Cassazione Civile, Ordinanza n. 19357/2022 del 16/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il quinto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, affinché riesamini l'appello alla luce dei principi affermati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La lite nasce dalla vendita di un immobile, stipulata da una persona che agiva sia in proprio sia quale rappresentante volontaria della proprietaria, in favore di sé stessa, per un prezzo indicato nell'atto come già ricevuto fuori contratto. L'originaria proprietaria, dopo aver scoperto il trasferimento mediante visura catastale, conveniva in giudizio l'acquirente e il coniuge di costei chiedendo, in via principale, la nullità del contratto per assenza di volontà, mancanza di oggetto e causa, e per irrisorietà del prezzo; in subordine l'annullamento per dolo; in ulteriore subordine la risoluzione per inadempimento per mancato pagamento del prezzo. Il tribunale rigettava la domanda ritenendola prescritta, qualificando la vicenda come annullamento del contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi ex art. 1395 c.c. e applicando il termine quinquennale di cui all'art. 1442 c.c. La corte d'appello rigettava il gravame. In cassazione la parte ricorrente deduceva: 1) erroneo uso della quietanza di pagamento, prodotta in copia e disconosciuta, senza istanza di verificazione, come prova dell'adempimento e della conoscenza della vendita; 2) erronea valutazione dello stato soggettivo e del dolo della rappresentante ai fini della prescrizione; 3) erroneo computo della prescrizione rispetto al risarcimento dei danni da reato di truffa; 4) omessa declaratoria di nullità del contratto per illiceità della causa e assenza dell'oggetto; 5) violazione delle regole sul disconoscimento della scrittura privata e sulla sua inutilizzabilità in mancanza di verificazione; 6) motivazione apparente e contraddittoria sulla prova dell'adempimento. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il quinto motivo: la scrittura disconosciuta non può essere liberamente apprezzata dal giudice se la parte che l'ha prodotta non dichiara di volerla utilizzare e, in caso di persistente utilizzazione, non ne chiede la verificazione; la mancata proposizione dell'istanza di verificazione equivale a rinuncia ad avvalersene. La corte d'appello, pertanto, non poteva valorizzare la quietanza come dato acquisito al processo e come prova del pagamento del prezzo. Gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 1395 c.c.
Richiamato per la qualificazione della vendita come contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi con sé stesso, rilevante ai fini dell'annullabilità.
art. 1442 c.c.
Usato dalla corte territoriale per affermare la prescrizione quinquennale dell'azione di annullamento; la Cassazione non si pronuncia nel merito su tale profilo perché assorbe gli altri motivi.
art. 1453 c.c.
Invocato dalla ricorrente in relazione alla domanda di risoluzione per inadempimento.
art. 1460 c.c.
Invocato dalla ricorrente in relazione all'eccezione di inadempimento e alla mancata prova del pagamento del prezzo.
art. 2697 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di riparto dell'onere probatorio sull'avvenuto pagamento del prezzo.
art. 1391 c.c.
Richiamato dalla ricorrente insieme alle norme sul conflitto di interessi e rappresentanza, per contestare la valutazione dello stato soggettivo della rappresentante.
art. 1394 c.c.
Richiamato dalla ricorrente insieme alle norme sul conflitto di interessi e rappresentanza.
art. 1439 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la domanda di annullamento per dolo.
art. 2941 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'operatività di una sospensione della prescrizione in relazione al dolo/reato denunciato.
art. 2043 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla domanda risarcitoria per i danni da condotta illecita.
art. 2947 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per il computo della prescrizione dell'azione risarcitoria da fatto illecito/reato.
art. 1325 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità del contratto per mancanza di elementi essenziali.
art. 1376 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nel censurare la validità del trasferimento del bene.
art. 1418 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità del contratto.
artt. 214, 215 e 216 c.p.c.
La Corte afferma che, a seguito del disconoscimento della scrittura privata prodotta in copia, la parte che intende avvalersene deve dichiararlo e chiedere la verificazione; in difetto la scrittura è inutilizzabile.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel quinto motivo per denunciare un vizio processuale della sentenza d'appello.
art. 2719 c.c.
Richiamato nel quinto motivo con riguardo alla valutazione della copia della quietanza disconosciuta.
art. 2726 c.c.
Richiamato nel quinto motivo sul tema della prova del pagamento e delle presunzioni.
art. 2729 c.c.
Richiamato nel quinto motivo in relazione all'uso di presunzioni semplici per ritenere provato il pagamento.
art. 132 c.p.c.
Richiamato nel sesto motivo per denunciare motivazione apparente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato nel sesto motivo per censurare la motivazione della sentenza d'appello.
art. 111 Cost.
Richiamato nel sesto motivo con riferimento al requisito della motivazione.
Massime di principio
- La scrittura privata disconosciuta dalla controparte non può essere utilizzata liberamente dal giudice: la parte che l'ha prodotta, se vuole avvalersene, deve dichiararlo e proporre l'istanza di verificazione; in mancanza, la scrittura resta inutilizzabile ai fini della decisione.
- Il mancato esperimento della verificazione equivale, per presunzione legale, a rinuncia ad avvalersi della scrittura come mezzo di prova, precludendo al giudice di fondare su di essa l'accertamento dei fatti.
- La produzione della scrittura in copia non elide l'applicazione degli artt. 214-216 c.p.c.: anche la copia disconosciuta segue il regime del disconoscimento e della verificazione.
- Quando un motivo di ricorso investe la prova del pagamento del prezzo e la sentenza impugnata valorizza una quietanza disconosciuta senza verificazione, la statuizione va cassata se il documento è stato indebitamente apprezzato come prova del fatto estintivo dell'obbligazione.
- Se l'accoglimento di un motivo di ricorso rende necessario il riesame della causa alla luce del corretto regime probatorio, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
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