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Parere

Parere n. 340/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Gigas Rete S.r.l., contro Comune di Oppeano, avverso la delibera di giunta comunale del comune di Oppeano del 6/11/2018 avente ad oggetto “determinazione corrispettivo da parte dell’attuale gestore della rete gas a favore del comune di oppeano, in attesa della gara d''ambito”, pubblicata nell’apposita sezione dell’albo pretorio del medesimo Comune in data 16/11/2018.

Giustizia amministrativa201900900

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della deliberazione della Giunta comunale di Oppeano n. 122 del 6 novembre 2018, relativa alla richiesta di un canone concessorio per la gestione in proroga del servizio di distribuzione del gas naturale in attesa della gara d'ambito.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha contestato la deliberazione con cui il Comune di Oppeano ha richiesto, dal 31 dicembre 2013 e fino all'aggiudicazione della gara d'ambito, un canone concessorio non inferiore al 10% del vincolo sui ricavi di distribuzione, ai sensi dell'art. 46-bis, comma 4, del d.l. n. 159/2007, convertito dalla legge n. 222/2007. La società ha dedotto, in particolare, che il Comune avrebbe rinunciato a tale pretesa mediante l'accordo del 23 maggio 2014, che prevedeva il pagamento di euro 500.000 in quattro rate per la prosecuzione della gestione; che il canone previsto dalla convenzione del 2006, pari a euro 90.000 annui, non sarebbe stato applicabile oltre il 31 dicembre 2013; che l'art. 14 del d.lgs. n. 164/2000 non riguarderebbe le gestioni in proroga; nonché la violazione dei principi di certezza del diritto, legittimo affidamento, ragionevolezza, proporzionalità e degli artt. 18, 49, 56 e 345 TFUE, dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e degli artt. 3, 41, 42, 97 e 117 Cost., chiedendo eventualmente il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea e la rimessione alla Corte costituzionale.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il ricorso e ne ha proposto il rigetto. L'accordo del 23 maggio 2014 è stato qualificato come fonte di un corrispettivo pattizio destinato a compensare l'acquisizione della proprietà dell'impianto da parte del Comune, l'uso della rete e la prosecuzione della gestione fino al subentro del nuovo concessionario. Tuttavia, la legge n. 232/2016, art. 1, comma 453, quale norma di interpretazione autentica dell'art. 14, comma 7, del d.lgs. n. 164/2000, ha chiarito con efficacia retroattiva che il gestore uscente resta obbligato a pagare il canone di concessione previsto dal contratto anche durante la proroga di fatto. Tale norma imperativa di finanza pubblica incide sull'accordo del 2014 e lo travolge. In ogni caso, l'accordo era sottoposto a una condizione sospensiva collegata all'espletamento della gara d'ambito, gara che non si è conclusa ed è stata successivamente revocata; pertanto, il patto deve ritenersi definitivamente inefficace. In mancanza di una diversa disciplina efficace, resta applicabile il canone annuo di euro 90.000 previsto dalla convenzione del 2006, dovuto dal 31 dicembre 2013, con detrazione di quanto già corrisposto in esecuzione dell'accordo del 2014. Il Consiglio ha inoltre ritenuto applicabile l'art. 14 del d.lgs. n. 164/2000 alla gestione in proroga, poiché il gestore uscente è obbligato a proseguire l'ordinaria amministrazione sino alla decorrenza del nuovo affidamento. La previsione dell'art. 46-bis, comma 4, non salva l'accordo del 2014, ormai integralmente privo di efficacia. Sono state respinte anche le censure eurounitarie e costituzionali, richiamando Corte costituzionale n. 239 del 2021: la disciplina conserva il sinallagma contrattuale, poiché il gestore continua a esercitare la gestione ordinaria e a percepire la tariffa, mentre il Comune percepisce il canone originario. Non è stata ravvisata alcuna violazione dei principi di certezza del diritto, tutela dell'affidamento, proporzionalità, buona amministrazione, libertà economica, diritto di proprietà o libera prestazione dei servizi.

Osservazioni

Primo e secondo motivo - Canone durante la gestione in proroga

Il gestore uscente resta obbligato, anche dopo la scadenza della concessione e durante la proroga di fatto, a corrispondere il canone di concessione previsto dal contratto, in forza dell'art. 1, comma 453, della legge n. 232/2016, norma di interpretazione autentica dell'art. 14, comma 7, del d.lgs. n. 164/2000.

Accordo del 23 maggio 2014 - Natura e inefficacia

L'accordo prevedeva un corrispettivo unitario di euro 500.000 per l'acquisizione della proprietà dell'impianto, l'uso della rete e la prosecuzione della gestione. Le rate successive alla prima erano condizionate all'espletamento della gara d'ambito. Poiché la gara non si è conclusa ed è stata revocata, la condizione sospensiva non si è verificata e l'accordo è divenuto definitivamente inefficace.

Convenzione del 2006 - Canone applicabile

Venuto meno l'accordo del 2014, trova applicazione il canone annuale di euro 90.000 previsto dall'art. 14 della convenzione del 2006, dovuto dalla cessazione della concessione del 31 dicembre 2013, con detrazione degli importi già effettivamente corrisposti dalla società.

Art. 46-bis, comma 4, d.l. n. 159/2007

La clausola dell'accordo con cui il Comune si era impegnato a non richiedere versamenti ai sensi dell'art. 46-bis, comma 4, non impedisce l'applicazione della disciplina sul canone concessorio, poiché l'accordo del 2014 ha perso integralmente efficacia per effetto della norma imperativa sopravvenuta e del mancato avveramento della condizione.

Censure eurounitarie e costituzionali

Non sussistono violazioni dei principi di certezza del diritto, tutela del legittimo affidamento, proporzionalità, libertà economica, diritto di proprietà, libera prestazione dei servizi o delle norme costituzionali invocate. La disciplina non altera il sinallagma contrattuale, poiché il gestore conserva la gestione ordinaria e la tariffa, mentre il Comune percepisce il canone originario.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 7, d.lgs. 164/2000

    Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento.

    La disposizione si applica anche alla gestione in proroga di fatto e comporta l'obbligo del gestore uscente di proseguire l'ordinaria amministrazione fino al nuovo affidamento.

  • art. 1, comma 453, legge 232/2016

    L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si interpreta nel senso che il gestore uscente resta obbligato al pagamento del canone di concessione previsto dal contratto.

    È una norma di interpretazione autentica, imperativa e retroattiva, che impone il pagamento del canone contrattuale anche dopo la scadenza della concessione e durante la proroga di fatto.

  • art. 46-bis, comma 4, d.l. 159/2007, convertito dalla legge 222/2007

    I comuni interessati dalle nuove scadenze possono incrementare il canone delle concessioni di distribuzione, solo ove minore e limitatamente al periodo di proroga, fino al 10 per cento del vincolo sui ricavi di distribuzione.

    La disposizione disciplina la possibile maggiorazione del canone durante il periodo di proroga, ma non esclude l'obbligo di corrispondere il canone contrattuale originario.

  • art. 14 della convenzione del 2006

    Importo annuo di euro 90.000, aggiornato secondo l'indice ISTAT.

    In assenza di una diversa pattuizione efficace, costituisce il canone concessorio dovuto dal gestore uscente a partire dal 31 dicembre 2013.

  • art. 3.1 dell'accordo del 23 maggio 2014

    A fronte dell'acquisizione della proprietà dell'impianto, in capo al Comune, dell'uso del suddetto impianto e della continuazione della gestione, GRITTI si impegna a corrispondere un importo una tantum di euro 500.000.

    La somma costituisce un corrispettivo complessivo per più prestazioni e non coincide necessariamente con il solo canone concessorio.

  • art. 3.2 dell'accordo del 23 maggio 2014

    L'obbligo di pagamento delle rate successive alla prima è condizionato all'inserimento nel bando della gara del valore di rimborso.

    La previsione configura una condizione sospensiva collegata alla gara d'ambito; il mancato svolgimento della gara determina l'inefficacia definitiva dell'accordo.

  • art. 3.7 dell'accordo del 23 maggio 2014

    Il Comune si impegna a non richiedere alcun versamento ai sensi dell'art. 46-bis, comma 4.

    La rinuncia pattizia non impedisce l'applicazione della disciplina imperativa e non conserva efficacia dopo il venir meno dell'accordo.

  • art. 1183 c.c.

    Richiamato in relazione alla possibilità di dichiarare l'inefficacia del contratto sottoposto a condizione sospensiva quando sia trascorso un congruo lasso di tempo.

    Consente di evitare l'incertezza permanente derivante dal mancato avveramento della condizione, anche in assenza di un termine contrattuale espresso.

  • artt. 18, 49, 56 e 345 TFUE

    Le disposizioni sono state invocate dalla ricorrente, ma il Consiglio di Stato ha escluso la loro violazione.

  • art. 267 TFUE

    La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è stata accolta, non emergendo un contrasto della disciplina nazionale con il diritto dell'Unione.

  • art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    La censura fondata sul principio di buona amministrazione è stata ritenuta infondata.

  • Corte costituzionale n. 239 del 2021

    La pronuncia è richiamata per escludere l'illegittimità costituzionale e la violazione dei principi eurounitari connessi alla disciplina del canone durante la proroga.

Massime di principio

  • La norma di interpretazione autentica che chiarisce l'obbligo del gestore uscente di pagare il canone previsto dal contratto durante la proroga di fatto opera retroattivamente e si applica anche alle situazioni sorte prima della sua entrata in vigore.
  • Durante la proroga di fatto del servizio di distribuzione del gas, il gestore uscente, pur limitato all'ordinaria amministrazione, conserva l'obbligo di corrispondere all'ente concedente il canone contrattuale originario, salvo che una diversa pattuizione efficace lo abbia validamente sostituito.
  • Un accordo che subordina il pagamento delle prestazioni successive alla prima all'espletamento della gara d'ambito è sottoposto a condizione sospensiva; il mancato avveramento della condizione per un congruo periodo consente di ritenere definitivamente inefficace l'accordo, anche per evitare una situazione di incertezza permanente.
  • Una pattuizione successiva che regola complessivamente l'uso dell'impianto, la prosecuzione della gestione e il trasferimento della proprietà non coincide necessariamente con il solo canone concessorio e, se viene meno, non impedisce il ritorno all'applicazione del canone previsto dalla precedente convenzione.
  • La disciplina che conserva al gestore in proroga la possibilità di svolgere l'ordinaria amministrazione e di percepire la tariffa, imponendogli contestualmente il pagamento del canone contrattuale all'ente concedente, non altera il sinallagma contrattuale e non viola, per ciò solo, i principi di certezza del diritto, legittimo affidamento e proporzionalità.

Canone concessorio nella gestione in proroga della distribuzione del gas

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da Gigas Rete S.r.l. contro il Comune di Oppeano, avverso la deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 6 novembre 2018. La controversia concerne l'obbligo del gestore uscente di corrispondere il canone concessorio durante la gestione del servizio in attesa della gara d'ambito.

Premesse e vicenda negoziale

La società gestiva il servizio di distribuzione del gas naturale nel Comune in forza di una concessione risalente agli anni Ottanta, successivamente modificata dalla convenzione novativa del 31 gennaio 2006. Tale convenzione prevedeva, tra gli obblighi economici, un canone annuo di euro 90.000, aggiornato secondo l'indice ISTAT, oltre a una quota variabile collegata ai ricavi tariffari.

La concessione è scaduta il 31 dicembre 2013, mentre le riforme del settore avevano trasferito l'affidamento del servizio dal livello comunale a quello dell'ambito territoriale minimo. In attesa della gara d'ambito, il Comune e il gestore hanno stipulato l'accordo del 23 maggio 2014, con cui è stata disciplinata la prosecuzione della gestione fino al subentro del nuovo concessionario. L'accordo prevedeva il pagamento di euro 500.000, oltre IVA, in più rate, a fronte dell'acquisizione della proprietà dell'impianto da parte del Comune, dell'uso della rete e della prosecuzione della gestione.

Le rate successive alla prima erano condizionate all'inserimento nel bando di gara del valore di rimborso degli impianti. L'accordo stabiliva inoltre che la somma non era dovuta ai sensi dell'art. 46-bis, comma 4, del d.l. n. 159/2007 e che il Comune non avrebbe richiesto ulteriori versamenti sulla base di tale disposizione.

Deliberazione impugnata e gara d'ambito

Nel 2018 il Comune ha adottato la deliberazione impugnata, ritenendo il gestore in prorogatio e chiedendo, dal 2013 fino all'aggiudicazione della gara, un canone non inferiore al 10% del vincolo sui ricavi di distribuzione, ai sensi dell'art. 46-bis, comma 4, del d.l. n. 159/2007, convertito dalla legge n. 222/2007.

Dall'istruttoria è emerso che la gara dell'ATEM Verona 2 - Pianure Veronesi era stata bandita nel 2016, ma i termini erano stati più volte prorogati a causa delle verifiche sui valori VIR/RAB. Nel 2023 il bando è stato revocato in autotutela per l'incertezza sui valori di rimborso, per le modifiche normative sopravvenute e per i nuovi criteri regolatori introdotti da ARERA.

Obbligo di pagamento del canone contrattuale

Il Consiglio di Stato ha ritenuto decisiva la legge n. 232 del 2016, art. 1, comma 453, che ha interpretato autenticamente l'art. 14, comma 7, del d.lgs. n. 164/2000. La norma stabilisce che il gestore uscente resta obbligato al pagamento del canone di concessione previsto dal contratto.

Secondo il Collegio, la disposizione ha natura imperativa e efficacia retroattiva. Essa chiarisce che, anche dopo la scadenza naturale o ope legis della concessione, il gestore in proroga deve continuare a corrispondere il canone previsto dalla convenzione, mentre prosegue la gestione ordinaria fino al nuovo affidamento.

Effetti dell'accordo del 2014

L'accordo del 2014 è stato qualificato come una pattuizione complessa, avente ad oggetto non soltanto il canone, ma anche l'acquisizione della proprietà dell'impianto, il suo uso e la continuazione della gestione. Il relativo importo non rappresentava quindi esclusivamente il canone concessorio.

Il Consiglio ha ritenuto che la norma di interpretazione autentica abbia inciso sull'accordo, travolgendolo in quanto stipulato in un contesto di incertezza circa la debenza del canone. Inoltre, il pagamento delle rate successive alla prima era subordinato al verificarsi della gara d'ambito, evento che non si è verificato. Poiché la gara è stata revocata, l'accordo deve considerarsi definitivamente inefficace.

In mancanza di una diversa pattuizione efficace, torna ad applicarsi il canone previsto dalla convenzione del 2006, pari a euro 90.000 annui, dalla data di cessazione della concessione, con detrazione degli importi già versati in esecuzione dell'accordo del 2014.

Applicazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 164/2000

È stata respinta la tesi secondo cui l'art. 14 del d.lgs. n. 164/2000 riguarderebbe esclusivamente le gestioni a regime. La disposizione trova applicazione anche nella fattispecie esaminata, poiché impone al gestore uscente di proseguire l'ordinaria amministrazione sino alla decorrenza del nuovo affidamento e, secondo la norma interpretativa del 2016, di pagare il canone contrattuale.

Censure eurounitarie e costituzionali

Il Collegio ha escluso la violazione dei principi di certezza del diritto, legittimo affidamento, proporzionalità, buona amministrazione, libertà economica, diritto di proprietà e libera prestazione dei servizi. È stato rilevato che la disciplina non altera il sinallagma contrattuale: il gestore conserva la possibilità di svolgere la gestione ordinaria e di percepire la tariffa, mentre il Comune ha diritto al canone originario.

Richiamando Corte costituzionale n. 239 del 2021, il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate sia la questione di legittimità costituzionale sia la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Conclusioni

Il ricorso straordinario è stato ritenuto infondato. Il parere è quindi nel senso del rigetto, con conferma della debenza del canone annuo previsto dalla convenzione del 2006, pari a euro 90.000, dalla cessazione della concessione e per il periodo di gestione in proroga, detratto quanto già corrisposto.

Come è indicizzato

MaterieDistribuzione del gasReti e impianti energeticiRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiServizi pubbliciEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneLegittimo affidamentoPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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