Sentenza n. 1737/2026 - Palermo, Sezione 4
per l’ottemperanza alla sentenza n. 163/2023 del 14.03.2023, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il bonus Carta del Docente per tre anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondere il bonus Carta del Docente, pari a euro 500,00 annui, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2021/2022. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e ha chiesto la nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito eccependo che il titolo esecutivo non comprendeva gli interessi legali. In camera di consiglio la ricorrente ha rinunciato alla domanda relativa agli interessi. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l'esecuzione coattiva nei confronti della pubblica amministrazione.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia parziale alla domanda relativa agli interessi legali e, per il resto, ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza, poiché il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato notificato all'Amministrazione il 5 aprile 2023 e il ricorso era stato notificato il 13 ottobre 2025, dunque dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme riconosciute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha inoltre nominato un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, affinché provveda, previa istanza della ricorrente, entro ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. Il commissario opera senza ulteriore compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina l'azione di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 1 l. n. 107/2015
È richiamato quale base normativa del bonus Carta del Docente riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione; il TAR ha verificato che tale termine fosse decorso.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
È richiamato, in applicazione analogica, per escludere un ulteriore compenso al commissario ad acta in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale da eseguire è passato in giudicato, l'Amministrazione non vi ha dato esecuzione e sono stati rispettati gli adempimenti preliminari previsti per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
- Prima di proporre l'azione esecutiva nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996; il suo decorso costituisce una condizione di proponibilità verificabile dal giudice dell'ottemperanza.
- Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire, su istanza della parte, dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'Amministrazione.
- Quando il giudicato condanna la pubblica amministrazione al pagamento di somme determinate, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare il pagamento nei limiti risultanti dal titolo esecutivo, senza estendere l'esecuzione a somme non riconosciute dal giudicato.
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