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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34971/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che aveva confermato le condanne di primo grado: Bortoluzzi per il reato di riciclaggio, lamentando la mancata considerazione della sua versione difensiva (assenza di consapevolezza della provenienza illecita dei fondi), contestando la qualificazione giuridica della condotta, la determinazione della pena e la condanna al risarcimento; Zanchetta per plurime truffe (capo B), contestando l'identificazione come autore dei fatti (affidabilità e modalità delle individuazioni fotografiche), chiedendo il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e contestando la misura della pena e le aggravanti applicate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili: ha ritenuto che le censure proposte si risolvessero nella mera riproposizione dei motivi già dedotti in appello e in una richiesta di riletura alternativa delle emergenze processuali, senza specificare errori di diritto o vizi di motivazione rilevanti ai fini di legittimità. La sentenza impugnata è pertanto sostanzialmente confermata. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000 ciascuno.

Norme richiamate

  • codice di procedura penale

    art. 610, comma 5; art. 611, comma 1-bis e seguenti

    consentono la trattazione in camera di consiglio in assenza di richiesta di trattazione orale; la Corte ha proceduto senza presenza delle parti conformemente a tali disposizioni

  • codice di procedura penale

    art. 189, art. 192, art. 533

    richiamate dalle difese in relazione alla prova identificativa: la Corte ha ritenuto che le censure sulle individuazioni fotografiche non dimostravano un vizio tale da compromettere la valutazione probatoria complessiva operata dai giudici di merito

  • codice penale

    applicata dalla corte d'appello come aggravante in relazione al danno rilevante arrecato alle persone offese; la Cassazione ha ritenuto congrua la motivazione della corte territoriale in proposito

  • codice penale

    richiamato dalla corte d'appello per la determinazione della pena: la Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione sulla determinazione della pena conforme ai criteri di legge

  • codice di procedura penale

    consente la condanna alle spese e, in presenza di profili di colpa nella condotta processuale, al pagamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione comminando euro 3.000 a ciascun ricorrente

Massime di principio

  • In Cassazione non è sufficiente riproporre in termini generali i motivi già svolti in appello: il ricorso deve indicare specifici vizi di diritto o vizi di motivazione (carenza, manifesta illogicità, contraddittorietà) non rimediabili in sede di merito
  • Le contestazioni sull'affidabilità delle individuazioni fotografiche richiedono di evidenziare errori procedurali, suggestione o mancanza di conferme in dibattimento; divergenze circostanziali non sono di per sé idonee a rendere la prova inefficace se vi sono elementi corroboranti
  • Per il reato di riciclaggio occorre dimostrare non solo il movimento di fondi, ma anche la consapevolezza della provenienza illecita; tuttavia, la valutazione della credibilità delle dichiarazioni difensive è rimessa al giudice di merito e può essere sindacata in Cassazione solo se viziata da motivazione mancante, illogica o contraddittoria
  • La determinazione della pena e il riconoscimento o diniego delle circostanze attenuanti sono valutazioni che la Cassazione esamina con riserva: vanno indicate violazioni di legge o palese sproporzione, altrimenti restano insindacabili come valutazioni di merito
  • Chi propone ricorso senza specificità espone il rischio dell'inammissibilità e di essere condannato alle spese e, se ravvisata colpa processuale, a sanzioni per la Cassa delle ammende

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