Sentenza n. 1537/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 512/2024 del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, del 14/11/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all'erogazione del beneficio della Carta docente per gli anni scolastici 2018/19-2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, n. 512/2024, notificata al Ministero il 17 febbraio 2025. La sentenza aveva riconosciuto in suo favore il beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente, per un importo complessivo di 2.500 euro, con decorrenza dall'anno scolastico 2018/19 fino all'anno 2022/23. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva eseguito il pagamento, neppure parzialmente. La ricorrente ha quindi domandato l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza contestare l'esistenza o l'entità del credito e senza fornire indicazioni sull'andamento della procedura di pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. La documentazione prodotta e le dichiarazioni della ricorrente dimostravano l'assenza di qualsiasi pagamento, mentre il Ministero non aveva contestato né l'an né il quantum del credito. Il giudice ha quindi accertato l'inottemperanza del Ministero e gli ha ordinato di effettuare integralmente il pagamento entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, stabilendo che questi dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza da parte della ricorrente, compiendo gli atti necessari a spese dell'amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro per spese di lite, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza al giudicato e adottare le misure necessarie per assicurarne l'esecuzione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il pagamento delle somme dovute in forza di un titolo giudiziale nei confronti di una pubblica amministrazione può essere azionato dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo; decorso inutilmente tale termine, l'inerzia dell'amministrazione integra inottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È il fondamento normativo del beneficio economico della Carta elettronica del docente, riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale passato in giudicato sia stato ritualmente notificato all'amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
- L'assenza di contestazioni dell'amministrazione sull'esistenza e sull'entità del credito, accompagnata dalla prova della mancata esecuzione anche parziale, consente al giudice dell'ottemperanza di accertare l'inadempimento e ordinare il pagamento integrale della somma dovuta.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a intervenire, entro un ulteriore termine, in caso di persistente inerzia.
- La nomina del commissario ad acta può essere affidata a un organo pubblico, anche con facoltà di delega, quando l'attività commissariale consiste in adempimenti connessi ai suoi doveri istituzionali.
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