Cassazione Civile, Ordinanza n. 12216/2026 del 01/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un’azione proposta da una società titolare di rapporti di conto corrente e di conti anticipi collegati, con cui si chiedeva di accertare l’illegittima contabilizzazione di interessi anatocistici, interessi ultralegali e usurari, commissioni e spese, nonché la violazione delle regole sullo ius variandi, e di condannare la banca alla restituzione delle somme ritenute indebitamente percepite. Il tribunale aveva accolto la domanda nei limiti di euro 31.087,34, ma la banca aveva appellato sostenendo, tra l’altro, la legittimità della capitalizzazione trimestrale pattuita e l’erronea espunzione, nel ricalcolo, degli interessi passivi convenzionali relativi ai conti anticipi. La società aveva a sua volta proposto appello incidentale per ottenere un importo maggiore. La corte d’appello, con sentenza non definitiva, ha ritenuto validamente pattuite la capitalizzazione trimestrale e la misura convenzionale degli interessi passivi sui rapporti in esame, ha affermato che l’onere di produrre i contratti dei conti anticipi gravava sulla società attrice, non sulla banca, e ha ritenuto insufficiente la sola richiesta ex art. 119 TUB, non seguita da istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.; con sentenza definitiva, recepita la CTU integrativa, ha rideterminato i saldi e ha respinto la domanda originaria, condannando la società alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della decisione di primo grado. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 ss. c.p.c. per avere la corte posto a suo carico la prova dell’assenza di pattuizione scritta delle clausole e/o dei contratti; 2) violazione degli artt. 115 ss. c.p.c. per aver ritenuto non assolto tale onere probatorio e per non avere valorizzato elementi indiziari, il principio di non contestazione, l’asserita mancata consegna dei contratti ex art. 117 TUB e il fatto che la banca avesse prodotto solo i contratti di conto corrente, non quelli dei conti anticipi; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita omissione di pronuncia sull’accertamento del saldo dare-avere dopo il rigetto della domanda di ripetizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili e/o infondati i primi due motivi perché la corte territoriale aveva correttamente individuato la ratio decidendi nell’onere della società correntista di provare la mancata pattuizione per iscritto delle clausole su cui fondava la ripetizione dell’indebito, e perché le ulteriori censure miravano in realtà a un riesame del merito e della valutazione delle prove. In particolare, è stato affermato che la domanda originaria si era incentrata sulla nullità di singole clausole, non sull’inesistenza in forma scritta dell’intero contratto, e che la mera richiesta ex art. 119 TUB non esauriva l’onere probatorio, potendo la parte attivare anche l’esibizione ex art. 210 c.p.c. Quanto al terzo motivo, è stato giudicato infondato perché la sentenza definitiva conteneva comunque l’accertamento del saldo finale dei rapporti e della differenza negativa a carico della società. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
La Corte ha esaminato i motivi di ricorso qualificandoli come censure di violazione di legge e di nullità processuale, ma ha rilevato che le doglianze non colpivano la reale ratio decidendi oppure tendevano a ottenere un nuovo giudizio di merito.
art. 2697 c.c.
L’onere di provare la mancata pattuizione per iscritto delle clausole poste a fondamento della ripetizione dell’indebito grava sul correntista attore.
art. 115 c.p.c.
La dedotta violazione del principio di non contestazione è stata ritenuta inammissibile anche per difetto di specificità del ricorso e, comunque, non idonea a sovvertire l’accertamento di merito.
art. 119, comma 4, TUB
La richiesta di copia dei contratti bancari ex art. 119 TUB, se rimasta inevasa, non è stata considerata sufficiente da sola a dimostrare la mancata pattuizione scritta delle clausole contestate.
art. 210 c.p.c.
La mancata proposizione dell’istanza di esibizione documentale è stata valorizzata come indice dell’inadempimento dell’onere probatorio e, in ipotesi, come strumento idoneo ad acquisire elementi di prova o argomenti di prova.
art. 117 TUB
La ricorrente non aveva dedotto tempestivamente in primo grado il mancato adempimento dell’obbligo di consegna del contratto al momento della stipula, sicché non poteva fondarsi su tale profilo una diversa ripartizione dell’onere probatorio.
art. 112 c.p.c.
La doglianza di omessa pronuncia è stata respinta perché la sentenza definitiva conteneva l’accertamento del saldo dare-avere e, quindi, la decisione richiesta era stata comunque resa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Essendo il ricorso respinto, è stato disposto l’ulteriore contributo unificato previsto dalla norma.
Massime di principio
- Nei giudizi di ripetizione dell’indebito bancario fondati sulla nullità di clausole contrattuali, il correntista attore deve provare i pagamenti eseguiti e la mancanza di una valida causa debendi, producendo il contratto contenente le clausole asseritamente nulle e la documentazione contabile rilevante.
- Il principio di vicinanza della prova non consente, di regola, di trasferire sulla banca l’onere di dimostrare l’esistenza o la validità della pattuizione scritta quando il documento è normalmente nella disponibilità di chi lo ha sottoscritto o può essere richiesto con gli strumenti processuali previsti.
- La mera richiesta alla banca di copia della documentazione ai sensi dell’art. 119 TUB non esaurisce l’onere probatorio della parte che agisce per la ripetizione; ove la documentazione non sia spontaneamente prodotta, può rilevare anche la mancata attivazione dell’esibizione ex art. 210 c.p.c.
- In sede di legittimità non è censurabile l’interpretazione data dal giudice di merito alle domande e alle allegazioni delle parti, né è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.
- La doglianza di omessa pronuncia è infondata quando la decisione impugnata contiene comunque l’accertamento del saldo finale dei rapporti e della situazione dare-avere posta a base del rigetto della pretesa restitutoria.
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