Cassazione Penale, Sentenza n. 39373/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Tre motivi: (1) dedotta violazione di legge e vizio di motivazione per mancata riqualificazione del furto come tentato: il ricorrente sostiene che il monitoraggio da parte della Polizia ferroviaria avrebbe impedito l'impossessamento del monopattino e quindi la consumazione del furto, evocando il principio delle Sezioni Unite Prevete; (2) dedotta violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego del proscioglimento ex art. 131-bis c.p. relativo al porto del coltello a serramanico (art. 4 L. 110/1975) e omessa valutazione della circostanza attenuante prevista dal terzo comma dell'art. 4 cit.; (3) omessa o insufficiente motivazione sul calcolo della pena dopo l'estinzione di uno dei reati: la Corte d'appello avrebbe indicato solo la pena rideterminata, senza specificare la pena base e gli aumenti per la contravvenzione e per la continuazione esterna con reato già irrevocabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Sul primo motivo ha affermato che l'osservazione da parte di forze dell'ordine non allertate e non delegate dalla persona offesa non impedisce di per sé l'impossessamento e dunque la consumazione del furto: il criterio decisivo è il conseguimento, anche momentaneo, della piena, autonoma ed effettiva disponibilità della cosa sottratta (distinzione tra sottrazione e impossessamento; Prevete va intesa limitatamente ai casi in cui il controllo della persona offesa o di suoi delegati impedisca l'impossessamento). Sul secondo motivo ha ritenuto legittimo il diniego del proscioglimento ex art. 131-bis, correlandolo al pericolo concreto derivante dal porto del coltello in luogo affollato e durante la commissione del furto; ha inoltre osservato che la doglianza sull'attenuante di cui al terzo comma dell'art. 4 L. 110/1975 era aspecifica e, perciò, inammissibile (art. 581 c.p.p. e giurisprudenza), sicché l'omissione motivazionale non incide sulla decisione. Sul terzo motivo ha rilevato che il calcolo della pena risultava chiaro alla luce della sentenza di primo grado da cui la Corte d'appello ha semplicemente escluso la pena relativa al reato estinto; ha inoltre evidenziato un errore della Corte d'appello nel non considerare l'aumento per la continuazione esterna, errore che però ha prodotto un risultato più favorevole all'imputato, sul quale questi non ha interesse a dolersi. Conseguentemente, il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen. (furto)
La distinzione decisiva è tra 'sottrazione' (apprensione della res) e 'impossessamento' (conseguimento della piena, autonoma ed effettiva disponibilità della res); il furto si consuma con l'impossessamento anche se breve e indipendentemente dallo spostamento spaziale della cosa
Sez. U., Prevete (17/07/2014)
«In caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatiche... impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo»
La sentenza va intesa restrittivamente: si applica soprattutto ai casi (es. supermercato) in cui la persona offesa o suoi delegati esercitino vigilanza dopo la sottrazione e prima dell'impossessamento; non si estende automaticamente ai casi in cui le forze dell'ordine osservino l'azione senza essere state allertate o delegate dalla vittima
Art. 131-bis cod. pen. (proscioglimento per particolare tenuità del fatto)
Il diniego del proscioglimento può essere giustificato quando dalla condotta sussista un pericolo concreto (qui il porto di un coltello in luogo affollato durante la commissione del furto), sicché l'astrattezza del pericolo non è automaticamente sufficiente a ottenere il beneficio
Art. 4, legge 110/1975 (porto di arma da taglio) e terzo comma
La Corte ha valorizzato le caratteristiche e la potenziale offensività dell'arma come motivo per non riconoscere il proscioglimento o l'attenuante; l'eventuale riconoscimento della circostanza attenuante richiede che la doglianza di parte sia specifica
Art. 581, comma 1-bis cod. proc. pen. (specificità dell'impugnazione di merito)
Il vizio di aspecificità dell'impugnazione di merito determina l'inammissibilità della doglianza; tale inammissibilità può essere rilevata in ogni stato e grado, anche dalla Cassazione, e giustifica la mancata valutazione di talune questioni di merito
Giurisprudenza successiva (Sez. 5: Ibo, Pengue, Toncic, Bernardoni, Esposito, ecc.)
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito i limiti di Prevete: ove impossessamento e sottrazione risultino contestuali e la signoria venga recisa immediatamente, l'osservazione 'passiva' da parte di forze dell'ordine non impedisce la consumazione del furto; Prevete trova piena applicazione in casi caratterizzati da vigilanza prolungata della persona offesa o di suoi delegati
Massime di principio
- Per distinguere tentativo da consumazione nel furto bisogna accertare se l'agente abbia raggiunto la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della cosa: se sì, il furto è consumato anche se l'agente viene bloccato subito dopo
- L'osservazione da parte di forze dell'ordine non delegati dalla vittima non è di per sé elemento che impedisca l'impossessamento; il principio Prevete va applicato restrittivamente ai casi di vigilanza continuativa esercitata dalla persona offesa o da suoi delegati (es. supermercati)
- La concessione del proscioglimento ex art. 131-bis può essere negata se dalla condotta emergono elementi di pericolo concreto (ad es. porto di arma in luogo affollato); il giudice deve motivare sul rischio effettivo collegato alla condotta
- Le impugnazioni di merito devono essere specifiche (art. 581 c.p.p.): mancanza di specificità può rendere inammissibile la doglianza e la relativa omissione motivazionale non sempre è rettificabile in sede di legittimità
- Sul calcolo della pena il giudice di appello deve rendere comprensibile la modificazione rispetto al giudice di primo grado (es. sottrazione della pena per reato estinto, considerazione degli aumenti per continuazione); errori che producono un risultato più favorevole all'imputato difficilmente saranno motivo di gravame
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39167/2025 del 04/12/2025
- Sentenza penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39380/2025 del 04/12/2025
- Sentenza penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39381/2025 del 04/12/2025
- Sentenza penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39147/2025 del 04/12/2025
- Sentenza penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39148/2025 del 04/12/2025
- Sentenza penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39149/2025 del 04/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →