Cassazione Civile, Ordinanza n. 36247/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Nel corso di alcuni procedimenti esecutivi promossi dall'agente della riscossione, sia mobiliari sia presso terzi, contro il debitore per una pluralità di crediti iscritti a ruolo, quest'ultimo ha proposto opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. deducendo, per quanto riportato nel ricorso, la mancata notificazione delle cartelle esattoriali, la prescrizione del credito e l'illegittimità delle somme accessorie richieste; inoltre la vicenda sarebbe connessa a crediti riferiti all'attività di una società poi fallita. Il Tribunale ha accolto l'opposizione e la Corte d'appello ha confermato. In cassazione l'agente della riscossione ha proposto due motivi, ma la Corte ha rilevato anzitutto che il ricorso era privo di un'esposizione sommaria e specifica dei fatti di causa e del fatto processuale, perché non indicava con precisione quali procedure esecutive fossero state promosse, quali crediti ne fossero oggetto, quali beni o crediti fossero stati pignorati, quali fossero le specifiche contestazioni e, soprattutto, chi fossero i terzi pignorati e se fossero state rese dichiarazioni di quantità. La Corte ha quindi ritenuto che, in un'opposizione all'esecuzione relativa a pignoramenti presso terzi, la mancata indicazione del terzo pignorato impedisse anche di verificare il rispetto del litisconsorzio necessario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'agente della riscossione. Ha ritenuto assorbito l'esame dei due motivi per difetto dei requisiti di specificità e di sommaria esposizione dei fatti richiesti dall'art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c. e per l'ulteriore carenza nell'indicazione dei litisconsorti necessari nei giudizi di opposizione all'esecuzione relativi a espropriazione presso terzi. Conseguentemente ha confermato l'esito sfavorevole per la ricorrente e l'ha condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
norma base dell'opposizione all'esecuzione, richiamata per descrivere la natura del giudizio instaurato dal debitore esecutato
art. 617 c.p.c.
norma base dell'opposizione agli atti esecutivi, anch'essa richiamata quale titolo dell'opposizione proposta
art. 72-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato in relazione ai pignoramenti presso terzi eseguiti dall'agente della riscossione in via semplificata
art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria ma chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali, idonea a rendere comprensibili le censure senza dover ricorrere ad altre fonti; il difetto di tali requisiti comporta inammissibilità
art. 375 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale e per il deposito della memoria
art. 102 c.p.c.
evocato in relazione al litisconsorzio necessario nei giudizi di opposizione esecutiva, la cui violazione non può essere sanata se il ricorso non consente di individuare i soggetti pretermessi
art. 382, comma 3, c.p.c.
richiamato quale possibile base per rilievi officiosi, ma non applicabile in concreto per l'insufficienza dell'esposizione dei fatti
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione dei fatti di causa e del fatto processuale sufficientemente completa da consentire alla Corte di comprendere l'intera vicenda senza ricorrere ad atti esterni o alla sentenza impugnata.
- In materia di opposizioni esecutive, la mancata indicazione specifica delle procedure esecutive, dei crediti azionati e delle contestazioni dedotte integra violazione dell'art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c. e comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Nei giudizi di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi relativi a espropriazione presso terzi, il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario; il ricorso deve quindi consentire di identificarlo con precisione, altrimenti non è verificabile il corretto contraddittorio.
- Quando la carenza espositiva del ricorso impedisce di individuare i litisconsorti necessari e di ricostruire compiutamente la vicenda, la Corte non può rimettere la causa al giudice di merito per integrare il contraddittorio, ma deve dichiarare inammissibile il ricorso.
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