Cassazione Penale, Sentenza n. 21465/2023 del 19/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
LA CAVA, legale rappresentante della società LG NEVBET s.r.l., era stato condannato per il reato previsto dall'art. 4, commi 1 e 4-bis, della L. n. 401/1989 in relazione all'art. 88 T.U.L.P.S. per avere allestito un centro di raccolta scommesse collegato a un bookmaker estero privo di concessione. In cassazione il ricorrente deduceva: (i) mancata prova dell'effettivo svolgimento di attività di intermediazione nelle scommesse (mancata risposta alla censura di primo grado); (ii) omessa motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale e alla quantificazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha ritenuto manifestamente infondato. Ha confermato la valutazione della corte territoriale secondo cui le risultanze (palinsesti, tagliandi di scommesse, postazioni informatiche e struttura dedicata) dimostravano l'attività di raccolta/intermediazione per il bookmaker austriaco privo di concessione. Quanto alla sospensione condizionale, la Corte ha ritenuto ostativa una successiva condanna per furto riportata dal ricorrente, motivo per cui la mancata concessione del beneficio non rilevava come vizio annullabile. Per questi motivi e per la manifesta infondatezza delle restanti doglianze, il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Non è stata disposta la condanna alla Cassa delle Ammende in ragione dell'omessa pronuncia sul motivo relativo alla sospensione condizionale.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (art. 4)
testo richiamato nel provvedimento e nella giurisprudenza citata
Integra il reato la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di soggetto che svolge attività di intermediazione per conto di allibratore straniero senza il rilascio della licenza di cui all'art. 88 T.U.L.P.S., salvo che l'operatore estero dimostri di essere stato illegittimamente escluso dalle gare per ottenere concessioni
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (art. 88 - T.U.L.P.S.)
richiamato in relazione alla necessità di licenza per la raccolta di scommesse
Occorre la preventiva licenza/abilitazione prevista dall'art. 88 per lo svolgimento lecito di raccolta scommesse sul territorio; l'assenza della licenza collegata a un collegamento con allibratore estero privo di concessione integra profili di illiceità penalmente rilevanti
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 3, n. 7129/2020 - Ranucci)
citata testualmente nel provvedimento come principio consolidato
La corte ha precisato che costituisce reato la raccolta di scommesse per conto di allibratore estero privo di licenza, ove non sia provato che l'operatore estero sia privo di concessione per essere stato illegittimamente escluso
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 6, n. 1647/2019 - Antonelli)
richiamata nel provvedimento
Una successiva condanna riportata dopo la concessione di un precedente beneficio può costituire motivo ostativo alla concessione di una nuova sospensione condizionale della pena
Principio in tema di ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 27202/2012 - Tannoia)
ricordato nel provvedimento
Non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato
Massime di principio
- La raccolta di scommesse per conto di un allibratore estero privo di concessione integra illecito penale quando vi siano elementi che dimostrino attività di intermediazione (palinsesti, tagliandi, postazioni dedicate, struttura finalizzata alla raccolta).
- La mera messa a disposizione di attrezzature non esclude responsabilità se la struttura è organizzata e dedicata esclusivamente alla raccolta delle scommesse e appare finalizzata a sollecitare la stipula di contratti con il bookmaker estero.
- La mancanza di motivazione sulla concessione della sospensione condizionale può essere rilevante, ma la sua negazione è legittima ove sussistano cause ostative (es. successiva condanna penale intervenuta).
- In Cassazione non produce annullamento il mancato esame di motivi manifestamente infondati; la valutazione di merito sulle prove del fatto è rimessa alle corti territoriali salvo nullità o violazioni di legge evidenti.
- La quantificazione della pena al minimo edittale segnala una valutazione attenuante della responsabilità, ma non pregiudica l'esito condannatorio se le prove sono ritenute sufficienti.
- Il ricorso per cassazione che non supera i requisiti di ammissibilità e/o risulta manifestamente infondato comporta la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali.
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