Sentenza n. 1400/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 1031/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 1031/2025, relativa all’attribuzione del beneficio della Carta Docente per euro 2.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnarle il beneficio della Carta Docente elettronica, per il valore complessivo di euro 2.500,00. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 10 febbraio 2025, non era stata impugnata, come attestato dalla cancelleria il 16 giugno 2025, ed era quindi passata in giudicato. Nonostante ciò, il Ministero era rimasto inadempiente. La ricorrente ha chiesto l’accertamento della mancata esecuzione del giudicato, l’assegnazione all’Amministrazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza, valorizzando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, mediante il pagamento delle spettanze riconosciute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un funzionario da questi delegato munito di adeguate competenze tecniche. Il compenso del commissario sarà determinato e liquidato con successivo decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; la parcella dovrà essere presentata entro il termine di decadenza previsto dall’art. 71 del medesimo d.P.R., decorrente dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione. Il commissario dovrà depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico. Il TAR ha inoltre condannato il Ministero al pagamento di euro 500,00 per spese di giudizio, oltre accessori e contributo unificato se versato, con attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.
Disciplina l’azione di ottemperanza; il giudice ha ritenuto integrati i presupposti per ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e per nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, insieme al giudicato e all’inadempimento, presupposto per l’azione di ottemperanza.
art. 1 l. n. 107/2015
beneficio di cui alla Carta Docente elettronica di cui all’art. 1 della legge n. 107\2015 per il valore complessivo di euro 2.500,00
Costituisce la base normativa del beneficio economico oggetto della condanna contenuta nel titolo giudiziale da eseguire.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, inclusi i riferimenti agli artt. 55, 56 e 71 richiamati dal giudice.
art. 55 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R.
È richiamato quale parametro per la liquidazione delle spese connesse all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
art. 56 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.
È richiamato quale disciplina delle ulteriori spese sostenute per l’adempimento dell’incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del D.P.R. n. 115/2002
Prevede il termine decadenziale per la presentazione della parcella del commissario; il dies a quo è individuato dal giudice nel compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza.
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che contiene una condanna pecuniaria, l’interessato può proporre ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo dopo il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
- In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione il puntuale e integrale adempimento del giudicato entro un termine prefissato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza.
- L’incarico di ausiliario del giudice conferito al commissario ad acta è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
- Il commissario ad acta deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico, utilizzando l’apposita modulistica prevista per gli ausiliari del giudice.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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