Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17526/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (curatela fallimentare)

La controversia

La curatela fallimentare aveva convenuto in giudizio i due soci illimitatamente responsabili e la persona che aveva acquistato l'unico immobile di loro proprietà, deducendo che la vendita, intervenuta prima della dichiarazione di fallimento, fosse stata compiuta per pregiudicare i creditori. In via principale chiedeva la simulazione assoluta dell'atto traslativo; in subordine la simulazione relativa per dissimulazione di una donazione revocabile; ulteriormente e gradatamente la revoca della vendita con restituzione dell'immobile. In via ancora più subordinata, se il bene fosse stato nel frattempo trasferito a terzi di buona fede, chiedeva la condanna del convenuto al pagamento di una somma pari almeno alla differenza tra il prezzo incassato nella seconda vendita e quello della prima, qualificando tale pretesa come conseguenza risarcitoria della revocatoria. Il Tribunale aveva accolto solo la revocatoria e la Corte d'appello aveva confermato tale esito, ritenendo però infondata la domanda di pagamento del tantundem o della differenza di prezzo, perché l'azione revocatoria ordinaria avrebbe natura solo conservativa e non restitutoria o risarcitoria. La curatela ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 329 e 2909 c.c. in relazione al giudicato sulla revocatoria, sostenendo che una volta accolto quel capo la domanda di pagamento doveva essere ritenuta ammissibile e fondata; 2) violazione degli artt. 2043 e 2740 c.c. e degli artt. 112 e 113 c.p.c., deducendo che l'azione revocatoria, nel caso concreto, aveva anche natura risarcitoria perché il bene era già stato trasferito a terzi di buona fede, sicché l'acquirente che aveva poi rivenduto il cespite avrebbe dovuto rispondere del danno o della restituzione del prezzo, anche mediante domanda implicitamente ricompresa o proponibile successivamente; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la regolazione delle spese di lite, dipendente dall'accoglimento dei primi due motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che non colpisse la reale ratio della sentenza impugnata, la quale non aveva negato il giudicato sulla revocatoria, ma aveva affermato che tale azione non comporta di per sé una condanna restitutoria o risarcitoria al prezzo o alla differenza tra i prezzi di due alienazioni. Ha invece accolto il secondo motivo, richiamando il principio secondo cui l'azione revocatoria mira alla reintegrazione della garanzia patrimoniale generica dei creditori, sicché il bene è considerato per il suo valore e la condanna al pagamento dell'equivalente monetario può essere pronunciata, anche d'ufficio, quando la restituzione in natura sia impossibile; inoltre la relativa domanda può essere proposta per la prima volta in appello, perché non nuova ma implicitamente compresa nella revocatoria. La Corte ha pure richiamato il precedente secondo cui, se il bene revocato è stato alienato a terzi con trascrizione anteriore alla trascrizione della domanda revocatoria, l'attore può comunque chiedere nei confronti del convenuto il risarcimento del danno o la restituzione del prezzo, anche successivamente. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, affinché riesamini la domanda applicando il principio di diritto indicato e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'effetto del giudicato interno sulla statuizione di revocatoria e la conseguente ammissibilità della domanda di pagamento; la Corte non accoglie questa impostazione sul primo motivo, ma non nega il giudicato sul capo revocatorio.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di efficacia del giudicato; la Corte osserva che il giudicato sull'accoglimento della revocatoria non implica automaticamente la condanna al tantundem.

  • art. 2043 c.c.

    invocato per sostenere la natura anche risarcitoria della pretesa conseguente alla revocatoria quando il bene sia stato ulteriormente trasferito.

  • art. 2740 c.c.

    richiamato a sostegno dell'idea che la revocatoria tuteli la garanzia patrimoniale generica dei creditori e consenta la reintegrazione anche per equivalente.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per sostenere che il giudice avrebbe dovuto pronunciare sulla domanda di pagamento ricompresa nella revocatoria.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. nella censura sulla qualificazione giuridica della domanda e sui poteri decisori del giudice.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come base della censura sulle spese di lite; il relativo motivo è assorbito dall'accoglimento del secondo motivo.

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato nel ragionamento della Corte per escludere che l'eventuale indeterminatezza originaria della domanda precludesse la proposizione in appello della domanda di condanna al valore/equivalente.

Massime di principio

  • L'azione revocatoria, anche quando proposta in ambito fallimentare, è funzionale alla reintegrazione della garanzia patrimoniale generica dei creditori e non ha per oggetto il bene in sé, ma il suo valore ai fini dell'aggressione esecutiva.
  • Quando la restituzione del bene non sia più possibile, il giudice può condannare il convenuto al pagamento dell'equivalente monetario; tale condanna può essere pronunciata anche d'ufficio perché ricompresa nel contenuto della tutela revocatoria.
  • La domanda di pagamento del valore, o di restituzione del prezzo/danno conseguente alla revocatoria, non è domanda nuova se proposta in appello, poiché costituisce sviluppo implicito della domanda revocatoria già introdotta.
  • Se il bene oggetto di revocatoria è stato nel frattempo alienato a terzi con formalità opponibile, il creditore può comunque chiedere contro il convenuto il risarcimento del danno o la restituzione del prezzo, anche successivamente alla proposizione dell'azione revocatoria.
  • Il giudicato sull'accoglimento della revocatoria non esaurisce automaticamente tutte le conseguenze patrimoniali ulteriori, che devono essere esaminate autonomamente quando siano compatibili con la funzione conservativa della tutela.
  • rami":["Fallimentare / Crisi d'impresa","Processo civile","Obbligazioni"],"materie":["Azione revocatoria","Impugnazioni","Inadempimento"],"sottomaterie":[],"istituti_giuridici":["Giudicato","Onere della prova"]}】</final>ണ്}】}json )))}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}*** close to the json? to=final ्रो json{

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioniInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.