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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28288/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da tre avvisi di accertamento con cui l’Ufficio ha richiesto maggiori imposte sui redditi per plusvalenze riferite a cespiti immobiliari inseriti in un piano di lottizzazione. Per un avviso relativo al 2011, emesso nei confronti del contribuente in proprio, l’Amministrazione ha contestato l’inefficacia della rivalutazione per incompletezza della perizia di stima; per gli altri due, relativi agli anni 2010 e 2011 e riferiti alla posizione del contribuente quale erede, ha contestato la mancata rivalutazione e il conseguente omesso versamento dell’imposta sostitutiva. In primo grado il ricorso era stato accolto per asserito difetto di sottoscrizione degli avvisi per mancata allegazione della delega. In appello, l’Agenzia censurava la decisione per non avere considerato, da un lato, che la perizia predisposta dal tecnico incaricato dal contribuente non poteva estendersi alla diversa posizione della dante causa e, dall’altro, che gli avvisi distinguevano tra la posizione di una contribuente e quella dell’erede, sicché la motivazione della CTR sarebbe stata mancante o apparente. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e nullità per motivazione apparente/carenza assoluta di motivazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che non vi fosse omessa pronuncia perché la decisione della CTR, nel confermare l’illegittimità della pretesa, aveva implicitamente disatteso anche la censura relativa alla posizione della dante causa. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la sentenza d’appello non conteneva alcuna effettiva motivazione sul punto decisivo della differenziazione tra le posizioni oggetto degli avvisi e sulla non estensibilità della perizia di stima alla posizione della dante causa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    l’omessa pronuncia ricorre solo quando sia completamente omesso il provvedimento indispensabile alla soluzione del caso; non basta la mancanza di un’espressa statuizione se la decisione adottata è incompatibile con la pretesa non esaminata, perché in tal caso opera un rigetto implicito.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    è il parametro invocato per dedurre la nullità della sentenza per omessa pronuncia o carenza motivazionale qualificata come vizio processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

  • art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    ha riformulato l’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., restringendo il controllo di legittimità sulla motivazione.

  • L. 7 agosto 2012, n. 134

    legge di conversione del d.l. n. 83/2012 richiamata per la nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

  • art. 7 L. n. 448/2001

    norma richiamata nel giudizio di merito quale base della rivalutazione dei terreni/aree ai fini fiscali.

Massime di principio

  • L’omessa pronuncia non sussiste quando la decisione di merito, per il suo impianto logico-giuridico, comporti il rigetto implicito della questione non espressamente trattata.
  • Nel giudizio di legittimità la denuncia di vizio motivazionale è ammissibile solo nei casi di motivazione inesistente, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, non già per la sola insufficienza o non persuasività dell’argomentazione.
  • Se l’atto impositivo distingue espressamente tra posizioni soggettive diverse, il giudice di merito deve confrontarsi con tale distinzione quando essa sia decisiva; l’omesso esame del punto determina nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.
  • Quando una questione è decisiva e specificamente devoluta in appello, la sentenza deve darne conto con una motivazione effettiva; la totale mancanza di spunti argomentativi sul thema decidendum integra vizio censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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