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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4918/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore di Afia Gueye ha impugnato la sentenza della Corte di appello del 7 giugno 2024 lamentando la violazione degli artt. 99 e 63, comma quarto, cod. pen.: dopo che la Corte aveva applicato l'aggravante ad "effetto speciale" prevista dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309/90, aveva poi aumentato la pena per la recidiva (riqualificata specifica e infraquinquennale) della metà. Secondo il ricorrente, in presenza di circostanze aggravanti ad effetto speciale la misura massima dell'aumento per la recidiva doveva essere fino a un terzo in base alla regola calmieratrice di cui all'art. 63, comma quarto, e la Corte non aveva motivato adeguatamente l'ulteriore aumento, apparendo tratto in errore dall'erroneo convincimento che si dovesse applicare l'aumento obbligatorio della metà previsto dall'art. 99, comma terzo, cod. pen.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, benché l'aumento operato dalla Corte d'appello potesse violare l'art. 63 comma quarto, lo stesso vizio era già presente nella sentenza di primo grado (dove la recidiva era stata valutata come reiterata, specifica e infraquinquennale e la pena aumentata di due terzi, anch'essa in violazione dell'art. 63). Poiché la parte appellante non aveva dedotto e gravato tale violazione nel gravame di primo grado, la questione non può essere sollevata ora in Cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Analoga ragione vale per la censura sulla mancata motivazione: il vizio risultava già nella sentenza di primo grado e non è stato oggetto di gravame. Perciò il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.), non essendo presenti ragioni di esonero (richiamata la Corte cost., 13/06/2000 n.186).

Norme richiamate

  • art. 99 cod. pen.

    Riferita alla disciplina dell'aumento di pena per la recidiva; la Corte segnala che esiste una previsione di aumento (richiamata dal ricorrente come l'aumento obbligatorio della metà, art. 99, comma terzo), ma il suo effetto può essere limitato dalle regole di cumulo con aggravanti ad effetto speciale.

  • art. 63, comma quarto, cod. pen.

    Regola calmieratrice: nel concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale prescrive un aumento della pena fino a un terzo. La Corte ha rilevato che l'aumento oltre tale limite costituisce violazione di legge.

  • art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309/1990

    La circostanza aggravante prevista da questa norma è stata qualificata come "ad effetto speciale" e già tenuta in conto dal giudice di primo grado nella determinazione della pena.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma che delimita i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto che la doglianza relativa alla violazione dell'art. 63, presente già nella sentenza di primo grado, fosse deducibile solo se fosse stata oggetto di gravame; in mancanza, non può essere sollevata ora.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la sanzione pecuniaria e la condanna alle spese per ricorsi inammissibili; la Corte ha disposto l'applicazione della sanzione di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende e la condanna alle spese processuali.

  • Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186

    Richiamata per affermare l'assenza di ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria; la decisione è usata per confermare che non sussistono giustificazioni per esonerare il ricorrente dal pagamento della somma equitativamente determinata.

Massime di principio

  • Quando nella determinazione della pena concorrono aggravanti "ad effetto speciale", la regola calmieratrice dell'art. 63, comma quarto, limita l'aumento complessivo fino a un terzo; aumenti superiori possono costituire violazione di legge.
  • Errori di legge o vizi di motivazione già presenti nella sentenza di primo grado devono essere impugnati nelle sedi e nei termini previsti (appello/gravame); se non sono stati dedotti in sede di gravame, la Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso per insussistenza del motivo (art. 606, comma 3 c.p.p.).
  • La Corte d'appello che riesamina la pena deve tener conto di ciò che è già stato computato dal giudice di primo grado: duplicazioni o aumenti non giustificati possono configurare violazioni, ma la loro deducibilità dipende dalla tempestiva impugnazione.
  • La mancata o insufficiente motivazione di una scelta discrezionale (per es. l'operare di un aumento facoltativo) è un vizio che va tempestivamente dedotto: se risulta già nella sentenza di primo grado e non è stato oggetto di impugnazione, non potrà essere sollevato per la prima volta in Cassazione.
  • Ricadute processuali: i ricorsi dichiarati inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.); è pertanto essenziale che la difesa sollevi sistematicamente e tempestivamente tutte le censure rilevabili sulla determinazione della pena.

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