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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20874/2021 del 21/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico per la realizzazione di un impianto sportivo, affidato a un'ATI di imprese edili. Dopo la consegna dei lavori, il Comune ha contestato il ritardo nell'avvio e nell'esecuzione delle lavorazioni, ha attivato la procedura prevista dal regolamento sui lavori pubblici e, poi, ha deliberato la risoluzione unilaterale del contratto. Le imprese appaltatrici hanno chiesto il risarcimento dei danni per la risoluzione ritenuta illegittima; il Comune ha proposto domanda riconvenzionale e ha chiamato in causa la compagnia assicurativa che aveva rilasciato la fideiussione. La Corte d'appello ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo che il ritardo dell'appaltatore, anche alla luce della morte improvvisa del legale rappresentante della capogruppo e della conseguente sospensione di fatto dell'attività, non fosse sufficientemente rilevante per giustificare la risoluzione, richiamando i principi di buona fede e correttezza. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 119 del d.P.R. 554/1999 e degli artt. 1175 e 1375 c.c., sostenendo che per la risoluzione ex normativa speciale non fosse necessaria la gravità del ritardo, ma solo l'inerzia dell'appaltatore dopo la contestazione e l'intimazione ad adempiere; (2) violazione del principio di buona fede, per non avere la Corte territoriale valutato l'inerzia dell'ATI e il ritardo nell'avvio dei lavori; (3) omesso esame di fatti decisivi relativi alla mancata comunicazione dei nominativi e degli adempimenti preliminari necessari all'apertura del cantiere. La compagnia assicurativa ha proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo l'assenza dei presupposti per l'escussione della garanzia, in particolare per difetto di prova del danno da inadempimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale del Comune, ritenendo fondate le censure relative alla valutazione del ritardo nell'appalto pubblico. Ha affermato che la disciplina speciale dell'art. 119 del d.P.R. 554/1999, pur prevedendo una sequenza procedimentale specifica per la contestazione del ritardo e la successiva risoluzione, presuppone comunque che l'inadempimento o il ritardo siano, nel complesso, di non scarsa importanza, da apprezzarsi non solo in termini oggettivi ma anche sotto il profilo soggettivo, tenendo conto del comportamento delle parti e dell'affidabilità dell'appaltatore. Nel caso concreto la Corte d'appello si era fermata al solo dato oggettivo del ritardo, senza valutare adeguatamente l'inerzia dell'appaltatrice e la sua mancata risposta agli inviti della stazione appaltante. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato inammissibile perché investiva una questione non esaminata dalla Corte territoriale, rimasta assorbita dalla decisione favorevole alle appaltatrici. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato come parametro di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, da coordinare con la disciplina speciale dell'appalto pubblico.

  • art. 1375 c.c.

    Usato per fondare il dovere di esecuzione secondo buona fede e correttezza anche nei rapporti di appalto pubblico.

  • art. 119 d.P.R. 554/1999

    La procedura di contestazione del ritardo e di risoluzione del contratto presuppone un ritardo/inadempimento rilevante e va valutata tenendo conto dell'intera condotta dell'appaltatore; la sola inerzia dopo l'intimazione non esclude il giudizio complessivo di gravità.

  • art. 1206 c.c.

    Richiamato per affermare il dovere della stazione appaltante di cooperare all'adempimento dell'appaltatore.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Parametro di deduzione della violazione di legge nei primi due motivi di ricorso.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per denunciare l'omesso/insufficiente esame di fatti decisivi.

  • art. 30 L. 109/1994

    Citate in relazione alla polizza fideiussoria e alla distinzione tra cauzione definitiva e provvisoria.

Massime di principio

  • Nell'appalto pubblico, anche quando la normativa speciale disciplina la risoluzione per ritardo mediante una sequenza procedimentale tipizzata, il giudizio sulla legittimità della risoluzione richiede comunque che il ritardo o l'inadempimento abbiano un apprezzabile rilievo nell'economia del rapporto.
  • La valutazione della gravità dell'inadempimento non può essere limitata al solo dato temporale o oggettivo, ma deve considerare anche gli elementi soggettivi del comportamento delle parti, inclusa l'inerzia dell'appaltatore, la sua affidabilità complessiva e l'eventuale tolleranza o cooperazione della controparte.
  • Nei contratti conclusi dalla pubblica amministrazione iure privatorum, la stazione appaltante non esercita un potere discrezionale amministrativo, ma si comporta come un qualsiasi committente privato, restando soggetta ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto.
  • Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile quando ripropone questioni non esaminate dal giudice di merito perché assorbite; tali questioni restano deducibili davanti al giudice di rinvio in caso di cassazione della sentenza.
  • Ai fini della risoluzione per inadempimento, la verifica della non scarsa importanza dell'inadempimento va compiuta in modo globale e comparativo, tenendo conto del pregiudizio effettivo, della durata del ritardo, delle cause che lo hanno determinato e della condotta successiva delle parti.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiContrattiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contratto

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