Cassazione Penale, Sentenza n. 2583/2022 del 24/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
VICINO impugnava l'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo per equivalente fino a 84.168 euro, lamentando: 1) vizio di motivazione relativo alle esigenze cautelari, perché il conto e i beni sequestrati a M.V. General s.r.l. riguarderebbero una società di cui egli sarebbe divenuto legale rappresentante solo dal 22/02/2018 mentre le fatture ritenute fittizie risalirebbero al 2013-2016, e dunque mancherebbe nesso causale; 2) vizio di motivazione sulla scelta della misura applicata, per la presunta estraneità di M.V. General s.r.l. ai reati fiscali contestati (false fatturazioni imputate a VICINO quale amministratore della Nuova Dream Italian Style s.r.l.s.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso non denunciava una violazione di legge né un difetto motivazionale così grave da rendere incomprensibile l'itinerario logico del provvedimento impugnato. Il Collegio del riesame aveva motivatamente ritenuto sussistente il fumus del reato rispetto a VICINO per le false fatturazioni e, quanto al sequestro per equivalente, aveva spiegato che la Nuova Dream Italian Style s.r.l.s. risultava in liquidazione dal 2019 rendendo difficoltoso il recupero delle somme contestate, giustificando quindi il sequestro su M.V. General s.r.l., della quale VICINO è socio unico e legale rappresentante. La Corte ha inoltre rilevato che la società M.V. General non ha proposto istanza autonoma per rivendicare i diritti sul materiale sequestrato. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Decreto-Legge n.137/2020 art. 23 co. 8
art. 23 co. 8 DL n.137/2020
richiama la trattazione del ricorso con contraddittorio scritto per i procedimenti indicati
art. 616 c.p.p.
autorizza la condanna al pagamento di somme a favore della cassa delle ammende per ricorsi infondati o con profili di colpa
Sez. U, Sentenza n. 25932/2008
Sez. U, sentenza n. 25932 del 29/05/2008
stabilisce che il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro è ammesso solo per violazione di legge, inclusi vizi della motivazione così radicali da rendere incomprensibile il ragionamento del giudice
Sez. 2, Sentenza n. 18951/2017
Sez. 2, sentenza n. 18951 del 14/03/2017
conferma l'orientamento che limita l'ammissibilità del ricorso per cassazione in materia di misure cautelari a profili di illegittimità di legge o a vizi motivazionali estremi
Corte Costituzionale, sentenza n. 186/2000
Corte Cost. 13/06/2000 n. 186
richiamata in relazione ai criteri di valutazione della colpa ai fini della determinazione della somma da versare alla cassa delle ammende
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo è ammesso principalmente per violazione di legge; i vizi di motivazione devono essere tali da rendere del tutto incomprensibile l'itinerario logico del giudice.
- Per misure reali (sequestro per equivalente) è sufficiente la presenza di meri indizi di reità: l'attenzione è sul concreto rischio di vanificazione della confisca e sulla effettiva possibilità di recupero delle somme dal soggetto direttamente imputato.
- Il sequestro su beni di una società riconducibile all'indagato (es. società di cui è socio unico) può essere giustificato quando il recupero dalle società formalmente coinvolte risulti difficoltoso (es. liquidazione), anche in assenza di una diretta responsabilità penale della società stessa.
- La società i cui beni sono stati sottoposti a sequestro dovrebbe proporre istanza autonoma per la tutela dei propri diritti; la mancata iniziativa processuale della società può indebolire la difesa del soggetto interessato.
- Chi impugna ordinanze di sequestro in cassazione deve contestare in modo puntuale e documentato il ragionamento del giudice di merito; l'atteggiamento meramente assertorio o la sola negazione di responsabilità formale senza affrontare il dettaglio probatorio rischia l'inammissibilità.
- Esiste il rischio di sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) per ricorsi manifestamente infondati o redatti con negligenza nella valutazione dei profili di ammissibilità.
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