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Sentenza

Sentenza n. 14817/2026 - Roma, Sezione 3B

Per l’ottemperanza della sentenza del Tar Lazio, sede di Roma, sez. IIIa bis, N. 22228/2025 REG.PROV.COLL. N. 13735/2025 REG.RIC. Pubblicato il 10/12/2025.

Giustizia amministrativa202605226

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che l'adozione e pubblicazione del provvedimento ministeriale, conforme agli adempimenti prescritti dalla sentenza ottemperanda, avesse fatto venir meno oggettivamente la lite e reso inutile la prosecuzione del giudizio. In ragione della peculiarità della vicenda, ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti.

TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del TAR Lazio n. 22228/2025 relativa all'esame di un'istanza di riconoscimento

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 22228/2025. Nelle more del giudizio, il Ministero ha adottato e pubblicato il provvedimento prot. DPIT n. 1189 del 15 giugno 2026, esaminando l'istanza di riconoscimento del ricorrente secondo quanto disposto dalla sentenza ottemperanda. Il ricorrente ha quindi dichiarato che l'adempimento amministrativo gli aveva attribuito il bene della vita atteso e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale viene integralmente soddisfatta e viene meno oggettivamente la lite, rendendo inutile la prosecuzione del processo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'adozione da parte dell'amministrazione del provvedimento richiesto dal giudicato e l'attribuzione del bene della vita perseguito determinano la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., quando rendono oggettivamente inutile la prosecuzione del processo.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone il sopravvenuto integrale soddisfacimento della pretesa sostanziale azionata, non il solo avvio di attività amministrative non ancora concluse.
  • La peculiarità della vicenda può giustificare la compensazione delle spese di lite anche quando l'amministrazione abbia adempiuto nelle more del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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