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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25553/2026 del 08/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda il sequestro preventivo di una patente nautica rilasciata all'indagato nell'ambito di un'indagine per corruzione e falsità documentali connesse al superamento di esami nautici presso la Motorizzazione civile. Secondo la ricostruzione richiamata dal provvedimento impugnato, vi sarebbe stato un accordo corruttivo tra pubblici ufficiali e intermediari di autoscuole, in forza del quale alcuni candidati, presentatisi come privatisti, avrebbero ottenuto il superamento fraudolento dell'esame mediante anticipazione dei quesiti, omesso svolgimento delle prove e alterazione dei verbali. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale che aveva confermato il sequestro, deducendo un unico motivo: mancanza di motivazione sui vizi genetici del decreto di sequestro preventivo già denunciati in riesame e violazione degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, c.p.p. In particolare, la difesa ha contestato che l'ordinanza non avesse affrontato: la prova dell'accordo corruttivo, la consapevolezza dell'indagato circa l'esistenza del patto corruttivo altrui, l'eventuale accettazione postuma del patto mediante messa a disposizione del prezzo della corruzione, nonché il contenuto di una conversazione indicata come rilevante per il fumus del reato di falso. Quanto al periculum in mora, si è lamentata l'assenza di motivazione, sostenendo che la patente nautica, in quanto corpus delicti, avrebbe imposto un diverso decreto ex art. 252 c.p.p. e che le esigenze di sicurezza avrebbero potuto essere tutelate con un provvedimento amministrativo di sospensione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sul fumus delicti, osservando che l'ordinanza del riesame aveva spiegato la ricostruzione indiziaria della vicenda corruttiva e aveva ritenuto inattendibile la tesi difensiva dell'indagato quale mero beneficiario inconsapevole, evidenziando che egli risultava assente il giorno dell'esame e inserito postume nel verbale, con macroscopiche anomalie nello svolgimento delle prove. La Corte ha inoltre considerato generica la doglianza sul periculum in mora, ritenendo non censurabile il giudizio del riesame sulla confiscabilità della patente nautica ai sensi dell'art. 240, comma 1, c.p. e sul rischio di ulteriori condotte illecite o di protrazione degli effetti dell'illecito derivanti dalla libera disponibilità del titolo. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 324, comma 7, c.p.p.

    richiamato dalla difesa come norma processuale violata; la Corte non accoglie la doglianza e ribadisce i limiti del ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali

  • art. 309, comma 9, c.p.p.

    richiamato dalla difesa insieme all'art. 324 c.p.p. per sostenere il vizio motivazionale dell'ordinanza di riesame

  • art. 252 c.p.p.

    invocato dalla difesa per sostenere che, trattandosi di corpus delicti, sarebbe stato necessario un diverso decreto di sequestro

  • art. 40, comma 2, lett. c), d.m. 146/2008

    richiamato dalla difesa come possibile misura amministrativa di sospensione alternativa al sequestro

  • art. 240, comma 1, c.p.

    richiamato dal Tribunale e valorizzato dalla Corte ai fini della confiscabilità della patente nautica e del periculum in mora

  • art. 252 c.p.p.

    menzionato nel ricorso quale base del dedotto vizio genetico del sequestro, ma non ritenuto decisivo dalla Corte

Massime di principio

  • In materia di sequestro preventivo, la censura di mancanza di motivazione è inammissibile quando si risolve in una richiesta di rilettura del quadro indiziario già valutato dal giudice del riesame, se l'ordinanza impugnata ha comunque dato conto del fumus delicti e del periculum in mora.
  • Nel giudizio di legittimità sulle misure cautelari reali, il controllo sulla violazione di legge non consente di sindacare il merito della valutazione indiziaria, né di sovrapporre alla ricostruzione del giudice una diversa lettura delle risultanze investigative.
  • Ai fini del sequestro preventivo, il periculum in mora può essere desunto anche dalla possibilità che la libera disponibilità del bene agevoli ulteriori condotte illecite o consenta la protrazione nel tempo degli effetti dell'illecito già commesso.
  • La confiscabilità del bene, ove ritenuta dal giudice di merito, costituisce elemento idoneo a sorreggere il sequestro preventivo quando il bene sia collegato al reato e la sua disponibilità sia potenzialmente pericolosa.
  • La doglianza che contesta la consapevolezza dell'indagato rispetto a un patto corruttivo complesso non è ammissibile se non confronta specificamente la motivazione dell'ordinanza che valorizza dati fattuali incompatibili con la tesi difensiva, come l'assenza al momento dell'esame e l'inserimento postumo nei verbali.

Come è indicizzato

MaterieSequestroCorruzioneFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleReati contro la PAReati contro la fede pubblica
SottomaterieCorruzione propriaFalsità ideologica
IstitutiInutilizzabilità della prova

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