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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18636/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consumatore)

La controversia

La controversia nasce da due contratti di investimento finanziario sottoscritti in epoche diverse, rispettivamente nel 2003 e nel 2005, dall’investitrice con due banche svizzere. L’attrice ha chiesto in via principale l’accertamento dell’invalidità dei contratti e la restituzione delle somme versate; in subordine ha domandato il risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale. A suo dire, le operazioni sarebbero state concluse e gestite tramite due soggetti presentati come intermediari o comunque collegati alle banche, i quali avrebbero raccolto i versamenti e poi effettuato investimenti non autorizzati, consentiti da clausole contrattuali imposte dalle banche e dall’omesso adempimento degli obblighi informativi. In primo grado il tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano. La corte d’appello ha confermato il difetto di giurisdizione, ritenendo applicabile il foro generale del domicilio delle banche in Svizzera e non il foro del consumatore, perché non era provata la direzione dell’attività verso l’Italia ex art. 15, par. 1, lett. c), della Convenzione di Lugano. Nel ricorso per cassazione, la ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 15, par. 1, lett. c), della Convenzione di Lugano e degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la direzione dell’attività verso l’Italia poteva desumersi non solo da attività formalmente svolte in Italia, ma anche da attività serventi o strumentali, da soggetti appartenenti allo stesso gruppo o presentati come collegati alle banche, dalla delega a raccogliere firme fuori sede, dall’uso di denominazioni riconducibili ai gruppi bancari e dal richiamo di documenti alla normativa italiana e ai rapporti Svizzera-UE. Ha inoltre contestato che fosse decisiva la stipulazione materiale in Svizzera o l’assenza di un formale rapporto di mandato con gli intermediari.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata. Ha ritenuto che la corte territoriale avesse applicato in modo non corretto la disciplina della Convenzione di Lugano sulla tutela del consumatore, perché si era fermata agli aspetti formali della localizzazione in Svizzera e della mancanza di un mandato formale, senza considerare elementi fattuali idonei a mostrare che l’attività delle banche era diretta anche verso l’Italia. Le Sezioni Unite hanno affermato che, in base agli elementi allegati, i contratti di investimento rientravano nell’ambito dell’art. 15, par. 1, lett. c), della Convenzione di Lugano, con conseguente applicazione dell’art. 16 e giurisdizione del giudice italiano, essendo la consumatrice domiciliata in Italia. La clausola contrattuale di deroga a favore del giudice svizzero è stata reputata inefficace, perché non risultavano integrate le condizioni dell’art. 17 della Convenzione che consentono di derogare al foro del consumatore. La causa è stata rinviata per il prosieguo davanti al giudice competente.

Norme richiamate

  • art. 15, par. 1, lett. c), Convenzione di Lugano 30 ottobre 2007

    La direzione dell’attività verso lo Stato del domicilio del consumatore può risultare anche da attività strumentali, da sollecitazione tramite soggetti collegati o appartenenti allo stesso gruppo, e non richiede necessariamente che il contratto sia concluso a distanza o che l’attività sia formalmente esercitata nel territorio di quello Stato.

  • art. 16 Convenzione di Lugano 30 ottobre 2007

    Quando ricorrono i presupposti dell’art. 15, l’azione del consumatore può essere proposta dinanzi al giudice del luogo del suo domicilio, oltre che al giudice dello Stato del domicilio della controparte contrattuale.

  • art. 17 Convenzione di Lugano 30 ottobre 2007

    Le clausole di deroga alla competenza nel settore dei contratti del consumatore sono ammissibili solo nei casi tassativi previsti dalla norma; in difetto, non possono prevalere sul foro protettivo del consumatore.

  • art. 2 Convenzione di Lugano 30 ottobre 2007

    Il foro generale del domicilio del convenuto opera solo in mancanza dei presupposti speciali previsti per i contratti del consumatore.

  • art. 5, n. 1, lett. a), Convenzione di Lugano 30 ottobre 2007

    È richiamato come foro speciale contrattuale alternativo, ma resta recessivo rispetto alla disciplina consumeristica quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura del ricorrente mirava a contestare l’omessa considerazione di fatti allegati e delle risultanze fattuali rilevanti ai fini della giurisdizione.

  • art. 116 c.p.c.

    La ricorrente ha dedotto un errore nella valutazione delle prove e degli elementi fattuali da parte del giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La ricorrente ha richiamato la ripartizione dell’onere della prova, sostenendo che la corte d’appello avesse erroneamente preteso una dimostrazione eccessiva della direzione dell’attività verso l’Italia.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È menzionato in relazione alla memoria depositata dalla resistente; non incide sulla decisione di merito sulla giurisdizione.

Massime di principio

  • Ai fini della giurisdizione nelle controversie derivanti da contratti conclusi dal consumatore, la verifica della "direzione dell’attività" verso lo Stato del domicilio del consumatore deve essere compiuta in modo sostanziale e non meramente formale, considerando anche attività promozionali, strumentali o svolte tramite soggetti collegati al professionista.
  • La riconducibilità del contratto all’attività diretta verso lo Stato del consumatore può essere desunta da una pluralità di indizi convergenti, tra cui l’uso di soggetti presentati come fiduciari o delegati, il ruolo di società appartenenti allo stesso gruppo, il coinvolgimento di strutture operative nel Paese del consumatore e l’inserimento dell’operazione in una più ampia organizzazione imprenditoriale transnazionale.
  • Nel contenzioso sulla giurisdizione, la Corte di cassazione può valutare direttamente i fatti rilevanti quando essi risultino dagli atti e siano stati specificamente indicati nel ricorso, non essendo vincolata alla sola lettura del giudice di merito.
  • La clausola contrattuale che attribuisce la competenza al giudice di uno Stato diverso da quello del domicilio del consumatore non prevale sul foro protettivo se non ricorrono le condizioni tassative di deroga previste dalla convenzione applicabile.
  • La conclusione materiale del contratto in uno Stato diverso da quello del domicilio del consumatore non esclude di per sé l’applicabilità della disciplina protettiva, se l’attività del professionista risulti comunque diretta verso lo Stato del consumatore.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione internazionaleCompetenza
RamiInternazionale privatoProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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