Cassazione Penale, Sentenza n. 08213/2026 del 02/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Morelli ha impugnato la sentenza per tre motivi: 1) censura della qualificazione del fatto di cui al capo A come tentato furto anziché tentata truffa e contestazione del suo concorso nel fatto ritenuto compiuto da Di Rocco; 2) contestazione dell'esclusione del cosiddetto falso grossolano rispetto alla contraffazione della targa (capo B); 3) contestazione dell'assenza di giustificazione circa il porto degli strumenti rinvenuti (cacciavite e forbici) relativi al capo C. Di Rocco ha proposto un unico motivo, contestando la qualificazione giuridica della condotta sub A e negando la propria partecipazione al delitto di falsificazione della targa, sostenendo che la responsabilità esclusiva fosse di Morelli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per genericità estrinseca, ritenendo che i motivi riproponessero pedissequamente le doglianze già sollevate in appello senza affrontare le ragioni espresse dalla Corte territoriale, in violazione dell'art. 581 cod. proc. pen. (e del comma 1 bis introdotto dal d.lgs. n.150/2022). Di conseguenza sono rimaste ferme le statuizioni della Corte di appello: confermate le condanne dei due imputati per il tentato furto in abitazione (capo A) e per la falsificazione della targa mediante nastro adesivo (capo B); la Corte di appello aveva inoltre assolto Di Rocco dalle contravvenzioni di cui al capo C per non aver commesso il fatto, mentre aveva confermato la condanna di Morelli per quelle stesse contravvenzioni. La Cassazione ha altresì accolto la valutazione del merito che ha escluso il carattere di falso grossolano della contraffazione della targa, ha ritenuto provato il concorso, almeno morale, di Di Rocco nella falsificazione per via dell'azione comune programmata, e ha respinto i rilievi generici di merito. Per l'inammissibilità dei ricorsi la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen.
art. 581, comma 1 lett. d), cod. proc. pen.; comma 1 bis introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022
La Corte ha applicato la regola dell'ammissibilita' del ricorso per cassazione richiedendo l'enunciazione specifica dei motivi con indicazione puntuale delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto; l'inammissibilita' per genericita estrinseca opera quando il ricorso non si confronta esplicitamente con le ragioni esposte nel provvedimento impugnato
artt. 477-482 cod. pen.
artt. 477-482 cod. pen. (norme sul falso)
Le disposizioni penalistiche sul falso sono state richiamate per inquadrare la contraffazione della targa; la Corte di merito ha ritenuto integrato il reato di falso, escludendo pero' il carattere di falso grossolano alla luce delle modalita' idonee a ingannare
art. 707 cod. pen.
Richiamato in relazione alle contravvenzioni contestate nel capo C; la Corte di merito ha fornito motivata risposta di fatto che la Cassazione ha ritenuto non adeguatamente confutata in cassazione
legge n. 110 del 1975
art. 4 legge n. 110 del 1975
La norma e' stata richiamata in relazione alle contravvenzioni (capo C) per questioni connesse al porto o al possesso degli strumenti; la Corte di appello ha assolto Di Rocco per non aver commesso il fatto e ha invece confermato la responsabilita' di Morelli
Massime di principio
- I ricorsi per cassazione devono indicare in modo puntuale e specifico i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato; la mera riproposizione delle doglianze di merito senza confronto testuale con le motivazioni rese la declaratoria di inammissibilita'
- La distinzione tra tentata truffa e tentato furto si valuta sulla base della fase risolutiva del processo causale: se l'autore, con attivita' preparatorie, mira all'usurpazione unilaterale del bene intervenendo tra l'atto dispositivo della vittima e il risultato dell'impossessamento, prevale la qualificazione come furto (anche se sono stati usati mezzi fraudolenti)
- Piccole alterazioni di una targa che siano idonee a ingannare la normale rilevazione possono integrare il reato di falsificazione della targa e non essere considerate automaticamente falso grossolano; la valutazione e' fattuale e richiede esame delle modalita' e dell'attitudine ingannatoria
- La responsabilita' per la contraffazione o l'alterazione di un mezzo puo' ricadere anche su chi ha concorso moralmente nell'azione, quando vi sia una programmazione comune e ruoli predeterminati, anche se l'alterazione materiale e' stata posta in essere dall'altro
- Quando si impugna in cassazione una decisione di merito e si intendono contestare questioni di fatto o di prova, e' necessario argomentare specificamente come e perche' le risultanze probatorie o le valutazioni logiche della motivazione siano erronee; rilievi generici o mera riformulazione dei fatti non sono sufficienti
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