Sentenza n. 114/2026 - Bolzano, Sezione 1
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del provvedimento cui al prot.n.-OMISSIS- - -OMISSIS-, trasmesso ai diversi Comandi e conosciuto lo scorso -OMISSIS- con le note prot.n.-OMISSIS- -OMISSIS-, a mezzo del quale il Comandante provinciale della Legione Carabinieri -OMISSIS- - -OMISSIS- ha ceduto, a decorrere dal -OMISSIS-, il proprio incarico e contestualmente nominato per lo stesso il -OMISSIS- -OMISSIS-, disponendo “che lo reggerà in sede vacante congiuntamente al proprio incarico di Comandante del reparto Operativo di -OMISSIS-”; 2) della determinazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del -OMISSIS-, richiamata dal precedente provvedimento - di cui non è in possesso la parte ricorrente - da cui si evince che il precedente Comandante ha rappresentato al Comando Generale dell’Arma la propria decisione di cedere l’incarico al -OMISSIS- -OMISSIS-, per reggere la sede vacante; 3) nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 25 febbraio 2026: 4) del messaggio n. -OMISSIS- datato -OMISSIS- del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - I Reparto Ufficio personale Ufficiali; 5) del messaggio n. -OMISSIS- datato -OMISSIS- del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - I Reparto Ufficio personale Ufficiali; 6) del messaggio n. -OMISSIS- datato -OMISSIS- del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - I Reparto Ufficio personale Ufficiali; 7) della lettera n. -OMISSIS- datata -OMISSIS- del Comando interregionale dell’Arma dei Carabinieri -OMISSIS- - -OMISSIS- - Ufficio Personale Ufficiali; 8) del messaggio n. -OMISSIS- PU datato -OMISSIS- del Comando Legione dei Carabinieri -OMISSIS- - Ufficio Personale; tutti conosciuti di recente a seguito del deposito nel fascicolo del giudizio del 24/12/2025 e lesivi degli interessi di parte ricorrente; 9) nonché di ogni altro atto anteriore, conseguente ovvero comunque connesso al procedimento, anche se ad oggi non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Assegnazione in sede vacante dell’incarico di Comandante Provinciale dei Carabinieri a un ufficiale appartenente a diverso ruolo, nonché successivi atti di sostituzione e conferma dell’incarico
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’assegnazione dell’incarico di Comandante Provinciale, sostenendo che la precedenza spettasse a lui quale ufficiale del Ruolo Normale, anziché al controinteressato appartenente al Ruolo Speciale Esaurimento. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 855-bis c.o.m. e dell’art. 3 l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per carenza di motivazione, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, errore e carenza dei presupposti, travisamento, difetto di istruttoria e contraddittorietà. In particolare, ha sostenuto che il comando provinciale costituisse un incarico valido ai fini dell’avanzamento e che l’art. 855-bis, comma 2, c.o.m. imponesse la precedenza degli ufficiali del Ruolo Normale anche nell’assegnazione iniziale dell’incarico. Con i motivi aggiunti ha contestato la successiva sostituzione del primo reggente, deducendo che essa fosse stata determinata dal ricorso, che mancassero una valutazione comparativa e un’adeguata motivazione, che non fosse stato considerato il proprio patentino di bilinguismo e che sussistessero interferenze tra il comando provinciale e le funzioni di R.U.P. esercitate dal nuovo assegnatario.
La decisione
Il Tribunale ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, ritenendo assorbita l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. L’incarico era stato conferito in sede vacante e, secondo il Collegio, tale assegnazione ha natura intuitu personae; anche qualificandola come mera sostituzione temporanea, trovano applicazione i criteri generali di grado e anzianità previsti dall’art. 715, comma 3, d.P.R. n. 90/2010 e dagli artt. 626 e 854 c.o.m. Il controinteressato, più anziano nel grado, aveva quindi titolo prevalente. L’art. 855-bis, comma 1, c.o.m. limita la precedenza del Ruolo Normale all’assolvimento degli specifici obblighi di comando prescritti per l’avanzamento, mentre il comma 2 opera quando l’ufficiale del Ruolo Normale ricopra già un incarico valido ai fini dell’avanzamento, anche oltre i periodi minimi, e non attribuisce una precedenza generale nell’assegnazione iniziale di ogni incarico. La norma ha carattere derogatorio e non è suscettibile di estensione analogica; negli altri casi prevale l’ufficiale con maggiore anzianità di grado, ai sensi del comma 5 dell’art. 855-bis. I motivi aggiunti sono stati ritenuti infondati perché la proposta di nuova assegnazione era anteriore al ricorso, il controinteressato aveva grado superiore e disponeva di un titolo di bilinguismo analogo e di livello superiore. Non era necessaria una valutazione comparativa tra ufficiali di grado diverso. Quanto alla dedotta incompatibilità con la funzione di R.U.P., il Collegio ha rilevato che l’unica incompatibilità espressamente prevista riguarda la carica di comandante e quella di capo del servizio amministrativo; in ogni caso, il controinteressato era stato successivamente sollevato dall’incarico di R.U.P. Le spese sono state compensate tra ricorrente e Amministrazione; nulla è stato disposto nei confronti dei controinteressati non costituiti.
Norme richiamate
art. 855-bis d.lgs. 66/2010
Gli Ufficiali del Ruolo Normale dell’Arma dei Carabinieri hanno la precedenza sugli Ufficiali dei ruoli a esaurimento di grado uguale solo per l’assolvimento degli obblighi di comando prescritti per l’avanzamento; hanno inoltre la precedenza sugli ufficiali degli altri ruoli di grado eguale allorquando ricoprono incarichi validi ai fini dell’avanzamento al grado superiore, anche oltre i periodi minimi di comando richiesti ai fini dell’avanzamento.
La precedenza del Ruolo Normale è speciale e derogatoria: il comma 1 opera esclusivamente per gli obblighi di comando previsti dalla normativa sull’avanzamento; il comma 2 presuppone che l’ufficiale del Ruolo Normale ricopra già l’incarico valido ai fini dell’avanzamento e non disciplina la sua assegnazione iniziale. Negli altri casi prevale l’ufficiale più anziano nel grado.
art. 715, comma 3, d.P.R. 90/2010
Per la sostituzione del militare investito di comando o di carica direttiva in caso di morte, assenza o impedimento si applicano le disposizioni previste da ciascuna Forza armata o Corpo armato. In mancanza di particolari disposizioni, subentra il militare che ne ha titolo, in servizio presso lo stesso comando o reparto, più elevato in grado e, a parità di grado, più anziano.
In assenza di diversa disciplina, la sostituzione temporanea è regolata dalla prevalenza del militare di grado più elevato e, a parità di grado, più anziano.
art. 626, comma 1, d.lgs. 66/2010
Il personale militare è ordinato gerarchicamente in relazione al grado rivestito.
Il grado determina la posizione nella scala gerarchica e costituisce criterio generale di precedenza.
art. 854 d.lgs. 66/2010
L’anzianità di grado, salvo diverse disposizioni, determina la precedenza di un militare rispetto ai pari grado.
Tra militari dello stesso grado, la precedenza è determinata dall’anzianità, salvo specifiche deroghe normative.
art. 855-bis, comma 5, d.lgs. 66/2010
In tutti gli altri casi la precedenza al comando compete all’ufficiale avente maggiore anzianità di grado indipendentemente dal ruolo di appartenenza, fatte salve le disposizioni ordinative che attribuiscono l’incarico di comando o di direzione a un determinato ruolo e grado.
La disposizione opera come norma di chiusura e conferma la regola generale della prevalenza dell’ufficiale più anziano, indipendentemente dal ruolo.
artt. 1057 e 1058 d.lgs. 66/2010
Sono richiamati dal ricorrente con riferimento alla valutazione dell’idoneità alle funzioni del grado superiore e ai criteri di avanzamento, ma non fondano la pretesa precedenza nell’assegnazione dell’incarico controverso.
artt. 796 e 798 d.lgs. 66/2010
Sono invocati dal ricorrente per sostenere la rilevanza degli incarichi di elevata responsabilità nella valutazione per l’avanzamento; il Tribunale non ne ricava una regola di precedenza applicabile al caso concreto.
art. 451, comma 5, d.P.R. 90/2010
La carica di comandante è incompatibile con quella di capo del servizio amministrativo, fatti salvi i casi in cui, non prevedendo gli ordinamenti la carica di capo del servizio amministrativo, le relative funzioni spettino al comandante.
L’ordinamento militare prevede espressamente l’incompatibilità tra comandante e capo del servizio amministrativo; il Tribunale non ha ritenuto dimostrata un’equivalenza necessaria tra tale figura e quella di R.U.P. e ha comunque rilevato la cessazione della funzione di R.U.P. in capo al controinteressato.
artt. 115 c.p.c. e 64, comma 2, c.p.a.
Il fatto della maggiore anzianità di grado del controinteressato, non specificamente contestato, è stato considerato acquisito in applicazione del principio di non contestazione.
art. 26 c.p.a.
Ha costituito la base normativa, insieme all’art. 92 c.p.c., per la compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.
art. 92 c.p.c.
Richiamato per la compensazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Nell’assegnazione temporanea di un comando in sede vacante, l’incarico può essere conferito intuitu personae; ove si applichino i criteri ordinari di sostituzione, prevale il militare di grado più elevato e, a parità di grado, quello più anziano, salvo specifiche disposizioni dell’ordinamento della Forza armata.
- L’art. 855-bis, comma 1, c.o.m. attribuisce agli ufficiali del Ruolo Normale una precedenza rispetto agli ufficiali dei ruoli a esaurimento di pari grado esclusivamente per l’assolvimento degli obblighi di comando prescritti ai fini dell’avanzamento; tale precedenza non si estende a incarichi diversi o ulteriori.
- La precedenza prevista dall’art. 855-bis, comma 2, c.o.m. opera quando l’ufficiale del Ruolo Normale ricopra già un incarico valido ai fini dell’avanzamento, anche oltre i periodi minimi di comando, e non attribuisce una preferenza generale nell’assegnazione iniziale dell’incarico.
- Le deroghe alla regola generale della prevalenza dell’ufficiale più anziano nel grado, previste dall’art. 855-bis c.o.m., sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate analogicamente a fattispecie non espressamente contemplate.
- In presenza di aspiranti al comando appartenenti a gradi diversi, la prevalenza derivante dal grado superiore può escludere la necessità di una valutazione comparativa tra i candidati; una comparazione assume rilievo soprattutto tra ufficiali di pari grado e anzianità.
- Nel processo amministrativo, il fatto non specificamente contestato può essere posto a fondamento della decisione ai sensi del principio di non contestazione.
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