Sentenza del 27/07/2016 n. 15562 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso riguardava l'annullamento degli avvisi di accertamento emessi a seguito della rettifica del reddito d'impresa della società, fondata anche sugli esiti di una verifica fiscale svolta presso la ditta fornitrice "C.C. s.n.c. dei fratelli C.". I ricorrenti sostenevano che l'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 consentisse di utilizzare i verbali relativi a verifiche eseguite nei confronti di altri contribuenti e contestavano la rilevanza attribuita dalla C.T.R. alla mancata allegazione del processo verbale di constatazione richiamato nell'avviso. Deducevano inoltre un vizio di motivazione e affermavano che gli elementi essenziali del verbale erano stati comunque riportati nel verbale relativo alla società accertata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, perché, dopo l'operatività delle Agenzie fiscali, il Ministero non aveva più legittimazione processuale nei giudizi tributari di competenza dell'Agenzia delle Entrate. Il ricorso dell'Agenzia delle Entrate è stato rigettato. Il primo motivo era insufficiente perché non contestava una delle autonome ragioni poste a fondamento della decisione d'appello, ossia la mancata allegazione del verbale richiamato nell'avviso. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, poiché l'Agenzia non aveva indicato né trascritto con precisione gli atti dai quali sarebbe risultato che il contenuto essenziale del verbale era stato riportato nell'avviso o in altro verbale. La sentenza favorevole alla società e ai soci è quindi rimasta ferma. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, poiché i resistenti non si erano costituiti in cassazione.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. c)
La rettifica del reddito d'impresa può fondarsi anche sulle incongruenze emergenti "dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti".
La norma consente, in astratto, di utilizzare elementi derivanti da verifiche effettuate presso terzi. Tuttavia, tali elementi devono essere concretamente idonei a sostenere l'accertamento nei confronti del contribuente e devono essere adeguatamente documentati e contestabili.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
L'avviso di accertamento deve indicare e rendere conoscibili gli atti richiamati nella motivazione, normalmente mediante allegazione o riproduzione del loro contenuto essenziale. La mancata allegazione di un atto decisivo può determinare l'illegittimità dell'avviso quando il contribuente non sia posto in condizione di comprenderne e contestarne il contenuto.
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, comma 1
Con il trasferimento alle Agenzie fiscali dei rapporti giuridici, dei poteri e delle competenze tributarie, l'Agenzia competente subentra nei rapporti processuali già facenti capo al Ministero.
D.M. 28 dicembre 2000, art. 1
Dal 1° gennaio 2001 è divenuta operativa la riorganizzazione delle Agenzie fiscali; da tale data, nei giudizi tributari di loro competenza, la legittimazione processuale spetta all'Agenzia e non più al Ministero.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Il motivo di ricorso per cassazione relativo alla violazione o falsa applicazione di legge deve colpire adeguatamente le ragioni giuridiche della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Un accertamento tributario può utilizzare dati e risultanze provenienti da verifiche svolte presso terzi, ma tali elementi devono essere valutati dall'ufficio e collegati in modo concreto alla posizione del contribuente accertato.
- Se la sentenza impugnata si fonda su più ragioni autonome, il ricorso deve contestarle tutte: la mancata censura anche di una sola ratio decidendi sufficiente comporta l'inutilità o l'inammissibilità del ricorso.
- Quando un avviso richiama un atto non allegato, l'amministrazione deve dimostrare che il contenuto essenziale dell'atto è stato riprodotto nell'avviso o comunque reso pienamente conoscibile al contribuente.
- Nel giudizio di cassazione non è sufficiente affermare genericamente che un documento contiene determinati elementi: occorre indicare con precisione l'atto, trascriverne le parti rilevanti e specificare dove si trova nel fascicolo.
- Il giudice di legittimità non può svolgere autonome ricerche negli atti del processo di merito per colmare le lacune del ricorso; l'onere di autosufficienza grava sulla parte ricorrente.
- Nei giudizi tributari instaurati dopo l'operatività delle Agenzie fiscali, il ricorso proposto soltanto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze è normalmente inammissibile per difetto di legittimazione.
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