Sentenza n. 952/2026 - Napoli, Sezione 5
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Napoli n. 3258/2025 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 28.04.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 21478/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 17.06.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 14.11.2025 (doc. 2).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 3258/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per due annualità, per l'importo complessivo di 1.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, sezione lavoro e previdenza, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto, in relazione a contratti di lavoro a tempo determinato, al beneficio economico annuale di 500 euro previsto per la formazione e l'aggiornamento del personale docente mediante la carta elettronica del docente. La sentenza, notificata al Ministero il 17 giugno 2025, non è stata impugnata e risultava passata in giudicato. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione, chiedendo l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per l'ulteriore ritardo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, l'azione era tempestiva, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e non era stata fornita prova dell'adempimento. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, imponendo il deposito telematico della documentazione comprovante l'adempimento. Ha nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni qualora l'amministrazione resti inerte. Il commissario dovrà adottare tutti gli atti contabili necessari, inclusa l'eventuale allocazione della somma in bilancio, poiché l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. È stata inoltre accolta la domanda di astreinte: la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e fino all'adempimento, spontaneo o commissariale, con limite massimo pari al 10% dell'importo dovuto. La liquidazione della penale eventualmente maturata è rimessa al commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Consente l'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adeguamento dell'amministrazione a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la condanna dell'amministrazione a una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, quale misura compulsiva e strumentale all'effettività della tutela.
art. 1 c.p.a.
La penalità di mora è stata applicata in funzione del principio di effettività della tutela.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve decorrere prima dell'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione; nel caso concreto il termine era inutilmente decorso.
art. 1, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto dal giudicato anche per il docente assunto con contratti a tempo determinato.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura ministeriale il cui responsabile è stato nominato commissario ad acta.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettato anche il termine processuale relativo alla trattazione camerale dell'azione di ottemperanza.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa imponga a una pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione nel caso concreto.
- Accertata la mancata esecuzione di un giudicato e decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine assegnato e può nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Nell'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria, l'assenza di uno specifico stanziamento di bilancio, l'esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi; l'amministrazione e, in sua sostituzione, il commissario devono adottare tutte le iniziative contabili necessarie a rendere possibile il pagamento.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dal termine assegnato per l'adempimento e fino all'adempimento effettivo, anche se eseguito dal commissario ad acta.
- Per evitare che l'astreinte si trasformi in un'indebita locupletazione, la penalità deve essere fissata secondo criteri di non manifesta iniquità e può essere assoggettata a un tetto massimo proporzionato all'importo del giudicato, nel caso concreto individuato nel 10%.
- La nomina del commissario ad acta non priva l'amministrazione del potere di adempiere spontaneamente: fino all'effettiva esecuzione permane una situazione di esercizio concorrente del potere tra amministrazione e commissario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 378/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 41/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 45/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 47/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 48/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 49/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →