Sentenza del 31/03/2015 n. 1367 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Società in accomandita - socio accomandante - obbligazioni tributarie della società - pendenza del rapporto sociale - responsabilità - esclusione - estinzione della società - responsabilità - limitazione alla quota liquidata - prova della percezione - onere dell'amministrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la responsabilità personale del socio accomandante per le obbligazioni tributarie della società. Durante la pendenza del rapporto sociale, il socio accomandante risponde nei confronti della società esclusivamente per il conferimento promesso, senza rispondere con il proprio patrimonio verso i terzi per i debiti sociali, inclusi quelli tributari. Dopo l'estinzione della società, può invece essere chiamato a rispondere dei debiti sociali, ma soltanto entro il limite delle somme effettivamente riscosse in sede di liquidazione.
La decisione
La responsabilità personale del socio accomandante per i debiti tributari della società è esclusa durante la vita della società. Dopo l'estinzione, l'eventuale responsabilità è limitata a quanto il socio abbia concretamente percepito in sede di liquidazione. Spetta all'Amministrazione finanziaria provare che il socio abbia ricevuto somme o beni dalla liquidazione e il relativo ammontare; in mancanza di tale prova, non può essere riconosciuta una responsabilità personale.
Norme richiamate
Art. 2313 del codice civile
Il socio accomandante risponde per le obbligazioni sociali limitatamente alla quota conferita.
La norma è interpretata nel senso che, durante la pendenza del rapporto sociale, il socio accomandante non risponde verso i terzi con il proprio patrimonio personale per le obbligazioni sociali, comprese quelle tributarie; la sua obbligazione riguarda il conferimento dovuto alla società.
Massime di principio
- Il socio accomandante di una società in accomandita semplice beneficia, durante la vita della società, di una responsabilità patrimoniale limitata e non è direttamente responsabile verso i creditori sociali per i debiti della società.
- La responsabilità limitata non esclude ogni possibile responsabilità dopo l'estinzione della società: il socio può essere chiamato a rispondere entro il limite di quanto effettivamente ricevuto in liquidazione.
- L'Amministrazione finanziaria deve dimostrare sia che il socio abbia percepito somme o beni dalla liquidazione sia l'entità di quanto percepito; non è sufficiente presumere la percezione sulla base della sola qualità di socio.
- In situazioni analoghe, occorre distinguere tra la responsabilità del socio durante l'esistenza della società e quella successiva all'estinzione, verificando sempre la concreta distribuzione dell'attivo liquidato.
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