Cassazione Penale, Ordinanza n. 34907/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità penale e il trattamento sanzionatorio. Con il primo motivo ha contestato la correttezza della motivazione posta a base della declaratoria di responsabilità; la Corte di cassazione ha rilevato che tale censura non era stata previamente dedotta in appello e, quindi, non poteva essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 132 e 133 c.p., lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la mancata esclusione della recidiva; ha inoltre censurato il giudizio sulla pena. La Corte ha ritenuto il motivo reiterativo di doglianze già respinte in appello e comunque manifestamente infondato, osservando che il diniego delle attenuanti generiche era stato giustificato in base a elementi negativi concreti, mentre la recidiva era stata valutata in concreto alla luce dei precedenti penali e della persistente inclinazione a delinquere.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non deducibile in cassazione la censura sulla motivazione della responsabilità perché non proposta specificamente in appello; ha giudicato manifestamente infondati i motivi relativi ad attenuanti generiche, recidiva e dosimetria della pena, reputando la motivazione della Corte territoriale congrua e conforme ai criteri legali. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 3, c.p.p.
a pena di inammissibilità
La censura in cassazione deve essere stata specificamente dedotta come motivo di appello; altrimenti è inammissibile.
art. 132 c.p.
È richiamato quale parametro della motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulla determinazione della pena.
art. 133 c.p.
È richiamato per la valutazione in concreto della gravità del fatto, della personalità del reo e della recidiva ai fini della pena e delle attenuanti generiche.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono proponibili censure che non risultino previamente dedotte con specifico motivo di appello, quando la legge richieda tale preclusione a pena di inammissibilità.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sulla sola assenza di elementi positivi a favore dell'imputato, purché la motivazione dia conto di elementi negativi concreti e pertinenti.
- La recidiva può essere valorizzata solo all'esito di una valutazione in concreto del rapporto tra i precedenti e il fatto per cui si procede, verificando se la pregressa condotta sia indice di persistente inclinazione a delinquere.
- Il giudizio di determinazione della pena non è sindacabile in cassazione quando risulti sorretto da motivazione congrua, logica e conforme ai criteri legali degli artt. 132 e 133 c.p.
- La reiterazione in cassazione di questioni già devolute e respinte in appello non può di per sé superare la soglia dell'inammissibilità se le doglianze non si confrontano con la motivazione della decisione impugnata.
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