Cassazione Penale, Ordinanza n. 05206/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale che aveva rigettato l'incidente di esecuzione proposto per ottenere la revoca dell'ordine di demolizione di un'opera edilizia abusiva. In cassazione ha dedotto, in sintesi, di non essere titolare del bene, poiché l'immobile non le era mai pervenuto iure ereditario; nella memoria difensiva ha ribadito di non avere mai accettato l'eredità del padre e che il manufatto abusivo era già stato acquisito gratuitamente al patrimonio comunale, con conseguente trasferimento della proprietà al Comune. La Corte, pur rilevando che il giudice di merito aveva trascurato tale profilo, ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di interesse e di legittimazione attiva: una volta intervenuta l'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale, la condannata può chiedere la revoca dell'ordine di demolizione solo per eseguirlo spontaneamente a propria cura e spese, mentre non ha titolo per domandare altro; nel caso concreto, inoltre, non era stata allegata alcuna volontà di procedere alla demolizione spontanea.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che, dopo l'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio del Comune, la ricorrente era ormai terza estranea alle vicende giuridiche dell'immobile e non aveva interesse né legittimazione a chiedere la revoca dell'ordine di demolizione se non ai fini dell'adempimento spontaneo. Poiché tale prospettiva non era stata dedotta, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. È stata inoltre disposta la condanna al pagamento delle spese processuali, ma non al versamento della somma alla Cassa delle ammende, in ragione della natura non ascrivibile a colpa della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
ordine di demolizione dell'opera edilizia abusiva
È considerato provvedimento eseguibile anche dopo l'acquisizione del bene al patrimonio comunale; il condannato conserva interesse a chiedere la revoca solo per provvedere spontaneamente alla demolizione a proprie spese.
art. 616 c.p.p.
Il ricorso inammissibile comporta la condanna alle spese processuali; la somma alla Cassa delle ammende può essere esclusa quando la causa di inammissibilità non sia riconducibile a colpa del ricorrente.
art. 31 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
L'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio del Comune rende l'esito sanzionatorio amministrativo-obbligatorio sostanzialmente vincolato alla demolizione.
sentenza Corte costituzionale n. 186/2000
Richiamata per escludere la condanna alla Cassa delle ammende quando l'inammissibilità non dipende da colpa del ricorrente.
Massime di principio
- In materia di reati edilizi, dopo l'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune, la persona condannata non ha più un interesse autonomo a ottenere la revoca dell'ordine di demolizione, salvo che intenda spontaneamente eseguirlo a proprie spese.
- L'ordine di demolizione può essere revocato o non eseguito soltanto se risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi o giurisdizionali dell'autorità competente che abbiano attribuito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano disposto la sanatoria.
- L'assenza di allegazione della volontà di procedere alla demolizione spontanea determina difetto di interesse e di legittimazione attiva all'impugnazione da parte di chi sia ormai estraneo alle vicende del bene.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le spese processuali; la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende non si applica quando l'inammissibilità non sia imputabile a colpa del ricorrente.
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