Cassazione Civile, Ordinanza n. 29443/2021 del 21/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Basilicata che aveva confermato il rigetto del suo ricorso contro un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, con recupero a tassazione di maggiori imposte IRPEF, IVA e IRAP e sanzioni. L'accertamento traeva origine da verifiche svolte nei confronti di un fornitore del contribuente, indagato per false fatturazioni, da cui era emerso che le fatture emesse in favore del contribuente riguardavano operazioni oggettivamente inesistenti. Il ricorrente ha dedotto sei motivi: 1) nullità della sentenza di primo grado per motivazione meramente per relationem ad altra decisione non conosciuta; 2) violazione del contraddittorio endoprocedimentale; 3) violazione delle regole sull'onere della prova e sulle presunzioni; 4) omessa pronuncia su specifiche questioni relative ai pvc; 5) e 6) erronea esclusione dell'applicabilità dell'art. 8, comma 2, d.l. n. 16/2012, in tema di esclusione dal reddito dei componenti positivi afferenti a costi non effettivi.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla pretesa motivazione per relationem, osservando che la CTR aveva escluso che la sentenza di primo grado si fosse limitata a un rinvio acritico a un'altra decisione ed aveva comunque esaminato la vicenda nel merito. Ha poi ritenuto infondato il motivo sul contraddittorio endoprocedimentale, chiarendo che per gli accertamenti come quello in esame non esiste un obbligo generale di previa instaurazione del contraddittorio, salvo ipotesi specifiche non ricorrenti; ha inoltre precisato che il contribuente non aveva comunque allegato in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili perché diretti a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, mentre la CTR aveva fondato il proprio convincimento su elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, in particolare sulla carenza di disponibilità del materiale in capo al fornitore e sulla mancanza di riscontri della consegna della merce. Infine, i motivi quinto e sesto sono stati rigettati perché la disciplina dell'art. 8, comma 2, d.l. n. 16/2012 richiede che il contribuente provi il rapporto tra costi inesistenti e ricavi che si vorrebbero scomputare, prova non fornita nel caso concreto, oltre al fatto che il ricorrente aveva sempre insistito sull'effettività delle operazioni. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992
richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria, rispetto alla dedotta nullità per motivazione per relationem
art. 111 Cost.
richiamato a fondamento dell'obbligo di motivazione della decisione
art. 360 c.p.c.
norma sul ricorso per cassazione, evocata per i vari vizi dedotti
art. 37-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
invocato dal ricorrente nel motivo sul contraddittorio endoprocedimentale
art. 1 L. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato dal ricorrente nel motivo sul contraddittorio endoprocedimentale
art. 12 L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dalla CTR e dalla Corte come disciplina del termine dilatorio dopo il pvc, ma non come obbligo generale di contraddittorio per ogni accertamento
art. 2697 c.c.
richiamato per ribadire che la violazione si ha solo quando il giudice attribuisca l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando valuti diversamente le prove
art. 2729 c.c.
richiamato in tema di presunzioni semplici e loro valutazione
art. 112 c.p.c.
richiamato per il motivo di omessa pronuncia/mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato nel motivo concernente la motivazione della decisione e l'applicabilità della disciplina fiscale sul concorso dei ricavi
art. 8, comma 2, d.l. 2 marzo 2012, n. 16
la Corte ribadisce che i componenti positivi direttamente afferenti a costi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati non concorrono al reddito solo se il contribuente prova il rapporto tra costi e ricavi e la fittizietà dei ricavi che intende scomputare
L. 26 aprile 2012, n. 44
norma di conversione dell'art. 8, comma 2, d.l. n. 16/2012
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- La deduzione di nullità per motivazione per relationem non è fondata quando la sentenza di merito, pur sintetica, non si limiti a recepire acriticamente un'altra decisione ma dia conto del percorso logico seguito e affronti, almeno succintamente, le questioni devolute.
- In materia tributaria non esiste un obbligo generale e assoluto di previo contraddittorio endoprocedimentale per tutti gli accertamenti; tale obbligo opera solo nei casi previsti dalla legge o, per i tributi armonizzati, secondo i limiti elaborati dalla giurisprudenza, con onere del contribuente di indicare le difese concrete che avrebbe potuto svolgere.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando, invece, valuti le risultanze istruttorie e attribuisca maggiore attendibilità ad alcuni elementi piuttosto che ad altri.
- Le censure che mirano a contestare la ricostruzione fattuale del giudice di merito, sollecitando una nuova valutazione delle prove in cassazione, sono inammissibili.
- In presenza di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può fondare l'accertamento su presunzioni gravi, precise e concordanti, come l'assenza di disponibilità del materiale in capo al fornitore e la mancanza di riscontri sulla consegna della merce.
- L'applicazione della disciplina che esclude dal reddito i componenti positivi afferenti a costi inesistenti richiede che il contribuente provi il collegamento tra costi e ricavi da scomputare e la fittizietà dei ricavi stessi; in difetto di tale prova, la pretesa non può essere accolta.
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