Cassazione Penale, Sentenza n. 1652/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bologna per due motivi principali: (1) nullità della notificazione del decreto di citazione in appello per averla effettuata presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., nonostante l'imputata avesse dichiarato domicilio presso la propria residenza; la nullità sarebbe stata tempestivamente eccepita con memoria depositata prima della trattazione cartolare; (2) vizio di diritto rispetto alla sussistenza del reato di cui all'art. 340 c.p., contestando che un ritardo stimato in 31 minuti possa costituire un'apprezzabile alterazione del servizio pubblico e deducendo che parte del ritardo sarebbe imputabile alla capotreno che non avrebbe contattato immediatamente la Polfer.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura manifestamente infondata: la notificazione al domicilio dichiarato era fallita perché l'indirizzo risultava "sconosciuto" (relata 25/05/2023), pertanto la notificazione al difensore del 23/06/2023 è stata effettuata correttamente ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. Sul secondo motivo ha confermato che, secondo costante giurisprudenza, anche una temporanea alterazione del servizio può integrare il reato previsto dall'art. 340 c.p. se incide in modo apprezzabile sulla funzionalità; il ritardo di 31 minuti è stato ritenuto tale. La censura sull'imputabilità del ritardo alla capotreno è stata ritenuta inammissibile in quanto questione di fatto e comunque manifestamente infondata, atteso che dalla sentenza impugnata risulta che la capotreno ha immediatamente allertato la Polfer e che all'arrivo a Fidenza sono intervenuti i Carabinieri. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila (il testo fornito si interrompe prima di specificare la destinazione della somma).
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
Norma menzionata fra i capi d'imputazione originari; dalla sentenza d'appello risulta assolta l'imputata per questo reato perché il fatto non sussiste.
art. 651 cod. pen.
Reato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione dalla Corte d'appello.
art. 341-bis cod. pen.
Riconosciuta responsabilità per aver offeso l'onore e il prestigio del capotreno in luogo pubblico mentre svolgeva l'atto del proprio ufficio (controllo titoli di viaggio).
art. 340 cod. pen.
Interpretata in senso estensivo dalla giurisprudenza citata: anche una temporanea alterazione del servizio, purché incida in modo apprezzabile sulla funzionalità del servizio pubblico, integra il reato. Nel caso concreto un ritardo di 31 minuti è stato ritenuto idoneo.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
articolo 161, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede che, se la notifica al domicilio dichiarato non è possibile, la notificazione può essere eseguita presso il difensore. Applicata dalla Corte perché la notifica al domicilio della ricorrente risultava "sconosciuta".
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla sintesi dei motivi di ricorso; disciplina le modalità di esposizione e sintesi dei motivi in cassazione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. VI, n. 1334 del 12 dicembre 2018, Rv. 274836
Richiamata come precedente che ammette che anche temporanee alterazioni del servizio che incidano in modo apprezzabile sulla funzionalità integrano la fattispecie di cui all'art. 340 c.p.
Massime di principio
- La notifica dell'atto al domicilio dichiarato risulta invalida se la relata certifica che l'indirizzo è "sconosciuto"; in tal caso la notificazione al difensore è legittima ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.
- Ai fini dell'art. 340 c.p. non è necessario che l'interruzione del servizio sia definitiva: bastano anche alterazioni temporanee che alterino in modo apprezzabile la funzionalità del servizio pubblico.
- Eccezioni processuali sulla validità della notifica devono essere tempestivamente sollevate, ma la loro fondatezza sarà verificata sulla base delle risultanze di relata e atti; la Cassazione può dichiarare manifestamente infondati motivi che non superano un controllo di mera legittimità.
- Le questioni di merito relative all'imputabilità fattuale (es. chi ha determinato il ritardo) sono prevalentemente questioni di fatto e, salvo vizi di motivazione o violazioni di diritto, difficilmente riescono in sede di legittimità.
- Per contestare efficacemente una condanna per interruzione di pubblico servizio è utile documentare in modo chiaro e cronologico la reale entità del ritardo, la sua causa esclusiva e l'assenza di incidenza apprezzabile sulla funzionalità del servizio.
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