Ordinanza n. 2067/2026 - Roma, Sezione 5
per l'accertamento - dell’inadempimento della Regione Lazio - Direzione Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei Rifiuti, Area Autorizzazione Integrata Ambientale all’obbligo di concludere il procedimento avviato ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con un provvedimento espresso e motivato; nonché per l’annullamento: - della Determinazione della Regione Lazio - Direzione Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei Rifiuti, Area Autorizzazione Integrata Ambientale, n. G17816 del 29/12/2025, comunicata e notificata alla Ditta proponente a mezzo pec in data 31/12/2025, avente ad oggetto: “Demolizione Magliana snc di Livoti Fabrizio e C. - Autorizzazione provvisoria ex art. 6bis co. 2 della L.R. n. 27/1998 e s.m.i. e art. 15, co. 3, del d.lgs. 209/2003 e s.m.i per l'impianto di gestione veicoli fuori uso sito in Roma via della Magliana n.486 ad esito del procedimento ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”, nella parte in cui ha disposto il rilascio di una autorizzazione provvisoria ai sensi dell’art. 6-bis, L.R. Lazio n. 27/1998 e dell’art. 15, d.lgs. 209/2003, con obbligo di delocalizzazione, anziché dell’autorizzazione ordinaria richiesta ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, così statuendo: “DETERMINA per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 1. di approvare la documentazione e le relative integrazioni presentate dalla Demolizione Magliana snc di Livoti Fabrizio e C., …… per il rilascio dell’autorizzazione provvisoria ai sensi dell’art. 6bis comma 2 della L.R. n. 27/1998 e s.m.i. e dell’articolo 15, comma 3, del d.lgs. 209/2003 e s.m.i., dell’impianto di trattamento dei veicoli fuori uso sito in Roma in via della Magliana n.486 per i seguenti quantitativi e operazioni di gestione: (…...); 4. di stabilire, stante le criticità localizzative dell’impianto esistente emerse nel precedente procedimento ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ai sensi dell’art. 6bis comma 2 della L.R. n. 27/1998 e s.m.i. e dell’articolo 15 comma 3, del d.lgs. 209/2003 e s.m.i., che la società al termine dei 24 mesi dalla presente autorizzazione dovrà cessare l’attività dell’impianto nel sito in cui è attualmente ubicato avviandone la dismissione e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, nonché provvedendo preliminarmente alla delocalizzazione del medesimo impianto in un nuovo sito. La delocalizzazione dovrà essere avviata entro 6 mesi dalla data della presente determinazione inviando agli Enti competenti al rilascio delle valutazioni e dell’autorizzazione necessarie per l’istanza e il progetto contenente la localizzazione definitiva;” nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, in particolare: - del parere unico negativo di Roma Capitale prot. n. NA/18305 del 322/12/2022, acquisito al prot. reg. n. 1321816 del 23/12/2022; - del parere definitivo dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale prot. n. 9675/2024 del 05/09/2024, preceduto dai pareri di eguale tenore tra cui n.8401/2022; - dei verbali del 07.07.2022 e del 22.12.2022 della Conferenza di Servizi indetta dalla Regione Lazio; nonché di ogni altro parere, nota o atto endoprocedimentale richiamato nella determina impugnata; e inoltre, in via subordinata, per l’accertamento -dell’inadempimento della Regione Lazio e di Roma Capitale agli obblighi di delocalizzazione discendenti dalla convenzione stipulata con il Comune di Roma il 22.07.2007, approvata dal Comune di Roma con D.D. n. 727 del 25.7.2007 (doc. 5), nonché dall’Accordo di programma per l’individuazione dei siti per le localizzazioni compatibili con l’ambiente delle attività di autodemolizione e rottamazione del 27/09/1997, ratificato dal Comune di Roma con deliberazione C.C. n. 263 del 2 ottobre1997; -dell’illegittimità del silenzio della Regione Lazio e di Roma Capitale, per quanto di rispettiva competenza, in relazione all’obbligo di individuazione e assegnazione alla ricorrente dell’area di delocalizzazione ai sensi di legge; -per la conseguente condanna delle amministrazioni intimate, per quanto di rispettiva competenza, all’individuazione e assegnazione in favore della ricorrente di area idonea alla prosecuzione dell’attività e medio tempore al mantenimento dell’attività nell’attuale sito sino alla delocalizzazione o alla stabilizzazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione regionale che ha rilasciato un'autorizzazione provvisoria per l'impianto di autodemolizione, imponendo l'avvio della delocalizzazione entro sei mesi e la cessazione dell'attività nell'attuale sito entro ventiquattro mesi, nonché gli atti e pareri endoprocedimentali connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha chiesto, in via principale, l'accertamento dell'inadempimento della Regione Lazio all'obbligo di concludere con un provvedimento espresso e motivato il procedimento avviato ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006 e l'annullamento della determinazione regionale che, invece dell'autorizzazione ordinaria richiesta, ha rilasciato un'autorizzazione provvisoria ai sensi della normativa regionale e del d.lgs. 209/2003, subordinandola alla delocalizzazione dell'impianto per asserite criticità localizzative. Sono stati impugnati anche il parere negativo di Roma Capitale, il parere dell'Autorità di Bacino, i verbali della conferenza di servizi e gli ulteriori atti endoprocedimentali. In via subordinata, l'impresa ha dedotto l'inadempimento della Regione Lazio e di Roma Capitale agli obblighi di delocalizzazione derivanti da una convenzione del 2007 e da un accordo di programma del 1997, nonché l'illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni sull'individuazione e assegnazione di un'area idonea, chiedendo la condanna delle amministrazioni all'individuazione dell'area e al mantenimento dell'attività nell'attuale sito sino alla delocalizzazione o stabilizzazione. In sede cautelare ha chiesto la sospensione dell'efficacia della determinazione impugnata.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del periculum in mora. Nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, ha ritenuto che l'adempimento imposto dalla determinazione regionale sia, allo stato, meramente formale e non comporti un danno irreparabile. Il termine di sei mesi non impone infatti l'immediata cessazione dell'attività, né direttamente la concreta delocalizzazione dell'impianto: richiede soltanto l'avvio preliminare del procedimento di delocalizzazione mediante presentazione agli enti competenti dell'istanza e del progetto, anche attraverso un'istanza sollecitatoria diretta alle amministrazioni competenti all'individuazione del sito. La cessazione dell'attività nell'attuale sede è prevista al termine dei ventiquattro mesi e resta collegata alla preliminare delocalizzazione. Non ravvisando dunque un pregiudizio irreparabile, il Collegio non ha esaminato positivamente il requisito cautelare del fumus e ha respinto l'istanza di sospensione. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della complessità della questione giuridica.
Norme richiamate
art. 208 d.lgs. 152/2006
La disposizione costituisce la base del procedimento autorizzatorio ordinario per gli impianti di gestione dei rifiuti, nel cui ambito la ricorrente lamenta il mancato rilascio dell'autorizzazione richiesta.
art. 6-bis l.r. Lazio n. 27/1998
È richiamato quale fondamento dell'autorizzazione provvisoria rilasciata dalla Regione e dell'obbligo di delocalizzazione imposto all'impianto.
art. 15, comma 3, d.lgs. 209/2003
È richiamato quale ulteriore base normativa dell'autorizzazione provvisoria per l'impianto di trattamento dei veicoli fuori uso.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.
Massime di principio
- In sede cautelare, il periculum in mora non sussiste quando l'atto impugnato impone, entro un termine iniziale, soltanto l'avvio formale di un procedimento e non la cessazione immediata dell'attività, purché tale adempimento non determini di per sé un pregiudizio irreparabile.
- Quando un'autorizzazione provvisoria prevede la cessazione dell'attività in un momento successivo e subordina tale cessazione alla preliminare delocalizzazione dell'impianto, l'obbligo imposto nel termine intermedio può essere interpretato come obbligo di avviare il procedimento di delocalizzazione, anche mediante un'istanza sollecitatoria alle amministrazioni competenti, e non come obbligo di individuare autonomamente il nuovo sito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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