Cassazione Penale, Sentenza n. 37475/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il G.U.P. di Velletri ha sollevato conflitto positivo di competenza contro il Tribunale di Lanciano relativamente ai reati di cui all'art. 10‑quater, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (capi 8 e 9 a carico di Carmine Castiello e capo 21 a carico di Anna D'Ortona). Velletri sosteneva la propria competenza per il luogo di accertamento del reato e per la connessione con un reato più grave commesso in Anzio; tuttavia risultava aperto a Lanciano un dibattimento in primo grado per gli stessi fatti e le stesse persone
La decisione
La Corte ha dichiarato sussistente il conflitto e ha attribuito la competenza al Tribunale di Lanciano. La decisione si è fondata sul principio giurisprudenziale secondo cui, in caso di litispendenza tra uffici di sedi giudiziarie diverse per lo stesso fatto, la competenza spetta al giudice che procede nella fase processuale più avanzata (perpetuatio iurisdictionis e superamento dello "sbarramento" dell'udienza preliminare previsto dall'art. 21, comma 2, c.p.p.). Pertanto la domanda di competenza formulata dal G.U.P. di Velletri è stata rigettata e la causa resta a Lanciano
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 10‑quater, comma 2
Norma sostanziale dei reati contestati; la Corte non ha negato l'attinenza materiale degli addebiti ma ha ritenuto prevalente il criterio processuale della fase più avanzata per determinare la competenza territoriale
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 3
Riferita come norma che identifica il reato 'più grave' con cui erano connessi i reati contestati; la connessione non ha prevalso sul criterio della fase processuale più avanzata
cod. proc. pen. - art. 21, comma 2
"l'incompetenza per territorio è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1. Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione di incompetenza respinta nell'udienza preliminare"
La Corte ha sottolineato che l'art. 21, comma 2, configura uno sbarramento temporale: una volta superata l'udienza preliminare (o il relativo termine), la competenza per territorio si consolida in capo al giudice che procede e non può più essere rilevata neanche d'ufficio (perpetuatio iurisdictionis)
cod. proc. pen. - art. 28, primo comma, lett. b)
"due o più giudici ordinati contemporaneamente prendono....cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona"
L'art. 28 è richiamato a fondamento dell'istituto del conflitto positivo: la duplicazione della cognizione dello stesso fatto da parte di giudici di sedi diverse legittima la sollevazione del conflitto, risolvibile applicando le regole sui conflitti
cod. proc. pen. - artt. 8 e ss.
Norme sostanziali di competenza per materia e territorio: la Corte osserva che la soluzione del conflitto deve comunque rispettare le disposizioni del codice che regolano la competenza, ma in presenza di litispendenza tra sedi diverse assume rilievo la fase processuale più avanzata
Richiamato come criterio di preclusione processuale in ipotesi di duplicazione del processo all'interno della stessa sede giudiziaria; le Sezioni Unite richiamate distinguono i rimedi: conflitti per sedi diverse (art. 28 e ss.) e preclusione/processuale per duplicazioni interne (art. 649)
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 18
Norma speciale sulle competenze nei reati tributari; citata in quanto parte del quadro normativo speciale che deve essere considerato insieme alle regole ordinarie di competenza
principio della "perpetuatio iurisdictionis" (giurisprudenziale)
Principio giurisprudenziale secondo cui la competenza del giudice che ha proceduto e ha superato lo sbarramento dell'udienza preliminare si consolida e non può più essere rimessa in discussione per fatti sopravvenuti
Massime di principio
- Se due giudici di sedi diverse hanno cognizione degli stessi fatti per lo stesso imputato, la controversia si risolve con il meccanismo del conflitto di competenza (art. 28 c.p.p.)
- Quando sussiste litispendenza tra sedi diverse, la giurisprudenza recente tende ad attribuire la competenza al giudice che procede nella fase processuale più avanzata (criterio della progressione/perpetuatio iurisdictionis)
- L'incompetenza per territorio va eccepita prima della conclusione dell'udienza preliminare (art. 21, comma 2 c.p.p.); se non è rilevata nei termini si verifica la consolidazione della competenza del giudice che procede
- La connessione tra reati o il luogo di accertamento non prevalgono automaticamente sul criterio processuale della fase avanzata quando l'altro procedimento è già in dibattimento
- In casi di duplicazione del processo nella stessa sede giudiziaria è spesso applicabile la preclusione processuale (art. 649 c.p.p.); per sedi diverse si attiva il conflitto di competenza
- Per preservare la possibilità di ottenere il trasferimento della causa, le eccezioni di incompetenza devono essere tempestive; una volta superato lo sbarramento procedurale, le possibilità di ottenere il trasferimento sono molto limitate salvo ipotesi eccezionali (es. annullamento)
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