Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 209/2020 del 09/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente espropriante)

La controversia

Il ricorso riguarda l’ordinanza della Corte d’appello di Venezia del 13 dicembre 2016, resa in unico grado sulle opposizioni del proprietario e della società concessionaria contro l’indennità definitiva relativa ad aree espropriate con decreto del Commissario delegato del 3 settembre 2012. La Corte d’appello aveva determinato l’indennità di espropriazione in Euro 291.880,00, quella per il deprezzamento della porzione residua in Euro 122.739,00, l’indennità di occupazione delle aree espropriate in Euro 60.807,50 e quella per le aree restituite in Euro 2.045,00, nonché l’indennità per il coltivatore diretto in Euro 110.350,50; aveva inoltre compensato le spese. Il proprietario ha proposto sette motivi: 1) violazione dell’art. 196 c.p.c. per il rigetto della richiesta di rinnovare la CTU; 2) violazione delle norme sulla consulenza tecnica e dell’art. 32 del D.P.R. n. 327/2001, per asserita mancanza di contraddittorio nelle indagini di mercato, mancata esplicitazione delle fonti e uso di parametri non omogenei o di VAM; 3) violazione dell’art. 32 del D.P.R. n. 327/2001 per avere escluso la natura edificatoria dei terreni, nonostante la variante urbanistica adottata nel 2004 e le successive previsioni del PAT, sostenendo che il vincolo espropriativo avrebbe impedito di accedere agli strumenti di trasformazione urbanistica; 4) vizio di motivazione e violazione dell’art. 45 del D.P.R. n. 327/2001 per il mancato riconoscimento dell’indennità connessa alla mancata cessione volontaria; 5) vizio di motivazione e violazione dell’art. 33 del D.P.R. n. 327/2001 per l’insufficiente riconoscimento del deprezzamento della proprietà residua, dei fabbricati e dell’azienda agricola, anche in relazione a difficoltà di accesso, traffico, rumori, esalazioni, polveri, vibrazioni e luce artificiale; 6) erroneità dell’indennità di occupazione perché calcolata sulla base dell’indennità di espropriazione contestata; 7) illegittima compensazione delle spese del giudizio di merito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è inammissibile: il rinnovo della CTU rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la contraddittorietà della motivazione non è deducibile ai sensi del novellato art. 360, n. 5, c.p.c.; inoltre, le contestazioni tecniche indicate non erano state specificamente individuate. Il secondo motivo è stato esaminato congiuntamente al terzo ed è risultato in parte inammissibile e in parte infondato: la dedotta violazione del contraddittorio peritale non era stata censurata come omissione della sentenza e, comunque, le nullità della CTU sono relative e devono essere eccepite nella prima difesa successiva; le critiche alla congruità dei parametri attengono al merito. È stata confermata l’esclusione della natura edificatoria, poiché la variante del 2004 era stata soltanto adottata e mai approvata, e il PAT non attribuiva da solo una concreta edificabilità, demandata al piano degli interventi; è stata inoltre ritenuta priva di base la dedotta preclusione all’uso degli accordi urbanistici. L’assunto sull’impiego dei VAM è stato smentito dalla motivazione impugnata, che riferiva la stima a indagini di mercato e atti di compravendita, mentre i comparabili proposti dal ricorrente riguardavano terreni edificatori. Il quarto motivo è infondato: l’offerta risultava superiore all’indennità giudizialmente determinata e il sistema premiale di triplicazione previsto dall’art. 45, comma 2, lett. c) e d), del D.P.R. n. 327/2001 è stato ritenuto incompatibile con il venir meno del criterio dei VAM per i terreni agricoli. Il quinto motivo è stato respinto in parte perché non si confrontava con la ratio secondo cui il pregiudizio ulteriore derivava dalla presenza dell’opera e non dall’espropriazione, e in parte perché diretto a contestare valutazioni di fatto o generico: quanto ai terreni, presupponeva una edificabilità esclusa; quanto all’azienda agricola, non individuava ulteriori voci di danno rispetto a quelle già indennizzate. Il sesto motivo è infondato in conseguenza del rigetto delle contestazioni sull’indennità di espropriazione e perché non censurava autonomamente l’importo liquidato per l’occupazione. Il settimo motivo è inammissibile: le contrapposte opposizioni erano state accolte solo in parte e la compensazione era motivata secondo l’art. 92 c.p.c. applicabile. Il ricorrente è stato condannato alle spese di cassazione, liquidate in Euro 5.200,00 per ciascun controricorrente, di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre accessori; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 196 c.p.c.

    Il giudice di merito non è, infatti, tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova CTU, atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i suoi poteri discrezionali, sicchè non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (Cass. n. 22799 del 2017).

    La rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che non è tenuto a disporla né a pronunciarsi espressamente sulla relativa istanza.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La denunciata contraddittorietà della motivazione costituisce un vizio che non è più deducibile, quale motivo di ricorso per cassazione, in riferimento al novellato art. 360 c.p.c., n. 5.

    La contraddittorietà della motivazione, come tale, non è deducibile in cassazione ai sensi del testo novellato dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

  • art. 194 c.p.c.

    ai sensi dell’art. 194 c.p.c., comma 2, e dell’art. 90 disp. att. c.p.c., comma 1, alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre analogo obbligo di comunicazione non sussiste quanto alle indagini successive, incombendo sulle parti l’onere d’informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi;

    La comunicazione alle parti è necessaria per l’avvio delle operazioni peritali; per le indagini successive non sussiste un analogo obbligo, gravando sulle parti l’onere di informarsi per poter partecipare.

  • art. 90 disp. att. c.p.c.

    ai sensi dell’art. 194 c.p.c., comma 2, e dell’art. 90 disp. att. c.p.c., comma 1, alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre analogo obbligo di comunicazione non sussiste quanto alle indagini successive, incombendo sulle parti l’onere d’informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi;

    La disposizione impone la comunicazione dell’inizio delle operazioni peritali, ma non richiede comunicazioni specifiche per ciascuna indagine successiva.

  • art. 157 c.p.c.

    la nullità della consulenza tecnica d’ufficio – ivi compresa quella dovuta all’eventuale ampliamento dell’indagine tecnica oltre i limiti delineati dal giudice o, come si assume nella specie, dei limiti consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente – è soggetta al regime di cui all’art. 157 c.p.c., avendo carattere di nullità relativa, e deve, pertanto, essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanata (Cass. n. 15747 del 2018)

    Le nullità della CTU, anche quelle derivanti dal superamento dei limiti dell’incarico o dei poteri del consulente, sono relative e vanno eccepite nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, altrimenti restano sanate.

  • art. 32 del D.P.R. n. 327/2001

    al momento dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio cui com’è noto occorre fare riferimento ai fini della ricognizione della qualità edificatoria o meno delle aree, le stesse non possedevano tale carattere, nè del resto lo hanno acquisito in epoca successiva e fino al decreto ablativo

    La natura edificatoria dell’area va accertata con riferimento al momento dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; una variante soltanto adottata e non approvata non attribuisce la qualità edificatoria.

  • art. 45, comma 2, lett. c) e d), del D.P.R. n. 327/2001

    il sistema premiale di triplicazione dell’indennità di esproprio, di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) e d) Testo Unico risulti abrogato per incompatibilità con il nuovo assetto normativo, in quanto, a seguito della sentenza n. 181 del 2011 della Consulta, è venuto meno il criterio legale di commisurazione dell’indennizzo espropriativo per i suoli agricoli costituito dal valore agricolo tabellare (VAM) e, dunque, è stato espunto il criterio specificamente previsto per la determinazione del prezzo della cessione volontaria del terreno agricolo.

    La triplicazione premiale per la cessione volontaria dei terreni agricoli è incompatibile con il nuovo assetto normativo conseguente alla caducazione del criterio VAM, poiché quel criterio costituiva il riferimento specifico per determinare il prezzo della cessione.

  • art. 33 del D.P.R. n. 327/2001

    l’art. 40 TU, che, nel prevedere che l’indennità debba “tener conto” della destinazione ad azienda agricola si pone in rapporto di genere a specie col precedente art. 33 in quanto muove dal presupposto che la parte espropriata e quella non espropriata dell’immobile costituiscano un’unica entità funzionale ed economica

    La disciplina dell’azienda agricola si specifica rispetto a quella generale dell’espropriazione parziale, assumendo che la porzione espropriata e quella residua formino un’unica entità funzionale ed economica.

  • art. 40 del D.P.R. n. 327/2001

    l’art. 40 TU, che, nel prevedere che l’indennità debba “tener conto” della destinazione ad azienda agricola si pone in rapporto di genere a specie col precedente art. 33 in quanto muove dal presupposto che la parte espropriata e quella non espropriata dell’immobile costituiscano un’unica entità funzionale ed economica

    Nel determinare l’indennità relativa a un’azienda agricola occorre considerare la destinazione aziendale, in rapporto speciale rispetto alla disciplina dell’espropriazione parziale, quando le porzioni espropriata e residua costituiscono un’unità funzionale ed economica.

  • art. 92 c.p.c.

    la statuizione di compensazione delle spese di lite risulta motivata, in riferimento all’art. 92 c.p.c. vigente al momento della proposizione del ricorso in primo grado (30.5.2014).

    La legittimità della compensazione delle spese va valutata secondo la versione dell’art. 92 c.p.c. applicabile al momento della proposizione del giudizio; nel caso concreto la compensazione era motivata.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • Il rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che non è tenuto a disporlo neppure a fronte di un’istanza di parte.
  • Per le operazioni peritali è necessaria la comunicazione del giorno, dell’ora e del luogo di avvio; non è invece previsto un obbligo di comunicazione per ogni indagine successiva, rispetto alla quale le parti devono attivarsi per partecipare.
  • Le nullità della consulenza tecnica d’ufficio, anche se derivanti dal superamento dei limiti dell’incarico o dei poteri del consulente, sono relative e devono essere eccepite nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, altrimenti restano sanate.
  • La qualità edificatoria di un’area ai fini indennitari si accerta con riferimento al momento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; una variante urbanistica soltanto adottata, ma mai approvata, non attribuisce di per sé natura edificatoria.
  • La previsione strategica di trasformabilità contenuta nel PAT non equivale, da sola, a una concreta attribuzione di edificabilità, che presuppone la disciplina attuativa demandata al piano degli interventi.
  • Il sistema di triplicazione premiale dell’indennità per la cessione volontaria dei terreni agricoli è incompatibile con il venir meno del criterio dei VAM, poiché tale criterio costituiva il riferimento specificamente previsto per determinare il prezzo della cessione.
  • Nell’espropriazione parziale di un’azienda agricola, la valutazione dell’indennità deve considerare l’unità funzionale ed economica della parte espropriata e di quella residua; la domanda di ulteriori voci di pregiudizio deve tuttavia individuarle specificamente.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataImpugnazioniProveSpese di lite
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.