Cassazione Penale, Sentenza n. 48825/2023 del 07/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal G.I.P. di Vallo della Lucania su documentazione amministrativo-contabile relativa al credito d'imposta per la formazione del personale, credenziali di accesso al corso on line, registro presenze 2019-2020 e relative certificazioni. Il sequestro era in relazione agli artt. 110 e 81 cpv., 483 c.p., in relazione all'art. 76, comma 1, D.P.R. 445/2000 e all'art. 10-quater, comma 2, d.lgs. 74/2000. La società ha dedotto che i rapporti con la Tax and Legal Advisor s.r.l. riguardavano esclusivamente attività di consulenza per il Fondo Nuove Competenze, documentata con fattura n.1569 e relativa ricevuta di bonifico, elementi che a suo avviso il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato
La decisione
All'udienza di cassazione il difensore ha dichiarato la rinuncia al ricorso, comunicando che il P.M. presso il Tribunale di Vallo della Lucania con provvedimento del 23/08/2023 ha revocato il sequestro e restituito i beni. Per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Non è stata disposta la condanna alle spese né la sanzione pecuniaria prevista dall'art.616 c.p.p., essendo la rinuncia dovuta a causa non imputabile al ricorrente
Norme richiamate
art. 483 cod. pen.
Riguarda il reato di falsità in documenti amministrativi o relativi a pubblici atti; nel caso è contestata la predisposizione di documentazione finalizzata all'ottenimento di vantaggi fiscali
art. 110 cod. pen.
Regola il concorso di persone nel reato; utilizzato per attribuire la partecipazione al fatto a più soggetti
art. 81 cod. pen. (comma applicabile)
Indica le regole sul concorso di persone e le eventuali aggravanti/ circostanze correlate al concorso nel reato
art. 76, comma 1, D.P.R. n. 445/2000
Sanziona le attestazioni false in documenti amministrativi; richiamata per configurare la rilevanza penale delle presunte false dichiarazioni o certificazioni
art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000
Norma collegata ai reati tributari e alle modalità di indebita compensazione; richiamata per il profilo fiscale contestato
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Attiene alle modalità di riesame dei provvedimenti cautelari; citata nella doglianza sull'erronea applicazione delle regole processuali al riesame
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede, in via ordinaria, la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria per ricorsi inammissibili; la Corte ha ritenuto però non applicabile tale misura quando la rinuncia è dovuta a causa non imputabile al ricorrente
Massime di principio
- Se il ricorrente perde l'interesse a causa della revoca del provvedimento impugnato (ad es. restituzione dei beni sequestrati), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse
- Quando la rinuncia al ricorso è determinata da una causa non imputabile al ricorrente (es. revoca del sequestro da parte del P.M.), il giudice non deve ordinare la condanna alle spese né la sanzione pecuniaria prevista dall'art.616 c.p.p.
- Il sequestro probatorio richiede la sussistenza del fumus del reato e l'idoneità della misura a conservare o preservare le prove; il difensore deve documentare tempestivamente la legittimità dei rapporti contrattuali e dei pagamenti (fatture, bonifici, contratti) per contrastare il fumus
- In controversie relative a crediti d'imposta e formazione (F.N.C.), la produzione di documentazione chiara e tracciabile (contratti di consulenza, fatture, ricevute di pagamento, certificazioni di svolgimento formazione) è essenziale per confutare l'ipotesi di frode
- In caso di restituzione dei beni da parte dell'autorità procedente, valutare pragmaticamente se rinunciare al gravame per evitare costi processuali, fermo restando il diritto a tutelare la propria posizione sostanziale se sussistono ragioni per ottenere una pronuncia di merito
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