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Sentenza

Sentenza n. 785/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501575

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione spontanea della sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, n. 77/2024, quanto al pagamento della somma dovuta

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, n. 77/2024, lamentando il mancato pagamento del credito riconosciuto nei confronti dell’Amministrazione. Nelle more del giudizio, il Ministero ha provveduto al pagamento della somma dovuta. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la rifusione delle spese poiché il pagamento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa creditoria della ricorrente era stata integralmente soddisfatta mediante il pagamento intervenuto in pendenza del giudizio. In applicazione della regola della soccombenza virtuale, il Ministero è stato condannato a rimborsare alla ricorrente metà delle spese di lite, mentre l’altra metà è stata dichiarata non ripetibile, in considerazione della definizione amministrativa della controversia e della mancata costituzione del Ministero. La metà ripetibile è stata liquidata in euro 400,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale per la definizione del giudizio con declaratoria di cessazione della materia del contendere, in ragione dell’avvenuta soddisfazione della pretesa azionata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale soddisfazione della pretesa creditoria del ricorrente intervenuta nel corso del processo comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio.
  • Quando l’Amministrazione adempie alla prestazione dovuta soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe prevalso sulla domanda originaria.
  • La definizione amministrativa della controversia in corso di giudizio può giustificare la non ripetibilità di una parte delle spese, ferma restando la condanna dell’Amministrazione al rimborso della quota riferibile alla soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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