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Sentenza

Sentenza n. 501/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Ancona, sezione lavoro, n. 432/2024 pubblicata in data 27/8/2024, pronunciata nel procedimento n. 733/2024 r.g.;

Giustizia amministrativa202600112

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, sezione lavoro, n. 432/2024, recante il riconoscimento del diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e la condanna al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditori da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito in ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito e delle competenti articolazioni territoriali a una sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, passata in giudicato e regolarmente notificata, che aveva riconosciuto il loro diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e aveva condannato l'Amministrazione al pagamento delle somme spettanti per gli anni scolastici accertati. Hanno chiesto il pagamento delle somme liquidate nel titolo giudiziale. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Nelle more, due ricorrenti hanno ricevuto quanto dovuto e, limitatamente a esse, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 dopo la notificazione del titolo all'Amministrazione. Ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti delle due ricorrenti che avevano ottenuto il pagamento nelle more. Per gli altri ricorrenti ha accertato l'inottemperanza al giudicato e ha ordinato all'Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Ancona, detraendo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, da attivare su istanza del creditore dopo l'inutile decorso del termine, attribuendogli 120 giorni per adempiere e il potere di adottare gli atti necessari all'esecuzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800 oltre accessori e distratte in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal giudice del lavoro nel titolo posto in esecuzione.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso in ottemperanza è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabile nel processo amministrativo la disciplina processuale civile richiamata, compresa la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è procedibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando, dopo la notificazione del titolo esecutivo, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosca somme dovute dalla pubblica amministrazione legittima il creditore ad agire in ottemperanza per ottenere l'integrale pagamento, al netto delle somme eventualmente già corrisposte.
  • Quando l'amministrazione si costituisce solo formalmente e non deduce ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa, il giudice può accertare l'inottemperanza sulla base del titolo giudiziale e della documentazione prodotta dal creditore.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo l'inutile decorso del termine assegnato per l'adempimento.
  • Il pagamento intervenuto nelle more del giudizio determina la cessazione della materia del contendere limitatamente al creditore soddisfatto, senza escludere la condanna dell'amministrazione alle spese quando l'inadempimento sussisteva al momento della proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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