. 1 posto di istruttore direttivo amministrativo (cod. 08/23PVST), come modificato dalla determinazione n. 1688/2023, laddove si prevede, in particolar modo, una incongrua e illegittima attribuzione dei punteggi, in antinomia col Regolamento comunale; - della determina di ammissione dei candidati n. 1876 del 20.12.2023, adottata dall’Ufficio Sviluppo e Reclutamento; - nonché di ogni atto connesso/consequenziale e/o presupposto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura comparativa per una progressione di carriera straordinaria, inclusi la modifica dell'avviso, la riapertura dei termini, la graduatoria finale e l'assunzione della vincitrice
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, dipendente del Comune assegnata temporaneamente a un'Unione di comuni, aveva partecipato alla procedura comparativa per un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile. Dopo la scadenza originaria del termine per la presentazione delle domande, il Comune aveva modificato l'avviso precisando che il posto doveva essere ricoperto presso l'Ufficio Economato, aveva modificato il criterio di attribuzione del punteggio per l'esperienza professionale e aveva riaperto i termini. La ricorrente, collocata al terzo posto, ha dedotto, anzitutto, l'illegittimità della riapertura dei termini, sostenendo che la modifica riguardasse soltanto la destinazione organizzativa del vincitore e non un ampliamento dei requisiti di partecipazione, nonché che la riapertura avesse favorito i dipendenti già assegnati all'Ufficio Economato. Ha inoltre censurato la modifica dei criteri di valutazione, ritenendola immotivata, arbitraria e contrastante con il regolamento comunale sulle progressioni di carriera straordinarie, che avrebbe valorizzato l'esperienza maturata presso una determinata Area senza richiedere il servizio nello specifico Ufficio oggetto della procedura. La ricorrente ha infine sostenuto l'esistenza di una contraddizione con precedenti bandi comunali.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la modifica dell'avviso fosse sostanziale, poiché non si era limitata a precisare l'Ufficio di destinazione, ma aveva inciso sul criterio di attribuzione del punteggio, valorizzando in modo specifico l'esperienza maturata proprio nell'Ufficio Economato. Una simile modifica poteva determinare una diversa valutazione delle professionalità e giustificava, in applicazione dei principi di imparzialità, trasparenza e favor partecipationis, la riapertura dei termini, così da consentire la partecipazione anche a coloro che non avevano presentato domanda confidando nei criteri originari. La scelta amministrativa di modificare l'avviso è stata ritenuta adeguatamente motivata dalle effettive esigenze dell'ente e dalla necessità di selezionare una figura con maggiore esperienza nello specifico Ufficio da ricoprire, in coerenza con la ratio delle progressioni straordinarie e con le esigenze organizzative dell'amministrazione. Quanto al secondo motivo, il TAR ha escluso il contrasto con il regolamento comunale, rilevando che la ricorrente aveva confuso l'Area quale area di inquadramento contrattuale con l'Area quale articolazione organizzativa interna. Il regolamento utilizzava il primo significato per individuare i requisiti di accesso, mentre l'avviso utilizzava il secondo, insieme ai riferimenti a servizio, settore e ufficio, per graduare il punteggio dell'esperienza ulteriore. È stata ritenuta legittima la diversa valorizzazione dell'esperienza maturata in articolazioni organizzative generiche e di quella maturata nell'esatto Ufficio di destinazione. Il peso complessivo dell'esperienza professionale, pari al 55%, è stato ritenuto compatibile con il CCNL, così come le percentuali attribuite agli altri elementi di valutazione. Le spese sono state compensate per la peculiarità e novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 13, commi 6-8, CCNL 16.11.2022
La procedura di progressione di carriera straordinaria deve valorizzare l'esperienza e le competenze professionali secondo criteri predeterminati nell'avviso e nel regolamento applicabile.
art. 13, comma 7, CCNL 16.11.2022
A ciascun elemento di valutazione deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 20%; il TAR ha ritenuto rispettato tale limite dalla ripartizione del 55% all'esperienza professionale, del 25% al titolo di studio e del 20% alle competenze professionali.
art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001
Le progressioni di carriera straordinarie devono valorizzare i requisiti di esperienza e professionalità acquisiti dai dipendenti, tenendo conto delle effettive necessità dell'amministrazione.
art. 12 CCNL 16.11.2022
Rileva, insieme alle Tabelle B e C, per distinguere l'Area quale area di inquadramento contrattuale dall'Area quale articolazione organizzativa interna.
Tabelle B e C al CCNL 16.11.2022
La Tabella C individua i requisiti per il passaggio all'area superiore e l'esperienza minima quale requisito di accesso, che l'avviso può valorizzare con punteggio pari a zero in quanto già requisito di partecipazione.
art. 3, comma 2, Regolamento comunale sulle progressioni di carriera straordinarie
Individua i requisiti di partecipazione, tra cui l'inquadramento nell'area contrattuale immediatamente inferiore e il possesso dei requisiti previsti dalla Tabella C del CCNL.
art. 4, commi 2 e 5, Allegato C al Regolamento sul reclutamento del personale del Comune di Senigallia
Consente di attribuire il punteggio secondo criteri che valorizzano l'esperienza maturata nell'area di provenienza e le competenze professionali acquisite.
Massime di principio
- La modifica di una procedura selettiva è sostanziale quando incide sui criteri di attribuzione del punteggio e può determinare una diversa valorizzazione delle professionalità dei candidati; in tal caso, per garantire imparzialità, trasparenza e favor partecipationis, l'amministrazione deve riaprire i termini di presentazione delle domande.
- La scelta discrezionale dell'amministrazione di modificare un avviso di selezione per adeguarlo a specifiche esigenze organizzative è legittima quando sia motivata dall'effettiva necessità di individuare una professionalità maggiormente coerente con l'ufficio da ricoprire e non risulti arbitraria o irragionevole.
- Nelle procedure di progressione di carriera, il termine Area può indicare sia l'area di inquadramento contrattuale, rilevante ai fini dei requisiti di accesso, sia un'articolazione organizzativa interna dell'amministrazione; la legittimità dei criteri dipende dalla corretta individuazione del significato utilizzato nel regolamento e nell'avviso.
- È legittimo attribuire un punteggio differenziato all'esperienza maturata nell'esatto ufficio oggetto della procedura rispetto all'esperienza maturata in altre articolazioni organizzative, purché tale criterio sia previsto nell'avviso, sia coerente con le esigenze organizzative e rispetti i limiti percentuali stabiliti dalla disciplina contrattuale.
- L'esperienza minima richiesta come requisito di accesso alla progressione può essere esclusa dall'attribuzione di un ulteriore punteggio, mentre può essere valorizzata con punteggi distinti l'esperienza ulteriore maturata nell'amministrazione o nello specifico ufficio di destinazione.
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